Notifica atti giudiziari: cosa cambia nel 2019?

Notifica atti giudiziari: cosa cambia nel 2019?

La notificazione postale degli atti giudiziari ha subito alcuni cambiamenti in seguito all’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio. Sono state infatti introdotte alcune disposizioni che hanno modificato la legge n. 890 del 1982. Vediamo quali sono le novità introdotte per la notifica atti giudiziari 2019.

Quali sono i cambiamenti apportati alla notifica atti giudiziari?

Come anticipato, la Legge di Bilancio ha modificato la disciplina della notificazione postale degli atti giudiziari riportata nella legge n. 890 del 1982.

I cambiamenti in questione sono riportati nell’art. 813 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che alla legge n. 890/1982 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell’ufficio postale» sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: « dall’ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell’operatore postale»;

b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite dalle seguenti: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»; 

c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente»; 

d) all’articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica»”.

Cosa significa in concreto tutto questo? Ve lo spieghiamo subito.

Il bollo dell’ufficio postale non più necessario

L’avviso di ricevimento del piego raccomandato completato in ogni sua parte e recante la data dello stesso giorno di consegna, a seguito delle modifiche sopra riportate, non dovrà più essere dotato del bollo dell’ufficio postale per essere spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario.

Inoltre, il bollo sull’avviso di ricevimento darà essere apposto dal punto di accettazione dell’operatore postale e non più dall’ufficio postale che lo restituisce. Il quarto comma dell’art.4  è stato infatti modificato in questo modo: “I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall’avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull’avviso medesimo dal punto di accettazione dell’operatore postale (dall’ufficio postale) che lo restituisce”.

Smarrimento e rifiuto dell’avviso di ricevimento e mancata notifica

Se l’avviso di ricevimento viene smarrito e il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore dovrà formare una copia per immagine su supporto digitale, e non più analogico, dell’avviso di ricevimento. Inoltre, provvederà, entro cinque giorni (invece di tre) dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente.

La nuova versione dell’articolo 6, c. 1, risulta quindi così:“[…] Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su supporto digitale (supporto analogico) dell’avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall’articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro cinque giorni (tre giorni) dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente […]”.

La legge di bilancio si è espressa anche in materia di mancata notifica. È stato precisato che qualora il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dovrà dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata sarà a carico del mittente.

I cambiamenti hanno coinvolto, inoltre, anche tempi entro i quali deve avvenire il deposito del piego in caso di rifiuto della ricezione dello stesso. L’articolo 8, comma 1, è stato così modificato: “Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica (lo stesso giorno) presso il punto di deposito più vicino al destinatario […]”.

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Il rinvio dell’avviso di ricevimento digitale

L’ultima modifica riguarda l’avviso di ricevimento digitale. L’artico 814 della legge di bilancio 2019 ha chiarito che “al fine di consentite il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all’articolo 1, comma 97- quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019”. Saranno, tuttavia, fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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