Mediazione civile e regime tributario: quali sono le opportunità per il contribuente?

Mediazione civile e regime tributario: quali sono le opportunità per il contribuente?

Un decreto legislativo prevede uno strumento di mediazione civile con il quale è possibile non solo risolvere le controversie senza andare in Tribunale, ma anche godere di agevolazioni tributarie come esenzioni da spese, tasse e imposte di registro. Ecco come funziona.

Mediazione civile e regime tributario

Il Decreto Legislativo D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e successivamente al Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98) ha inserito, nell’ambito civile e commerciale, il nuovo strumento della mediazione civile quale possibile soluzione per la definizione delle controversie senza il ricorso in Tribunale. In particolare la normativa ha previsto delle opportunità, per il contribuente, anche nel profilo tributario.

Agevolazioni fiscali

A tal proposito l’Art. 17 del D.Lgs. 28/2010 propone alcune agevolazioni:

Il Comma 2 del predetto D.L. prevede che:

  • tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione siano esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Pertanto tale procedura non comporta ulteriori pagamenti accessori ed aggiuntivi, al contrario degli altri interventi giudiziari.

Il Comma 3, d’altro canto, stabilisce una ulteriore agevolazione fiscale nella mediazione civile:

  • il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Se ad esempio due parti si contendono, in lite, un bene immobile del valore commerciale che non superi il limite delle € 50.000,00 e definiscono in Mediazione la controversia, le medesime non pagheranno l’imposta di registro sul verbale positivo di accordo, usufruendo dell’agevolazione tributaria prevista. Nel caso l’immobile conteso sia di valore superiore alle € 50.000,00 l’imposta sarà dovuta per la parte eccedente ovvero calcolata solo e soltanto sulla differenza (ad esempio con un immobile del valore pari ad € 80.000,00 l’imposta sarà calcolata SOLO sulle 30.000,00 residue).

Tali opportunità, a favore del contribuente, rientrano nelle novità degli strumenti della Mediazione Civile – ADR nell’acronimo internazionale giuridico (Alternative Dispute Resolution) – la cui normativa è stata strutturata nella chiara ottica del risparmio per il cittadino, il quale oltre al costo contenuto dell’intervento stragiudiziale, ha la possibilità di definire la propria questione in tempi ragionevoli (massimo 3 mesi) con le agevolazioni fiscali previste in determinate modalità.

Agevolazioni economiche

Interessanti sono anche le agevolazioni tributarie strettamente economiche previste nella mediazione civile per i meno abbienti. Citiamo i seguenti articoli del medesimo Decreto:

Art. 5 bis – Cittadino e patrocinio a spese dello Stato:

  • “quando la mediazione è disposta dal giudice (ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto) non è dovuto alcun pagamento dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo di Mediazione incaricato, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Tale opportunità è un ulteriore agevolazione prevista per coloro che denunciano un reddito tale da ottenere un’esenzione dai pagamenti, quindi delle indennità, calcolati in base al valore della lite, su scaglioni già predisposti dal Ministero della Giustizia”.

L’art. 5 bis recita quanto segue:

  • “quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.”

Art. 5-ter – Nessun pagamento previsto in caso di mancato accordo:

  • “tra le agevolazioni al cittadino la normativa prevede, nei casi di mancato accordo al primo incontro tra le parti, l’esenzione dal pagamento dell’indennità prevista. Dunque nulla sarà dovuto se le parti, nonostante il primo incontro, decidono di non procedere alla mediazione”.

La normativa, dunque, ha disposto diverse opportunità al cittadino nella risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali. In questa sede abbiamo esaminato velocemente i vantaggi economici e fiscali che si uniscono anche ad ulteriori condizioni favorevoli come ad esempio la tempistica rapida che non può superare il termine di 3 mesi tra l’inizio e la fine della procedura.

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Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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