Istanza di vendita e sospensione feriale: tutto quello che c’è da sapere

L’istanza di vendita immobiliare è una procedura che può essere promossa dal creditore successivamente al pignoramento dei beni immobili del debitore esecutato. I termini per la presentazione dell’istanza di vendita sono soggetti a sospensione feriale? Analizziamolo in questo articolo.
Pignoramento immobiliare e istanza di vendita
Abbiamo dedicato diversi articoli all’istanza di vendita. Ci siamo soffermati sulla sua disciplina, mettendo a disposizione anche un fac-simile dell’istanza di vendita, fino ad analizzare le conseguenze di un’eventuale istanza di vendita tardiva.
Oggi, invece, rispondiamo ad un’altra domanda: la sospensione feriale si applica per l’istanza di vendita? Prima, però, rivediamo brevemente il ruolo dell’istanza di vendita nel pignoramento immobiliare e, soprattutto, cosa significa sospensione feriale.
Il pignoramento immobiliare è la forma di esecuzione forzata che ha ad oggetto, come possiamo immaginare dal nome stesso, i beni immobili. Si esegue mediante la notificazione dell’atto e l’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore, seguito poi dalla trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
Decorsi dieci giorni dal pignoramento, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato (art. 567 c.p.c.). Quest’ultima, affinché il pignoramento non perda di efficacia, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di compimento del pignoramento stesso (art. 497 c.p.c.).
L’istanza di vendita può essere proposta:
1) decorso il termine dilatorio di 10 giorni, come previsto dall’art. 501 c.p.c.
2) ma non dopo 45 giorni in base a quanto stabilito dall’art. 497 c.p.c..
Entrambi i termini sono calcolati a partire dal compimento del pignoramento, ovvero dalla notificazione dell’atto.
Una volta presentata l’istanza di vendita, il creditore deve provvedere, entro 60 giorni, al deposito unitamente al ricorso della documentazione ipocatastale, che comprende l’estratto del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento.
Il giudice dell’esecuzione, entro 15 giorni dal deposito della sopraccitata documentazione, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza di comparizione delle parti per l’autorizzazione della vendita.
Che cosa è la sospensione feriale?
Per capire cosa si intende con sospensione feriale dei termini processuali dobbiamo analizzare quanto stabilito all’art. 1 della Legge 742/1969:
“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale”.
La sospensione feriale prevede, quindi, l’esclusione dei giorni compresi tra il 1 e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. In alcuni testi antecedenti al 2014 potrete notare un termine differente, ovvero dal 1 agosto al 15 settembre. Il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, ha modificato tale durata rendendo a partire dal 2015 la sospensione feriale più breve.
L’istanza di vendita è soggetta a sospensione feriale?
La legge prevede alcuni casi specifici in cui la sospensione feriale non è ammessa. I termini per la presentazione dell’istanza di vendita rientrano tra questi?
Gli artt. 3 e 4 L. 742/1969, letti in combinato disposto con gli artt. 92 r.d. 12/1941, 409 e 442 c.p.c., stabiliscono l’esclusione della sospensione feriale in materia civile. In particolare, questa non opera per i procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Sono soggetti alla sospensione feriale dei termini, invece, i procedimenti di espropriazione forzata e anche gli atti del processo esecutivo come l’iscrizione a ruolo del pignoramento, il deposito dell’istanza di vendita o della relazione notarile.
Questo significa che se il termine inizia prima del periodo feriale, si conteranno i giorni fino al 31 luglio e poi il calcolo ricomincerà a partire dal 1 settembre. Ad esempio, se il pignoramento è avvenuto il 29 luglio, l’istanza di vendita non potrà essere proposta prima dell’8 settembre.
2 commenti per "Istanza di vendita e sospensione feriale: tutto quello che c’è da sapere"
Domanda sulla trascrizione del pignoramento immobiliare.
Se ho un pignoramento notificato il 20 luglio, pertanto per iscrizione a ruolo ho il 10 settembre come termine ultimo – la trascrizione (che dovrò effettuare io in qualità di creditore perchè l’ufficiale giudiziario non lo fa) è soggetta essa stessa alla sospensione? O dovrò trascrivere immediatamente dopo la notifica del pignoramento? O potrò farlo anche dopo iscrizione della causa in tribunale?
Gentile Laura, la informiamo che la Conservatoria accetta comunque le trascrizioni dei pignoramenti. Tale questione, pertanto, riguarda esclusivamente il Tribunale, al quale le suggeriamo di rivolgersi per ottenere maggiori informazioni al riguardo. Cordiali saluti.