MEF: gli impianti fotovoltaici sono beni immobiliari

MEF: gli impianti fotovoltaici sono beni immobiliari

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate (circolare 36/E del 19 dicembre 2013). Classificando gli impianti fotovoltaici come beni immobiliari, cambierà anche l’ammontare delle imposte da corrispondere. Ecco gli aspetti catastali e fiscali della questione.

Impianti fotovoltaici sono beni immobiliari

La classificazione degli impianti fotovoltaici come beni immobiliari è dovuta al fatto che essi “non sono facilmente amovibili senza costi rilevanti”. La vita dei pannelli solari è ben inferiore a quella di un edificio immobiliare e per questo motivo sono stati stabiliti “i coefficienti di deprezzamento in modo che tengano conto della vita utile delle varie componenti dell’immobile” (circolare n°6 del 30 novembre 2012).

Si esclude quindi che gli impianti solari possano essere considerati “di pubblica utilità” e quindi essere esenti dalle imposte. Perché cambi qualcosa sul fronte fiscale del fotovoltaico e, in particolare, per gli impianti su edificio, bisogna aspettare l’attuazione della delega fiscale di alla legge n° 23 del 2014, con la quale il Governo si è impegnato ad intervenire.

Trattamento catastale e fiscale del fotovoltaico

La circolare 36/E chiarisce che gli impianti sono sempre considerati immobili, sia dal punto di vista catastale che a fini fiscali, salvo alcune eccezioni: gli impianti sotto ai 3 kW e quelli che incrementano il valore catastale di un immobile in una percentuale inferiore al 15% non lo sono.

Le conseguenze per il fotovoltaico? Sono due, entrambe negative:

  1. un impianto fotovoltaico superiore ai 3 kW, se ha un valore catastale superiore al 15% di quello dell’immobile del quale è al servizio, fa aumentare il valore catastale dell’edificio, con relativo aumento delle imposte
  2. essendo gli impianti considerati beni immobili, agli stessi si applicherà una percentuale di ammortamento del 4%: un’impresa proprietaria di un impianto fotovoltaico che prima deduceva dal suo reddito di impresa una percentuale pari al 9% dei costi dell’impianto (l’aliquota di ammortamento prevista per i beni mobili), adesso deduce solo il 4% l’anno e, sebbene abbia un periodo di ammortamento più lungo, potrà abbattere il carico fiscale in maniera meno consistente.

Per il momento, si è ottenuto dal Governo un impegno “ad adottare, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014, misure volte a rivedere i criteri di cui alla circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo requisiti e condizioni per l’esonero dalla variazione della rendita catastale dell’immobile che ospita impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 7 kW e che determinano un incremento della rendita catastale inferiore al 40%”.

In conclusione: per gli impianti residenziali dovrebbero esserci novità positive, mentre, come mostra quest’ultima risposta del MEF, è improbabile che si riveda la situazione di tutti gli impianti, tornando a considerarli beni mobili.

Per approfondire i profili catastali e gli aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici, scarica la circolare 36E del 19 dicembre 2013.

Leggi anche >> Riforma del catasto: tasse su metri quadri, non più su vani

 

Legal Service Specialist in VisureItalia®

Legal Service Specialist – Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia® ricopro il ruolo di Legal Services Specialist e coordino le attività del team di visuristi operativi in tutti gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia. Su SmartFocus condivido le mie conoscenze per facilitare l’accesso alle banche dati pubbliche e ai Pubblici Registri in particolare.

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