Tabella ripartizione spese condominiali tra proprietario e inquilino: come funziona?
Parti comuni, spazi interni e spese ordinarie e di manutenzione e speciali di sostituzione: chi deve pagare cosa? A definirlo è la tabella ripartizione delle spese condominiali, il cui fine è proprio quello di fugare ogni dubbio circa la spettanza dei pagamenti prima che possano nascere fraintendimenti. Oltre a questa, esiste anche una tabella che riguarda la ripartizione delle spese tra proprietario dell’immobile e inquilino, la quale è stata aggiornata qualche anno fa, grazie all’intervento dei sindacati degli inquilini (Sunia, Sicet e Uniat) e Confedilizia.
Quali spese condominiali vanno divise in millesimi?
A questa domanda risponde il Codice civile con l’articolo 1123, il quale stabilisce che: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione“.
La ripartizione delle spese condominiali tra i diversi condomini avviene, infatti, sulla base delle percentuali di proprietà stabilite nelle tabelle millesimali.
Ma se un immobile è stato dato in locazione? Ci sono alcune spese a carico dell’inquilino.
Come si ripartiscono le spese tra proprietario e inquilino?
La ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino non riguarda solo quelle condominiali. Secondo la nuova tabella di ripartizione spese Sunia, Sicet e Uniat e Confedilizia del 2014, spettano all’inquilino le spese di manutenzione ordinaria degli spazi interni dell’appartamento:
- pavimenti e rivestimento
- infissi, serrande e impianti sanitari
- sostituzione vetri
- tinteggiatura pareti
- condutture (cavi di elettricità, citofoni, telefoni, antenne)
- impianto di condizionamento e riscaldamento
- rifacimento chiavi e serrature
In merito alle spese relative all’interno del locale, al proprietario dello stesso spettano quelle straordinarie dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento e il rifacimento integrale di pavimenti e rivestimenti.
Per quanto riguarda le spese relative a:
- impianti di illuminazione
- videocitofono
- videosorveglianza
- speciali
bisogna distinguere tra quelle speciali di impianto e sostituzione degli stessi, e quelle di manutenzione. La nuova tabella delle ripartizioni sancisce che le prime spettano al locatore mentre le seconde, ordinarie, spettano al conduttore. La stessa regola vale anche per gli impianti di
- riscaldamento
- condizionamento
- produzione di acqua calda
- addolcimento acqua
- produzione di energia da fonti rinnovabili
con la specifica che gli adeguamenti a nuove leggi e regolamenti spetta al locatore.
Ripartizione delle spese condominiali
Anche per le spese relative alle parti comuni, la tabella distingue tra spese ordinarie e di manutenzione e spese straordinarie e di sostituzione, come nel caso della sostituzione di marmo, corrimano e ringhiere che spetta al locatore e la sua manutenzione che spetta al conduttore. Stesso principio vale per grondaie, sifoni, colonne di scarico, rete di fognatura, bidoni, cartelli segnalatori, caselle postali etc.
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Le spese per il consumo di energia elettrica e acqua per le parti comuni sono a carico degli inquilini, così come la tassa di occupazione del suolo pubblico per passo carrabile. Resta invece compito del locatore pagare la tassa di occupazione di suolo pubblico per lavori condominiali.
Portierato e pulizia
Da dividere in percentuali, invece, sono le spese relative al portierato, che spettano per il 10% al locatore e per il 90% al conduttore, e che riguardano:
- trattamento economico del portiere o del sostituto (compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.)
- indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.
- manutenzione ordinaria della guardiola
per quanto riguarda la pulizia, le spese che competono al proprietario dell’appartamento sono quelle relative a:
- assunzione dell’addetto
- conferimento dell’appalto a ditta
- acquisto e sostituzione macchinari pulizia
- acquisto bidoni, trespoli e contenitori
Competono invece all’affittuario le spese di:
- trattamento economico dell’addetto
- pulizie appaltate a ditta
- materiale per le pulizie
- manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia
- derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie
- disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti
- tassa rifiuti o tariffa sostitutiva
- sacchi per la raccolta dei rifiuti
Per maggiori dettagli, è possibile consultare la tabella disponibile qui.
4 commenti per "Tabella ripartizione spese condominiali tra proprietario e inquilino: come funziona?"
Buongiorno,ad agosto c/a vengono deliberati dei lavori straordinari con già preventivo e scadenze delle relative quote da pagare. Due quote già pagate e le altre due,scadenti ad inizio anno nuovo, saranno da noi saldate a gennaio e febbraio prossimo. A novembre l’appartamento viene venduto e rogitato.Da quello che ho letto sul vs sito le spese straordinarie spettano a chi era proprietario al momento della delibera.
E fin qui concordo. Ma l’anomalia è che i lavori saranno eseguiti a primavera inoltrata cioè un bel po dopo il saldo dell’ultima rata.
Quindi la domanda è:anche se i lavori saranno eseguiti molti mesi dopo la vendita sono sempre io che deve pagare??? Cordiali saluti Zonca Enzo
Gentile Enzo, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle spese relative ai lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni già deliberati prima della compravendita, quest’ultime dovrebbero essere a carico di chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tali interventi. Per un maggiore approfondimento del suo caso specifico le suggeriamo di chiedere la consulenza di un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.
Abito in una palazzina in un appartamento semi-indipendente con l’ingresso autonomo,nel palazzo ho solo il diritto a sciogliere i panni diritto di cui non ho mai usufruito…le spese ordinarie spettano anche a me visto che non ho fatto in sei anni mai nessun accesso nella palazzina?
Buongiorno Carmela, a meno che il suo regolamento condominiale non disponga diversamente, il pagamento delle spese condominiali è sempre dovuto per il solo fatto di essere proprietari del bene, indipendentemente dall’uso che se ne fa. Cordiali saluti.