Come avviene la notifica cartella di pagamento a persona non identificata?

Come avviene la notifica cartella di pagamento a persona non identificata?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30393/2018, pubblicata il 23 novembre scorso, ha affrontato una questione particolare relativa alla notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Ufficiale Giudiziario. La notifica della cartella al destinatario presso la sua residenza anagrafica può essere considerata valida se consegnata a un soggetto dichiaratosi addetto alla casa senza essere identificato? Ecco quanto è stato stabilito dai Giudici di legittimità.

La cartella di pagamento è l’atto inviato ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).

In caso di notifica a persona irreperibile, cioè ad un soggetto temporaneamente assente o che si rifiuta a ricevere gli atti, si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

Notifica cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario

La Corte di Cassazione ha sancito di recente, nell’ordinanza n. 30393 del 23 novembre 2018, che la notifica della cartella di pagamento fatta al personale addetto alla casa è valida. I Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato un estratto di ruolo denunciando la nullità della notifica della cartella di pagamento perché consegnata ad un addetto alla casa senza essere identificato.

In mancanza della presentazione di querela di falso non è possibile opporsi a quanto attestato dall’ufficiale giudiziario. Non ha, inoltre, alcun rilievo per dimostrare l’inesistenza di un rapporto stabile con il contribuente, la produzione di un certificato anagrafico o di famiglia.

IL CASO

Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione in quanto avverso alla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso dal contribuente relativo all’iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento a titolo di IVA, Irap addizionale regionale e comunale, IRPEF, oltre a sanzioni e interessi, eccependo la nullità della notifica della suddetta cartella in quanto consegnata ad un addetto alla casa senza essere identificato.

Il contribuente, nell’interporre ricorso per Cassazione, deduceva inoltre l’erroneità della decisione impugnata in quanto non era stata contestata “la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo aveva formato, la data e il luogo della formazione dell’atto, o un fatto avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, bensì il contenuto intrinseco dell’atto che rientrava nella libera valutabilità da parte del giudice. Dunque, il contenuto dell’atto poteva essere contrastato con ogni mezzo di prova senza che fosse necessaria la querela di falso”. Secondo il ricorrente avendo depositato il certificato di stato di famiglia e il certificato di residenza era stata fornita la prova dell’inesistenza dal rapporto stabile con il destinatario.

LA DECISIONE

Anche la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del contribuente e lo condanna al rimborso delle spese di lite. Viene ritenuto nello specifico infondato in base alle seguenti osservazioni.

Come già affermato dalla stessa Corte, “l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario gode di fede privilegiata rispetto all’attestazione della dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa della propria qualità”.

Di conseguenza, “la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario”.

In caso di notificazione, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., “la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (ex plurimis Sez. L., Ord. n. 8418 del 2018, e Sez. 5, Sent. n. 26501 del 2014).

Non è da considerarsi causa di nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 139 c. 2, cod. proc. civ., “la mancata indicazione del rapporto tra la persona cui è fatta la consegna dell’atto e il destinatario della notificazione, né l’ufficiale giudiziario notificante ha l’obbligo di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica addetta alla casa e il destinatario dell’atto“. L’ufficiale giudiziario si deve, infatti, affidare “alle dichiarazioni che gli vengono rese, sempre che queste concorrano con le apparenze, incombendo su colui che contesti l’eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza” (Sez. 1, Sent. n. 23028 del 2006).

Non è sufficiente, al fine di negare la validità della notificazione e dimostrare l’assenza di collegamento tra il destinatario della notifica e la persona che ha ritirato l’atto, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela. Lo stesso discorso si estende anche per la certificazione anagrafica.

FONTE: CASSAZIONE CIVILE SEZ. V ORDINANZA N. 30393 DEL 23/11/2018
 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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