Quando ipoteca e pignoramento su casa in eredità sono illeciti?
L’agente della riscossione non potrà più pignorare un bene divenuto di proprietà in seguito ad accettazione tacita di eredità.
Lo ha stabilito il 26 maggio scorso la Corte di Cassazione, con sentenza n° 11638 sull’espropriazione forzata da parte di Equitalia di immobili in eredità: in seguito a tacita accettazione di eredità, non è possibile pignorare l’immobile.
Pignoramento su casa in eredità
Secondo la Corte di Cassazione, la semplice accettazione dell’eredità non basta a legittimare il pignoramento su casa in eredità se l’accettazione viene effettuata con un atto che non può essere trascritto nei pubblici registri come la voltura catastale o la denuncia di successione. A tal fine, non valgono come tacita accettazione la dichiarazione di successione né il pagamento della relativa imposta, perché sono adempimenti a soli fini fiscali.
L’eredità e la sua validità devono essere dimostrate da un atto redatto dal notaio oppure da una scrittura privata autenticata. Quindi, per pignorare l’immobile, Equitalia deve dimostrare che il debitore abbia accettato l’eredità e sia divenuto proprietario dell’immobile a tutti gli effetti. In che modo? Richiedendo la trascrizione dell’atto di espropriazione.
Quindi, la trascrizione dell’accettazione dell’eredità deve precedere la trascrizione dell’atto di pignoramento contro l’erede, questo per:
- assicurare il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni
- consentire al giudice dell’esecuzione di accertare la titolarità del bene o del diritto in capo all’esecutato.
L’esecuzione forzata è quindi illegittima se il creditore non ha compiuto tale atto.
Come verificare la presenza di gravami?
Per verificare se relativamente ad un nominativo (persona fisica, ditta individuale o società) risultino o meno gravami o pregiudizievoli, è possibile richiedere una visura ipotecaria pregiudizievoli online su Visure Italia.
Per ogni atto o formalità viene indicata la tipologia dell’ipoteca o della pregiudizievole, la data di trascrizione/iscrizione, il numero di registro generale e particolare. Si tratta di un documento ufficiale che indaga su gravami e pregiudizievoli quali:
- ipoteche volontarie
- servitù
- vincoli
- ipoteche legali
- ipoteche esattoriali
- fallimenti
- pignoramenti
- citazioni
- decreti ingiuntivi
- costituzione di fondo patrimoniale
La visura ipotecaria pregiudizievoli viene eseguita presso una sola Conservatoria RR.II. e comprende un elenco con un numero massimo di n. 30 formalità.
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