Mancato deposito di bilancio: rischi e conseguenze

Mancato deposito di bilancio: rischi e conseguenze

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese. Cosa succede in caso di ritardato od omesso deposito? Vediamo quali sono i rischi e le conseguenze.

Attraverso il bilancio è possibile avere un quadro chiaro, veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio di una società (art. 2423 c.c.).

Formazione del bilancio e deposito nel Registro Imprese

Gli amministratori hanno il compito di redigere il progetto di bilancio, il quale può essere approvato o respinto. L’approvazione del bilancio di esercizio, in base a quanto disposto dagli artt. 2364 e 2478 bis del Codice Civile, deve avvenire per le Spa, Sapa e Srl entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’art. 2435 c.c. disciplina, invece, il termine del deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese. Il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale (artt. 2428 e  2429 c.c.)  e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere depositato, a cura degli amministratori ed entro 30 giorni dall’approvazione, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Cosa succede in caso di mancato deposito di bilancio

L’art. 2630 c.c. prevede che chiunque sia tenuto “per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo“. Sono previste, quindi, delle sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di deposito camerale del bilancio.

Leggi anche >> Quali sono i costi per il deposito di bilancio alla Camera di Commercio?

Le sanzioni del Registro Imprese per ritardato od omesso deposito del bilancio

Il Registro delle Imprese e il Repertorio Economico Amministrativo (REA) ha previsto, in seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, c. 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180, l’emissione di sanzioni amministrative a carico di ogni soggetto obbligato al deposito del bilancio, ovvero di ogni amministratore. Queste vengono applicate in caso di:

  • ritardato od omesso deposito del bilancio di società di capitali e cooperative non superiore a 30 giorni. La sanzione amministrativa è di euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito.
  • ritardato od omesso deposito del bilancio di società di capitali superiore a 30 giorni. La sanzione amministrativa è di euro 274,67 per ogni soggetto obbligato al deposito.

Si tratta di sanzioni pecuniarie applicate in fase di accertamento e che risultano pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo.

Sanzioni per società in liquidazione

Caso particolare è quello delle società di capitali in liquidazione. La disciplina prevede che una volta approvato il bilancio finale di liquidazione (art. 2311 c.c.), i liquidatori debbano richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Se questo non avviene e se non vengono depositati i bilanci di esercizio per oltre tre anni consecutivi, il Registro delle Imprese, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per i casi sopraccitati se tecnicamente accertabili, procede, dalla data di entrata in vigore dell’art. 2490 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 6/2003, alla loro cancellazione dal Registro Imprese.

Mancato deposito del bilancio: chi risponde delle sanzioni?

Le sanzioni sono a carico dell’organo amministrativo, per cui il pagamento della sanzione da parte di un amministratore non ha effetto liberatorio sugli altri componenti del consiglio di amministrazione. L’obbligo di depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese è a carico, infatti, di ciascun amministratore e in caso di inadempimento ognuno è autonomamente e personalmente responsabile.

Tale principio è stato ribadito anche dalla Cassazione nella sentenza n. 21503 del 30 novembre 2012, la quale affermato che: “se l’obbligo rimane non osservato, ciascuno di essi risponde per fatto proprio e l’irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà. Ne deriva che il pagamento della sanzione applicata per l’inosservanza dell’obbligo in discorso a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per un fatto proprio“.

Quali bilanci depositati sono consultabili online?

I bilanci di esercizio depositati nel Registro Imprese della Camera di Commercio possono essere richiesti ed evasi online tramite VisureItalia, distributore ufficiale di InfoCamere. Tra i bilanci depositati dalle imprese che hanno effettuato l’iscrizione in Camera di Commercio rientrano:

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Il bilancio integrale e il bilancio riclassificato

Il bilancio integrale di esercizio e il bilancio riclassificato non sono, invece, consultabili tramite la banca dati di InfoCamere del Registro Imprese. Tuttavia, sono resi disponibili da VisureItalia.

Il bilancio integrale presenta i dati derivanti dall’elaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico di una società di capitali, approfonditi con le informazioni rilevate dalla nota integrativa. I dati possono essere riferiti all’ultimo anno oppure possono essere frutto di un confronto degli ultimi tre anni. Di conseguenza sono richiedibili: il bilancio integrale una annualità e il bilancio integrale tre annualità.

Il bilancio riclassificato, invece, fornisce le informazioni estratte dai bilanci ufficiali depositati presso le Camere di Commercio e rielaborate sulla base di modelli di analisi finanziaria. Anche in questo caso può essere riferito ad una annualità o a tre annualità.

Fonti: Codice Civile e Camere di Commercio

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11 commenti per "Mancato deposito di bilancio: rischi e conseguenze"

  • spina domenico ha detto:

    desideravo sapere se un’amministratore di una srl è il solo responsabile della mancata presentazione dei bilanci.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Domenico, l’obbligo di deposito del bilancio grava su ciascun amministratore. Cordiali saluti.

  • Adam ha detto:

    Salve,
    ho una Società a R.L.S dal Gennaio 2020.
    A tutt’oggi non abbiamo mai presentato bilanci e la Società stessa non risulta attiva presso la CC.I.AA territoriale.
    Abbiamo però emesso e ricevuto Fatture di Vendita e di Acquisto negli anni 2020, 2021, 2022, 2023.

    Possiamo sanare la situazione pregressa ?
    Possiamo iniziare presentando solo il Bilancio 2023 riservandoci poi di pagare le sanzioni per gli anni precedenti ?
    A quanto ammonterebbero queste sanzioni ?

    Grazie per le delucidazioni che vorrà darmi.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Adam, non ci sembra una situazione regolare, pertanto è necessario rivolgersi ad un commercialista per valutare nel dettaglio come procedere. Cordiali saluti.

  • Mangione Marcello ha detto:

    Se una srl non presenta il bilancio per due anni, a casa va incontro?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marcello, in caso si mancato deposito, in base a quanto previsto dall’art. 2630 c.c., sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Riguardo l’ammontare, le suggeriamo di rivolgersi alla Camera di commercio. Cordiali saluti.

  • Roberto ha detto:

    Inchiesta trasmessa dalla Rai oggi 19 febbraio 2023. Provincia di Padova 7000 (settemila) srl non presentano bilanci. Praticamente 1/4 di tutte le imprese iscritte. Societa’ in liquidazione, fantasma, cartiere, prestanome etc etc.
    L Italia sta affondando sempre di piu’ nella illegalita’.

  • giovanni califano ha detto:

    La sanzione per il mancato deposito del bilancio o dei bilanci, di una società in liquidazione, non sono comminabili se i progetti di bilancio non sono mai stati approvati.
    Insomma la sanzione è irrogabile ove il bilancio da progetto sia divenuto bilancio e documento da depositare. L’Ufficio del Registro delle imprese non può comminare la sanzione sul presupposto che al mancato deposito corrisponda un documento approvato.
    Per le società in liquidazione per le quali per più di tre esercizi non siano stati depositati i bilancio il R.I. deve procedere alla cancellazione e non può irrogare alcuna sanzione.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giovanni, grazie per la precisazione. Potrebbe indicarci la fonte normativa così da poter integrare il nostro articolo? La ringraziamo per la disponibilità. Cordiali saluti.

  • Annalisa Menoni ha detto:

    Buonasera.
    Grazie per l’articolo.
    Chiedo cortesemente quale sia l’organo preposto ad effettuare i controlli sull’eventuale mancato deposito del bilancio e titolato ad irrogare le sanzioni previste.

    Grazie

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