Messa alla prova non più menzionabile nei certificati penali

Messa alla prova non più menzionabile nei certificati penali

I provvedimenti sulla messa alla prova possono essere menzionati nei certificati del Casellario? Vediamo come funziona quest’istituto e quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 231/2018.

INDICE:

  1. Quando è possibile chiedere la messa alla prova?
  2. In che cosa consiste la messa alla prova?
  3. Messa alla prova: quali attività deve svolgere l’imputato
  4. Cosa contiene il certificato generale del casellario giudiziale?
  5. La messa alla prova risulta nel certificato penale?

Quando è possibile chiedere la messa alla prova?

La messa alla prova è stata introdotta dall’art. 3, c. 11, della legge 28 aprile 2014, n. 67, attraverso l’inserimento dell‘art. 168 bis del Codice penale. Inizialmente prevista soltanto per il procedimento penale minorile, essa consente, su richiesta dell’imputato, la sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Questa misura non può essere concessa se l’imputato è stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.. È ammissibile, invece, per coloro che hanno commesso reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal c. 2 dell’art. 550 del c.p.p..

In che cosa consiste la messa alla prova?

L’accesso all’istituto della messa alla prova avviene, come anticipato, su richiesta dell’imputato. Questa richiesta può essere proposta, personalmente o attraverso il suo procuratore speciale, a patto che non siano state ancora formulate le conclusioni o non sia ancora avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.

Nel caso in cui sia stato, invece, notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dal c. 1 dell’art. 458 del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.

Il programma di trattamento è un elemento indispensabile per accedere alla misura. L’imputato deve, infatti, richiedere all’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competente per territorio il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova.

Si tratta di un importante elemento del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni acquisite tramite la polizia giudiziaria.

Messa alla prova: quali attività deve svolgere l’imputato

L’imputato, in seguito alla sospensione del procedimento, viene affidato all’UEPE per lo svolgimento del programma di trattamento. Quest’ultimo prevede l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione obbligatoria e gratuita in favore della collettività. Può essere svolto, ad esempio, presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

È prevista, inoltre, l’attuazione di attività riparative, al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché di attività di risarcimento del danno cagionato e, quando possibile, di attività di mediazione con la vittima del reato.

Durante la fase di esecuzione della prova, l’UEPE comunica al giudice informazioni sull’andamento del programma. Il giudice può stabilire eventuali modifiche e, se necessario, provvedimenti di revoca per grave inosservanza delle prescrizioni o per commissione di nuovi reati non colposi.

Al termine della durata della misura, non inferiore a dieci giorni, il giudice valuta in udienza l’esito della prova. Se questo è positivo segue la dichiarazione di estinzione del reato.

In presenza, invece, di un esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, il giudice dispone con ordinanza la revoca e la ripresa del procedimento.

Cosa contiene il certificato generale del casellario giudiziale?

Il certificato generale del Casellario Giudiziale contiene tutti i provvedimenti passati in giudicato presso il Tribunale a carico di una persona fisica, in materia penale, civile ed amministrativa a norma art. 25 e 26 del Testo Unico. Puoi richiederlo online subito:

Certificato generale casellario giudizialeRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Certificato generale casellario giudiziale

La messa alla prova risulta nel certificato penale?

La Corte Costituzionale, con la sentenza 231/2018, ha dichiarato: “l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, c. 1, e 25, c. 1, del Dpr n. 313/2002 […], nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen.“.

La menzione della messa alla prova nel certificato penale del casellario richiesto dalla persona interessata è da considerarsi contraria al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. Questa rappresenta, infatti, un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto, in quanto potrebbe creare delle difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative.

Fonte: Ministero della Giustizia, Corte Costituzionale.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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12 commenti per "Messa alla prova non più menzionabile nei certificati penali"

  • nik ha detto:

    se vengo querelato per offese su Facebook e mi avvalgo della messa alla prova,ho capito che questa non viene menzionata. ma sulla fedina penale rimane qualche traccia della querela/denuncia/processo?la fedina penale,ad oggi pulita,rimane tale? per il mio lavoro devo avere fedina penale pulita. grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Gentile Nik, le suggeriamo di richiedere un certificato del casellario giudiziale per verificare la Sua situazione. Per qualsiasi ulteriore informazione sul servizio, la nostra Assistenza è a Sua disposizione in chat, al Numero Verde 800.17.10.35 e su WhatsApp 3491266146. Cordiali saluti.

