Iscrizione ipotecaria nulla se viene omessa la notifica
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3784/2018, si è nuovamente espressa sulla nullità della iscrizione ipotecaria in caso di omessa notifica al contribuente. È nulla quindi l’ipoteca iscritta dall’Agenzia Entrate Riscossione sull’immobile del contribuente senza la preventiva comunicazione di un apposito avviso.
Senza preavviso l’iscrizione ipotecaria è nulla
La Suprema Corte, con recente sentenza, riconferma il principio secondo il quale è nulla l’iscrizione ipotecaria per omessa notifica. Ha rigettato infatti il ricorso presentato dal concessionario della riscossione avverso la sentenza di primo e secondo grado che aveva annullato il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso con riferimento ad una cartella di pagamento precedentemente notificata al contribuente.
IL CASO
La Commissione Tributaria Regionale confermava in appello la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, avente ad oggetto il ricorso di un contribuente avverso al provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dall’Agente della Riscossione. In entrambi casi il ricorso veniva accolto.
Secondo la C.T.R., l’Agente della Riscossione avrebbe dovuto precedere l’iscrizione ipotecaria de qua da una comunicazione al contribuente. Nella fattispecie non era applicabile la disposizione prevista dall’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “costituendo principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica” la comunicazione di “provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari” autonomamente impugnabili.
LA DECISIONE
L’Agente della Riscossione, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, propone ricorso per Cassazione. Viene dedotta la violazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R 602/73, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cpc, per aver la C.T.R. ritenuto necessaria la notifica al contribuente di una comunicazione con cui anticipava l’iscrizione ipotecaria, prevista invece da una disposizione, il secondo comma bis dell’articolo 77, aggiunto dall‘art. 7, c. 2 lettera u -bis del d.l n. 70 del 2001, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, entrata in vigore successivamente all’iscrizione de qua, e quindi non applicabile al caso di specie.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondato il motivo.
Sulla base di quanto affermato dalla Cass., Sez. U., n. 19667 del 2014, che ha rilevato come l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di iscrizione ipotecaria comporti la nullità della stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidato il principio secondo il quale:
“in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente ” ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2. Tuttavia, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni (Cass. n. 23875 del 2015, n. 7597 e n. 4587 del 2017)“.
Come verificare se esiste una iscrizione ipotecaria
È possibile verificare l’esistenza di una iscrizione ipotecaria attraverso la visura ipocatastale per immobile. Questa consente di definire l’esistenza o meno di situazioni giuridiche che possono influenzare il valore degli immobili ispezionati. La ricerca copre il periodo decorrente dalla data di automazione della competente Conservatoria RR.II. fino alla data di aggiornamento.
Attraverso questa ricerca è quindi possibile conoscere:
- i dati del proprietario e dei comproprietari;
- la natura del diritto reale (piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto,…) e della quota (comunione o separazione di beni);
- la tipologia dell’atto di provenienza (compravendita, successione, usucapione, ecc…);
- la presenza di eventuali gravami a carico dell’immobile, e quindi esistenza di una iscrizione ipotecaria.