La prescrizione dei debiti: sospensione, interruzione e decadenza
Abbiamo già avuto modo di affrontare il tema della prescrizione dei debiti in alcuni precedenti articoli. Puoi approfondire qui la prescrizione del pagamento bollo auto, la prescrizione del canone di locazione e la prescrizione dei crediti condominiali.
Il titolare di un diritto, nel nostro caso un creditore, ha dei precisi termini stabiliti dalla legge entro i quali può intimare il pagamento. Decorsi questi termini, il debito si estinguerà automaticamente e nessuno potrà più richiedere il pagamento. I termini di prescrizione variano in relazione alla tipologia del debito. Nella tabella allegata, scaricabile gratuitamente alla conclusione dell’articolo, è possibile verificare nel dettaglio i termini di prescrizione dei debiti.
Tipologia e durata della prescrizione dei debiti
La prescrizione è sostanzialmente di due tipologie, estintiva e presuntiva.
Prescrizione estintiva
Con la prescrizione estintiva è sufficiente per il debitore invocare il decorso del termine per far decorrere automaticamente la prescrizione e, di conseguenza, l’estinzione del debito. La legge individua un termine di 10 anni per la prescrizione ordinaria. Per determinati crediti vengono specificati dei termini più brevi, solitamente 5 anni. Nella tabella da scaricare vengono specificati i termini di prescrizione per tutti i debiti.
Prescrizione presuntiva
Come si evince dal termine, è quella nella quale la legge presume che, decorso il termine, il debito sia stato saldato. Sono quelle relative a tutti i termini pari o inferiori a 5 anni. La differenza sostanziale rispetto alla prescrizione estintiva è che in questo caso si presume che il debito sia estinto. Infatti, se il creditore dimostra che il debito non è stato saldato, può comunque ottenere una sentenza favorevole ed il riconoscimento della validità del diritto.
Come si calcola la prescrizione
I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui può essere rilevato il diritto fino all’ultimo giorno. Nel calcolo dei giorni si devono tenere in considerazione tutti i giorni della settimana (sabato, domenica e festivi compresi). Non deve essere computato il giorno nel quale cade la decorrenza iniziale del termine (dies a quo non computatur in termino). Se il termine coincide con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Differenza tra prescrizione e decadenza
Dopo aver analizzato la tipologia e durata della prescrizione dei debiti, è bene soffermarsi su alcuni concetti chiave che necessitano un chiarimento importante. Infatti, prescrizione e decadenza sono due concetti simili ma giuridicamente differenziati. Inoltre, la stessa prescrizione può essere soggetta a sospensione ed interruzione.
Prescrizione dei debiti
Tutti i diritti, ad eccezione di quelli indisponibili e degli specifici casi previsti dalla legge, sono soggetti a prescrizione. “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, art. 2494. Nella sostanza, la prescrizione individua il periodo di tempo entro il quale il diritto può essere fatto valere. Decorso tale periodo senza che sia stata posta in essere alcuna azione volta alla rivendicazione del debito, il diritto si prescrive.
E’ importante precisare che il compimento del termine di prescrizione non viene rilevato d’ufficio ma è onere e cura del debitore rilevare il decorso dei termini fissati dalla legge. Pertanto, sarà il debitore che, a conclusione del termine di prescrizione stabilito dalla legge, dovrà rilevare l’estinzione del debito.
Qualora il debitore abbia provveduto al pagamento a saldo del debito decorsi i termini di prescrizione, non potrà più far valere la prescrizione del debito.
Decadenza dei diritti
La decadenza (art. 2964 C.C.) consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato compimento di una determinata attività o di un determinato atto nel termine indicato dalla legge. A differenza della prescrizione, i cui termini sono stabiliti dalla legge, i termini per la decadenza di un diritto possono essere frutto di un accordo tra le parti. Ad esempio in un atto di compravendita, la decadenza del diritto di rilevare vizi occulti nell’immobile o il termine entro il quale questo diritto può essere esercitato.
Come per la prescrizione, anche la decadenza di un diritto non può essere rilevata da un giudice ma deve essere contestata dal debitore.
Sospensione della prescrizione
La sospensione determina una temporanea frattura alla decorrenza dei termini di prescrizione dei debiti ma prevede che i tempi anteriori e posteriori alla causa di sospensione vengano sommati. Le cause tipiche di sospensione sono dettate dai rapporti tra le parti, da vincoli sui beni, qualora vi sia un occultamento doloso da parte del debitore o da particolari condizioni del titolare del diritto. Per approfondimenti e dettagli, si veda il disposto dell’art. 2941 del Codice Civile.
Interruzione della prescrizione
A differenza della sospensione, l’interruzione non consente la sommatoria dei termini antecedenti e posteriori. Pertanto, ogni volta che si ha una interruzione dei termini, ha inizio un nuovo inizio della prescrizione. A titolo esemplificativo, la notifica al debitore della “costituzione in mora” rappresenta una interruzione dei termini di prescrizione. In questo caso il titolare, attraverso l’atto di notifica, esercita il suo diritto ed interrompe, di conseguenza i termini previsti dalla legge.
Scarica gratis la tabella con i termini di prescrizione dei debiti.
2 commenti per "La prescrizione dei debiti: sospensione, interruzione e decadenza"
BUONA SERA,COMMENTO UTILE E IMPORTANTE, MA VORREI GENTILMENTE UN CHIARIMENTO A QUANTO SEGUE:
SOLLECITO DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2016, DATATO 27/12/2021 , SPEDITO IL 30/12/2021 E CONSEGNATO ALLO UTENTE IL 14/01/2022 ORE 9,25 . E’ PRESCRITTO?CHE FARE? IN ATTESA DI RISCONTRO SI RINGRAZIA
Buongiorno Maria, i 5 anni decorrono dalla data a partire dalla quale può essere fatto valere il diritto e senza che il gestore ne abbia successivamente richiesto il pagamento con altri solleciti. Le suggeriamo di verificare tale data e di rivolgersi al gestore per ulteriori informazioni. Cordiali saluti.