La verifica dei requisiti per appalti pubblici

La verifica dei requisiti per appalti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) stabilisce i criteri che gli enti pubblici devono adottare per la verifica dei requisiti per appalti pubblici. La stazione appaltante deve di conseguenza accertare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo e economico – finanziario. Esaminiamo quindi la procedura e la documentazione richiesta.

Gli appalti pubblici assoggettati al rispetto delle procedure previste dal Codice (art. 48) sono quelli di importo pari o inferiore a 150.000 euro. Anche i contratti di importo superiore, qualora nel bando siano stabiliti requisiti minimi di capacità economico – finanziaria.

La partecipazione delle imprese alle procedure di gara è acquisita attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici. Istituita presso l’ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione, la banca dati utilizza il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti di gara.

La normativa di riferimento per la verifica dei requisiti di gara

Il nuovo quadro normativo vigente è il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.l.vo 50/2016). La legge delega n. 11/2016 ha inoltre previsto la ” .. riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti”. Il Nuovo Codice prevede anche la semplificazione delle procedure di verifica a carico della stazione appaltante. Particolarmente rilevante la attenzione posta proprio alle procedure di verifica dei requisiti di gara.

Come? Attraverso il superamento del sistema AVCPass gestito dall’ANAC. È stata infatti istituita la nuova banca dati nazionale degli operatori economici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’art. 81 del Nuovo Codice prevede che la documentazione attestante il possesso dei requisiti di gara venga acquisita esclusivamente attraverso la nuova banca dati.

Quindi, con decreto da emanare dal Ministero delle Infrastrutture saranno indicati:

  • i dati relativi alla partecipazione alle gare e l’esito
  • l’inserimento della documentazione nella nuova banca dati
  • i termini e le regole per l’acquisizione, aggiornamento e consultazione dei dati
  • le modalità relative alla informatizzazione dei documenti
  • le modalità di inclusione ed esclusione
  • i criteri e le modalità relative all’accesso alla nuova banca dati.

Il regime transitorio

In attesa della emanazione del decreto del Ministero, le stazioni appaltanti degli enti pubblici continueranno ad utilizzare il sistema AVCPass. L’ANAC ha di conseguenza emanato un comunicato del Presidente il 4 maggio 2016 per ribadire che il sistema AVCPass è quello ancora in vigore per le procedure di gara.

I documenti per la verifica dei requisiti di gara

La stazione appaltante, prima di tutto, deve disporre della seguente documentazione:

Certificato generale Casellario Giudiziale

Il certificato, rilasciato dal Casellario Giudiziale, assevera la presenza o meno di condanne, a carico del legale rappresentante dell’impresa. Contiene quindi tutti i provvedimenti in materia penale, civile ed amministrativa emessi dal Tribunale.

Certificato anagrafe sanzioni amministrative

Viene rilasciato dal Casellario Giudiziale presso la Procura delle Repubblica, in base all’art. 31 del DPR n. 313 del 14.11.2002. È riferito alle sole persone giuridiche. Attesta la sussistenza o meno di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico dell’impresa.

Certificato iscrizione Camera di Commercio

Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio è un documento valido ad uso legale. Viene stampato su carta filigranata e con l’apposizione dei bolli richiesti dalla CCIAA. Accerta l’effettiva iscrizione dell’impresa al Registro Imprese della Camera di Commercio. Infine, il certificato può essere rilasciato solo se l’impresa risulti in regola con il pagamento dei diritti camerali annuali.

Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate

A norma art. 14, c. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il certificato viene rilasciato dalla Agenzia delle Entrate. Certifica la sussistenza o meno di carichi pendenti risultanti in anagrafe tributaria, relativi soprattutto a:

  • illeciti amministrativi
  • versamenti omessi o parziali di IVA
  • imposte dirette
  • imposte indirette
  • altri tributi
Fonte: ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione
 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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