Locazioni immobiliari a uso non abitativo: credito imposta per botteghe e negozi
Crediti d’imposta per botteghe e negozi e per le Locazioni immobiliari a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Locazioni immobiliari a uso non abitativo: credito imposta per botteghe e negozi. L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di credito d’imposta, secondo quanto previsto dal Dl Rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Un provvedimento firmato il primo luglio dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che approva il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi, cosi come introdotto da Dl Cura Italia, e di quello per i canoni delle Locazioni immobiliari a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal Dl Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito.
Il modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il Dl Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).
Crediti d’imposta per le locazioni.Il Dl Cura Italia e il Dl Rilancio hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento di oggi, i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dal Dl Cura Italia) oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal Dl Rilancio) che scelgono di cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello dal13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.
Fonte. Agenzia Delle Entrate