Cos’è la messa alla prova e quando si può fare?

Cos’è la messa alla prova e quando si può fare?

La sospensione del processo con messa alla prova è una modalità processuale che consente, in determinati casi, di giungere al proscioglimento per estinzione del reato. Questo a condizione che il periodo di prova si concluda con un esito positivo. Vediamo più nel dettaglio cosa significa.

INDICE:

  1. Cosa si intende per messa alla prova?
  2. Quando è possibile chiedere la messa alla prova?
  3. Chi e come si può richiedere la messa alla prova?
  4. La sospensione del procedimento
  5. Cosa succede quando la messa alla prova dà buon esito?
  6. Come ottenere il certificato penale del casellario online?

Cosa si intende per messa alla prova?

La legge 28/04/2014 n.67 prevede, per determinati reati, la possibilità di sospendere il procedimento e “mettere alla prova” l’imputato. Se quest’ultima dà esito positivo, poi, il reato si dichiara estinto.

In parole semplici, la prova consiste nel tenere condotte volte ad eliminare le conseguenze pericolose che derivano dal reato, oltre che, quando possibile, a risarcire il danno cagionato. Per l’imputato essa comporta, inoltre, lo svolgimento di un programma che prevede la prestazione di un lavoro di pubblica utilità. Si tratta, quindi, di una prestazione non retribuita dalla durata non inferiore a 10 giorni, in favore della collettività. Si deve svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o altri enti di assistenza.

Quando è possibile chiedere la messa alla prova?

Si può ricorrere alla messa alla prova per i seguenti reati, che siano consumati oppure tentati:

  • reati puniti soltanto con la pena pecuniaria (multa per i delitti o ammenda per le contravvenzioni),
  • reati puniti con pena detentiva (reclusione per i delitti o arresto per le contravvenzioni) non superiore a 4 anni,
  • delitti menzionati dall’art. 550 comma 2 codice procedura penale, che superano il limite di pena di 4 anni di reclusione:
    1. violenza o minaccia a pubblico ufficiale,
    2. resistenza a pubblico ufficiale,
    3. oltraggio a magistrato in udienza aggravato,
    4. violazione di sigilli aggravata,
    5. rissa aggravata, tranne i casi in cui dalla rissa derivino la morte oppure lesioni gravi. Superiori, quindi, a 40 giorni di durata o comportanti danni permanenti all’integrità fisica dell’offeso,
    6. furto aggravato,
    7. ricettazione.

Come si può richiedere la messa alla prova?

Può richiedere tale istituto l’imputato (o indagato) di un reato sopra citato, purché non sia persona già dichiarata delinquente o contravventore abituale, professionale oppure per tendenza. La richiesta si propone personalmente o tramite soggetto munito di procura speciale (di solito rilasciata al proprio legale difensore). La messa alla prova, in ogni caso, non può essere concessa più di una volta.

Tale richiesta, inoltre, può essere formulata anche prima dell’esercizio dell’azione penale e della richiesta di rinvio a giudizio. Dove vi siano i presupposti, il Pubblico Ministero dovrà dare all’indagato l’avviso sulla possibilità di optare per questa scelta processuale.

La richiesta della messa alla prova durante le indagini

Se la richiesta è presentata durante le indagini, deve essere depositata alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari e ottenere il parere del Pubblico Ministero.

La richiesta in seguito all’esercizio dell’azione penale

Vediamo il caso in cui la richiesta di messa alla prova è formulata dopo l’esercizio dell’azione penale. In tal caso i termini processuali per la presentazione sono diversi a seconda del rito in corso:

  • in caso di udienza preliminare deve essere presentata entro le conclusioni,
  • nell’ipotesi di giudizio direttissimo o citazione diretta a giudizio, si presenta prima dell’apertura del dibattimento,
  • quando è successiva ad un decreto penale di condanna, la richiesta deve essere presentata con l’atto di opposizione,
  • nel caso di giudizio immediato la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio stesso.

Leggi anche >> Reati commessi da minorenni: il perdono giudiziale

La sospensione del procedimento

Durante il periodo della messa alla prova, il procedimento penale è sospeso. Allo stesso modo, quindi, sono sospesi i termini di prescrizione del reato, che non potrà prescriversi nel corso del programma. Nello specifico, secondo l’articolo 168-quater, la sospensione del procedimento sarà revocata quando:

  • si verifica una grave o reiterata trasgressione al programma oppure il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità,
  • durante la prova si verifica un altro delitto non colposo della stessa indole del precedente per cui si procede.

Cosa succede quando la messa alla prova dà buon esito?

Quando la messa alla prova va a buon fine, si verifica l’estinzione del reato per cui si procede. Gli effetti estintivi, tuttavia, non cancellano le eventuali sanzioni accessorie. Inoltre, con la sentenza n.231 del 7 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme sul Casellario giudiziale che richiedevano di riportare nel certificato penale:

  • l’ordinanza di sospensione della messa alla prova,
  • la sentenza di estinzione del reato per buon esito.

La menzione della messa alla prova nel certificato penale del Casellario richiesto dalla persona interessata, quindi, è contraria al principio della finalità rieducativa della persona.

Come ottenere il certificato penale del Casellario online?

Se hai necessità di verificare la tua situazione al Casellario giudiziale, puoi consultare il certificato fedina penale. Ottieni subito questo documento direttamente online sul sito web di VisureItalia:

Certificato penale casellario giudizialeRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Certificato penale casellario giudiziale

Il certificato penale del Casellario Giudiziale è un documento ufficiale rilasciato dal Tribunale che riporta eventuali sentenze di condanna in materia penale in riferimento ad una persona fisica. Questo certificatoinoltre, a partire dal 26 ottobre 2019 è stato unificato con quello civile e contiene anche le iscrizioni rilevate alla banca dati europea ECRIS del Casellario Giudiziale Europeo.

Leggi anche >> Messa alla prova non più menzionabile nei certificati penali

 

Content Marketing Specialist

Ho conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e un Master in Digital Marketing. Attualmente ricopro il ruolo di Content Marketing Specialist presso VisureItalia® e aiuto i lettori del blog SmartFocus a restare sempre aggiornati sulle novità in ambito fiscale, tributario ed economico.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *