Notifica Agenzia Entrate: è valida al domicilio fiscale o alla residenza anagrafica?

Notifica Agenzia Entrate: è valida al domicilio fiscale o alla residenza anagrafica?

Può succedere che il domicilio fiscale non coincida con la residenza. È una situazione frequente tra i professionisti che stabiliscono, ad esempio, il domicilio fiscale nel proprio ufficio o in quello del commercialista e la residenza anagrafica nel luogo in cui vivono. Se in quest’ultima viene recapitata una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, questa notifica è legittima?

INDICE:

  1. Differenza tra domicilio fiscale e residenza anagrafica
  2. Domicilio fiscale per l’Agenzia delle Entrate
  3. Le comunicazioni inviate dell’Agenzia Entrate
  4. Dove si devono notificare gli atti tributari?

Differenza tra domicilio fiscale e residenza anagrafica

Il domicilio fiscale è disciplinato dagli artt. 58 e 59 del d.P.R. n. 600/73. Al fine dell’applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato. Ci sono delle differenze in base al fatto che il soggetto sia una persona giuridica o una persona fisica.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il “domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa[…]“.

Per le persone fisiche, invece, occorre fare una ulteriore distinzione tra:

  • i residenti in Italia. In questo caso il domicilio fiscale si trova nel Comune nella cui anagrafe sono iscritti;
  • le persone non residenti, il cui domicilio fiscale è nel Comune dove hanno prodotto il reddito. Se, invece, il reddito è stato prodotto in più Comuni, il domicilio fiscale si trova nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato;
  • i cittadini italiani con residenza all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché i cittadini italiani considerati residenti come stabilito dall’art. 2, c. 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, che hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato.

Le persone fisiche sono domiciliate fiscalmente nel Comune di residenza anagrafica ma, come anticipato ad inizio articolo, non è detto che vi sia corrispondenza tra questi indirizzi. La residenza anagrafica è “il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale“, come risulta dall’iscrizione presso l’anagrafe del Comune (art. 43 c.c.) e può capitare che il contribuente comunichi all’Agenzia delle Entrate un luogo differente come domicilio fiscale.

Domicilio fiscale per l’Agenzia delle Entrate

I contribuenti, residenti nel territorio dello Stato o all’estero, possono scegliere l’indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso Comune del proprio domicilio fiscale.

Il contribuente residente all’estero può, inoltre, indicare un indirizzo estero per le notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. In ogni caso, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio scelto (art. 60 del d.P.R n. 600/73).

Leggi anche >> Residenza anagrafica e residenza fiscale: quale differenza?

Le comunicazioni inviate dell’Agenzia Entrate

La questione della validità delle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate presso l’indirizzo di residenza anagrafica è stata affrontata anche Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Tale situazione è meritevole di attenzione perché non riguarda solo la validità della notifica del documento, ma anche del procedimento che deriva dalla consegna dello stesso.

Tuttavia, prima di analizzare quanto è stato stabilito dalla CTR Lazio, vediamo quando vengo inviate le comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate. Queste sono emesse successivamente allo svolgimento di una attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, in base ai dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Tali comunicazioni possono derivare, inoltre, da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti. I controlli avvengono tramite riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all’Agenzia.

Dove si devono notificare gli atti tributari?

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 5838 del 24/10/2019, ha ribadito quanto era già stato stabilito dalla Corte di Cassazione, ovvero che “gli atti tributari devono essere recapitati al contribuente presso il proprio domicilio fiscale“.

La vicenda posta all’attenzione dei giudici tributari riguardava l’appello proposto da un contribuente contro la mancata considerazione della nullità di un avviso di liquidazione poiché notificato non al proprio domicilio fiscale ma presso la residenza anagrafica, il quale avrebbe reso di conseguenza nulla anche la successiva cartella di pagamento.

L’appello del contribuente viene quindi accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in quanto gli atti tributari devono essere notificati, a pena di nullità, nel luogo in cui il soggetto ha eletto il proprio domicilio fiscale. Lo stesso, inoltre, è tenuto ad informare l’Agenzia delle Entrate in caso di eventuali variazioni.

L’art. 60 del d.P.R n. 600/73 stabilisce infatti che: “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario“.

In ogni caso, è riconosciuta al contribuenti la facoltà di “eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Fonte: Agenzia delle Entrate, CTR Lazio sentenza n. 5838 del 24/10/2019.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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