MEF: gli impianti fotovoltaici sono beni immobiliari
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate (circolare 36/E del 19 dicembre 2013). Classificando gli impianti fotovoltaici come beni immobiliari, cambierà anche l’ammontare delle imposte da corrispondere. Ecco gli aspetti catastali e fiscali della questione.
Impianti fotovoltaici sono beni immobiliari
La classificazione degli impianti fotovoltaici come beni immobiliari è dovuta al fatto che essi “non sono facilmente amovibili senza costi rilevanti”. La vita dei pannelli solari è ben inferiore a quella di un edificio immobiliare e per questo motivo sono stati stabiliti “i coefficienti di deprezzamento in modo che tengano conto della vita utile delle varie componenti dell’immobile” (circolare n°6 del 30 novembre 2012).
Si esclude quindi che gli impianti solari possano essere considerati “di pubblica utilità” e quindi essere esenti dalle imposte. Perché cambi qualcosa sul fronte fiscale del fotovoltaico e, in particolare, per gli impianti su edificio, bisogna aspettare l’attuazione della delega fiscale di alla legge n° 23 del 2014, con la quale il Governo si è impegnato ad intervenire.
Trattamento catastale e fiscale del fotovoltaico
La circolare 36/E chiarisce che gli impianti sono sempre considerati immobili, sia dal punto di vista catastale che a fini fiscali, salvo alcune eccezioni: gli impianti sotto ai 3 kW e quelli che incrementano il valore catastale di un immobile in una percentuale inferiore al 15% non lo sono.
Le conseguenze per il fotovoltaico? Sono due, entrambe negative:
- un impianto fotovoltaico superiore ai 3 kW, se ha un valore catastale superiore al 15% di quello dell’immobile del quale è al servizio, fa aumentare il valore catastale dell’edificio, con relativo aumento delle imposte
- essendo gli impianti considerati beni immobili, agli stessi si applicherà una percentuale di ammortamento del 4%: un’impresa proprietaria di un impianto fotovoltaico che prima deduceva dal suo reddito di impresa una percentuale pari al 9% dei costi dell’impianto (l’aliquota di ammortamento prevista per i beni mobili), adesso deduce solo il 4% l’anno e, sebbene abbia un periodo di ammortamento più lungo, potrà abbattere il carico fiscale in maniera meno consistente.
Per il momento, si è ottenuto dal Governo un impegno “ad adottare, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014, misure volte a rivedere i criteri di cui alla circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo requisiti e condizioni per l’esonero dalla variazione della rendita catastale dell’immobile che ospita impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 7 kW e che determinano un incremento della rendita catastale inferiore al 40%”.
In conclusione: per gli impianti residenziali dovrebbero esserci novità positive, mentre, come mostra quest’ultima risposta del MEF, è improbabile che si riveda la situazione di tutti gli impianti, tornando a considerarli beni mobili.
Per approfondire i profili catastali e gli aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici, scarica la circolare 36E del 19 dicembre 2013.
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