Ipoteca fiscale: definizione e informazioni utili

Ipoteca fiscale: definizione e informazioni utili

Cosa succede quando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ex-Equitalia, ci notifica una cartella esattoriale? Rischiamo che venga iscritta una ipoteca fiscale sui nostri beni? Scopriamolo con questo approfondimento sul tema.

INDICE:

  1. Cos’è l’ipoteca fiscale?
  2. Come si iscrive un’ipoteca fiscale?
  3. Quando l’ipoteca diventa pignoramento immobiliare?
  4. Quando decade l’ipoteca fiscale?

Cos’è l’ipoteca fiscale?

Sappiamo che l’ipoteca è uno strumento che garantisce al fisco il diritto di espropriare gli immobili vincolati a garanzia del credito. Oltre a questo, assicura di essere soddisfatti con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione e questo può avvenire anche nei confronti del terzo acquirente.

Con ipoteca fiscale, invece, si intende quella iscritta dal fisco sui beni del debitore che non ha pagato un credito. Di solito, si ricorre all’ipoteca quando le altre misure sono inattuabili (pignoramento del conto, fermo amministrativo, pignoramento del quinto dello stipendio, ecc.). In ogni caso non si tratta di un atto di pignoramento, ma di uno strumento utilizzato per fornire garanzie al creditore e proteggerlo da eventuali atti fraudolenti da parte del debitore.

Come si iscrive un’ipoteca fiscale?

Dopo la notifica della cartella esattoriale, si prevedono 60 giorni per pagare il debito. Ma cosa accade se il contribuente non provvede al pagamento, non ottiene una rateizzazione, una sospensione o un annullamento del debito? Ecco che, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione attiva le procedure previste dalla legge per riscuotere il credito degli enti che le hanno affidato l’incarico di recuperarlo (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento).

L’iscrizione dell’ipoteca fiscale avviene in questo modo:

  • si notifica il titolo esecutivo (con avviso di accertamento, cartella esattoriale, sentenza di condanna della commissione tributaria);
  • dopo il termine per il pagamento si prevedono 30 giorni per l’avviso di accertamento esecutivo e 60 giorni per le cartelle esattoriali;
  • si notifica il preavviso di ipoteca;
  • decorrono altri 30 giorni;
  • si iscrive l’ipoteca.

I presupposti

Si iscrive un’ipoteca solo per debiti non inferiori a 20 mila € su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo.

Prima di iscriverla, comunque, l’Agenzia notifica il preavviso di ipoteca al debitore, con il quale quest’ultimo viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia pagato, senza che ne abbia richiesto la rateizzazione o in mancanza di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.

Quando l’ipoteca diventa pignoramento immobiliare?

Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà procedere al pignoramento dell’immobile (procedura esecutiva).

L’espropriazione forzata può riguardare somme, beni mobili e immobili ed è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno. Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione, poi, il debitore ha a disposizione 5 giorni per saldare il debito.

La procedura esecutiva

Per i debiti fino a 1000 euro non si avvia la procedura esecutiva prima di 120 giorni dall’invio di una comunicazione con i dettagli del debito. Successivamente all’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente non paga, l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare e alla vendita all’asta dell’immobile.
Questa procedura esecutiva è possibile solo per i debiti più rilevanti e in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha le seguenti caratteristiche:

  • il debitore ha nell’abitazione la sua residenza anagrafica,
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore,
  • l’abitazione non è accatastata in A/8 o A/9.

Negli altri casi si può pignorare un immobile solo se l’importo del debito supera i 120.000 euro e sono trascorsi 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca.

Quando decade l’ipoteca fiscale?

L’ipoteca può decadere nei seguenti casi:

  • adempimento del contribuente;
  • annullamento dell’iscrizione;
  • annullamento della cartella o dell’avviso di accertamento.

Inoltre, è possibile estinguere l’ipoteca mediante:

  • la cancellazione o il mancato rinnovo dell’iscrizione;
  • l’estinguersi dell’obbligazione;
  • il perimento del bene ipotecato;
  • la rinuncia del creditore;
  • la scadenza del termine dell’ipoteca o con la sua risoluzione;
  • la cancellazione delle ipoteche.

FONTE: Agenzia delle Entrate – Riscossione

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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