Novità per le aste immobiliari con la riforma della Giustizia
In seguito all’entrata in vigore della legge n° 162/2014, di conversione del decreto legge n° 132/2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, n° 262) il processo civile ha subito profonde variazioni con l’introduzione di diverse novità in tema di processo di esecuzione forzata ed espropriazione forzata, modificando quindi i procedimenti delle aste immobiliari. Ecco come.
Aste immobiliari: le novità
L’espropriazione forzata, lo ricordiamo, deve essere utilizzata dal creditore per attuare la responsabilità patrimoniale del debitore mediante titolo esecutivo. Ciò al fine di esercitare il proprio diritto di soddisfare il pagamento di una somma di denaro da parte del debitore.
In sostanza, l’espropriazione forzata si articola in 3 fasi:
- pignoramento di alcuni beni facenti parte del patrimonio del debitore
- vendita forzata (stima del valore dei beni, offerta al pubblico dei beni e individuazione di un acquirente)
- distribuzione del prezzo pagato dagli acquirenti tra i creditori.
Le novità introdotte dalla riforma riguardano proprio il secondo punto, e si sostanziano nella limitazione della vendita all’incanto e nella previsione di conclusione anticipata del procedimento per infruttuosità. Ma cosa cambierà nelle aste immobiliari dopo l’entrata in vigore della legge?
Limiti all’incanto e gare infruttuose
La prima novità, riguardante i limiti all’incanto, è riferita esclusivamente all’espropriazione forzata immobiliare. Una volta che il creditore precedente abbia pignorato i diritti reali immobiliari di proprietà, usufrutto o nuda proprietà, spetta al giudice la liquidazione dei beni attraverso una vendita “senza incarto”, cioè con la possibilità per i possibili interessati di avanzare offerte in busta chiusa e accogliendo l’offerta che supera di almeno il 20% il prezzo base fissato sulla stima immobiliare.
In base al dl n° 132, qualora ci fossero offerte inferiori a tale valore, il giudice (contrariamente a quanto avveniva in passato) non potrà sempre disporre la vendita all’incanto (con gara pubblica in aumento) ma solo quando riterrà probabile che l’incanto possa concludersi con l’aggiudicazione dell’asta immobiliare ad un prezzo di almeno il 50% superiore rispetto al prezzo base. Ciò per accelerare la fase della vendita forzata nelle espropriazioni immobiliari.
Riguarda invece tutte le tipologie di espropriazione, cioè immobiliare, di veicoli e crediti, l’introduzione della previsione di conclusione anticipata del procedimento per sua infruttuosità. Quando si verifica? Nei casi in cui non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuti conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, il giudice deve disporre la chiusura del processo esecutivo.
Quest’ultima novità introdotta per le aste immobiliari ha lasciato un po’ di dubbi, visto che priva i creditori delle tutele precedentemente garantite e che li carica di tutte le spese della procedura senza possibilità di rivalsa. Per maggiori informazioni, consulta il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
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