  • Katerina ha detto:

    Salve buongiorno, il 19/12/2023 durante l’udienza di comparizione predebattimentale io tramite mio avvocato abbiamo chiesto sospensione di processo con messa alla prova (MAP). Guidice ha accolto la richiesta a reinviatto l’udienza x dare tempo a UEPE per sviluppare la programma. Volevo chiedere se addeso il processo e menzionato nel casellario giudiziale e/o nei carichi pendenti, se sara menzionato dopo la prossima l’udienza quando si decide su ore per svolgere LUP? Ecco volevo capire da quale momento precisamente non sara piu menzionabile tutto questo nel casellario giudiziale e/o nei carichi pendenti? Grazie mille in anticipo, coediali saluti

    • Redazione ha detto:

      Gentile Katerina, se si riferisce alla menzione della messa alla prova, la informiamo che quest’ultima non è menzionabile nei certificati penali. Come disposto dall’art 24 del del D.P.R. 313/2002 (T.U. sul casellario giudiziale), per l’appunto, nel certificato penale NON devono essere riportate, tra le altre, le iscrizioni relative ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova e le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della stessa. Per ulteriori specifiche le suggeriamo di rivolgersi al suo legale. Cordiali saluti.

  • Marcello ha detto:

    Il 28/12/2023 farò un udienza preliminare e il mio legale mi ha consigliato la messa alla prova.
    La mia unica preoccupazione è che venga menzionato nel casellario giudiziale e/o nei carichi pendenti, per questo non sono sicuro di volervo fare.
    Sono anche preoccupato che questa cosa, qualora venga fuori possa crearmi un problema lavorativo con il mio datore di lavoro, in quanto la mia attività prevede che entrambi i certificati siano puliti per esercitare il lavoro che svolgo.
    Mi date notizie certe.
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Marcello, le confermiamo che la messa alla prova non è menzionabile nei certificati penali. Come disposto dall’art 24 del del D.P.R. 313/2002 (T.U. sul casellario giudiziale), per l’appunto, nel certificato penale NON devono essere riportate, tra le altre, le iscrizioni relative ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova e le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della stessa. Cordiali saluti.

  • Anna ha detto:

    Devo dichiarare messa alla prova per andare negli Stati Uniti o posso rispondrre no sul modulo Esta….visto che il casellario viene ripulito …fatta nel 2015….mio figlio

    • Redazione ha detto:

      Gentile Anna, non possiamo fornirle delle risposte certe in quanto non ci occupiamo di tali moduli. Tuttavia, le possiamo consigliare di accertarsi che nel certificato del casellario non sia menzionata la condanna e, inoltre, potrebbe contattare il supporto di assistenza del sito in cui sta compilando l’ESTA per ricevere conferma sulla compilazione. Cordiali saluti.

  • Francesco ha detto:

    Salve ho una domanda, termitata la messa alla prova così si fa per cancellare al C.E.D. L’informazione riguardante il reato estinto?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Francesco, è inviare una richiesta di aggiornamento dei dati presenti negli archivi del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno. Sul sito web della Polizia di Stato trova i moduli per l’invio della richiesta. Cordiali saluti.

  • Gianni ha detto:

    E se a richiedere il certificato generale e penale del casellario di un cittadino sia una pubblica amministrazione per partecipazione concorsi militari la messa alla prova risulta o tutto viene annullato e la fedina penale è pulita? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Gianni, con riferimento ai certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi il nuovo art. 28 T.U., al comma 7, prevede che nel certificato giudiziale selettivo e nel certificato generale non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative “ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova”. Le consigliamo la lettura del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122, pubblicato in G. U. del 26 ottobre 2018, n. 250, recante Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

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