Iscrizione ipotecaria esattoriale e decorrenza della prescrizione
La figura dell’ipoteca esattoriale è regolamentata dalla Legge che con l’art. 77 del d.P.R. 602/73 disciplina i dettagli dell’istituto dell’ipoteca esattoriale. Ma come avviene l’iscrizione della ipoteca esattoriale? Per quali motivi si va incontro a questo provvedimento? Scoprilo qui.
INDICE:
Quando avviene l’iscrizione ipoteca esattoriale?
L’iscrizione dell’ipoteca esattoriale può avvenire solo per debiti complessivamente superiori ai 20mila euro su qualsiasi immobile del debitore, anche se questi è proprietario di una minima quota. Sono quindi esclusi tutti i piccoli debiti e tutti quelli che non sono stati preventivamente notificati al debitore con una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni, annunciante l’intenzione.
Per calcolare il valore è necessario valutare tutti i ruoli affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, non solo quelli di natura fiscale. L’espropriazione immobiliare, invece, NON è mai ammessa per debiti di importo inferiore alle 120.000,00 euro. L’espropriazione immobiliare NON è MAI concessa nel caso l’immobile sia la casa principale e unica del contribuente.
La comunicazione deve contenere l’indicazione precisa che l’Agenzia è intenzionata ad avvalersi dell’istituto dell’ipoteca esattoriale e inoltre deve prevedere un termine di 30 giorni di tempo nel quale il debitore può fermare l’ipoteca pagando il dovuto.
Quando l’ipoteca può essere considerata legittima?
L’ipoteca è legittima quando il debito vantato dall’Esattore per cartelle esattoriali non pagate e scadute (devono quindi essere decorsi almeno 60 giorni dalla loro notifica) sia superiore a 20mila euro. Se il debitore ha un debito superiore alle 20mila euro, rientrante quindi nella fattispecie ipotecaria, sarà sufficiente pagare almeno una parte per far cosi scendere la somma debitoria sotto i ventimila euro e uscire dal rischio di subire un iscrizione ipotecaria esattoriale. Se il contribuente presenta infatti un debito di 15mila euro non potrà mai rischiare il pignoramento della casa.
L’ipoteca sulla prima casa è legittima?
Spesso si è detto che l’ipoteca sulla prima casa è un comportamento illegittimo, un furto compiuto dallo Stato. Bene, questa affermazione è, almeno in parte, falsa. É falsa perché l’ipoteca può essere iscritta sulla prima casa in quanto la legge vieta solo l’iscrizione ipotecaria esattoriale su una casa che risulti unico immobile posseduto dal debitore, a condizione inoltre che l’immobile sia adibito a civile abitazione, sia di residenza e non accatastato nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Come verificare le eventuali iscrizioni ipotecarie esattoriali?
Per ottenere informazioni relative alla presenza di eventuali gravami, servitù o vincoli, nonché di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, è utile richiedere il servizio di Visura ipotecaria legale, ottenibile comodamente online su VisureItalia con pochi semplici clic:
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura ipotecaria legaleRequisiti di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria esattoriale: quando non è possibile iscrivere l’ipoteca?
L’ipoteca esattoriale è una figura che, da qualunque parte la si guardi, rappresenta uno dei lati più coercitivi dello Stato. Per questo, per limitare le conseguenze negative, il legislatore ha voluto circoscrivere e puntualizzare dettagliatamente tutti i casi in cui l’ipoteca può essere iscritta e tutti quelli che invece rendono l’ipoteca illegittima.
L’iscrizione ipotecaria esattoriale è illegittima nel caso in cui:
- il debito del contribuente sia inferiore a 20mila euro;
- l’ipoteca non sia mai stata notificata o se questa è stata notificata meno di 30 giorni prima;
- il contribuente non ha mai ricevuto la previa cartella di pagamento o se il debito riportato nella cartella di pagamento è ormai prescritto;
- la casa è cointestata a due o più persone, il valore dell’ipoteca non può essere superiore alla quota del contribuente debitore;
- l’ipoteca sia stata iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dopo 180 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento;
- se sproporzionata rispetto al credito per il quale essa agisce;
- se il contribuente ha chiesto e ottenuto, prima di essa, una rateazione del debito o la sospensione della cartella da parte del giudice.
Decorrenza dei termini per la prescrizione dell’ipoteca esattoriale
I termini per la decadenza dell’iscrizione dell’ipoteca esattoriale sono fissati a cinque anni, cosi come stabilito dalla Legge 335/1995. L’impostazione legislativa è poi stata confermata anche da recenti sentenze di Cassazione la n. 1455/2013 dell’8.05.2013 che ha accolto il ricorso di una contribuente contro l’INPS. Il tribunale di Cosenza, interrogato sulla questione ha ribadito, creando un importante precedente giurisprudenziale, che non è più possibile procedere all’ iscrizione ipotecaria esattoriale decorsi cinque anni dalla notifica della cartella stessa.