Ipoteca catastale iscritta per debiti con il Fisco
Tra le procedure cautelari volte a garantire la tutela del credito affidato all’Agenzia delle Entrate vi è l’ipoteca. Quando viene iscritta e come sapere se l’immobile ha una ipoteca catastale? Queste sono alcune delle domande a cui risponderemo in questo articolo.
INDICE:
Come faccio a sapere se un immobile è ipotecato?
In caso di debiti con il Fisco, l’Agenzia delle Entrate ha l’incarico di recuperare le somme dovute attraverso iscrizione di una ipoteca su uno o più immobili del debitore (art. 77 Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602).
Partiamo dal presupposto che il contribuente debitore viene messo a conoscenza dell’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile. Questa non può essere iscritta per debiti inferiori a 20.000 euro e il debitore, prima dell’effettiva iscrizione, riceve una comunicazione a partire dalla cui notifica ha 30 giorni di tempo per mettersi in regola.
Il contribuente riceve, infatti, sempre questo preavviso e, trascorso tale termine, se non adempie oppure non richiede la rateizzazione del debito o non vi sono dei provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agenzia delle Entrate procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.
L’ipoteca viene iscritta per un ammontare pari al doppio dell’importo complessivo del credito. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15872 del 24 luglio 2020, ha recentemente stabilito che nella procedura di iscrizione di ipoteca non è un elemento essenziale l’indicazione del responsabile del procedimento.
A cosa serve e cosa si vede da una visura ipotecaria di un immobile?
Attraverso una visura ipotecaria è possibile verificare la presenza di una ipoteca su un immobile, in quanto questo documento fornisce un elenco completo di tutti gli atti pubblici (trascrizioni, iscrizioni, annotamenti) relativi a un soggetto, nel periodo decorrente dalla data di automazione della competente Conservatoria.
Le visure ipotecarie comprendono un elenco di massimo di 30 formalità e possono essere richieste presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria Registri Immobiliari) in tutta Italia.
Come vedere le ipoteche su immobile?
L’ispezione può essere effettuata sul soggetto, persona fisica o giuridica, oppure direttamente sull’immobile. Per questo motivo è possibile richiedere online le seguenti tipologie di visura ipotecaria:
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura ipotecaria persona fisicaPotrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura ipotecaria persona giuridicaPotrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura ipocatastale per immobileCosa sono le imposte ipotecarie e catastali?
L’imposta ipotecaria, come stabilito dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è un tributo a cui sono soggette le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.
Le formalità eseguite nell’interesse dello Stato e quelle relative ai trasferimenti previsti dall’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo, sono escluse dal pagamento di tale imposta. Questo significa che nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate iscrive l’ipoteca alla Conservatoria competente, tale formalità è esente dal pagamento dell’imposta ipotecaria.
Stesso trattamento è previsto per l’imposta catastale, la quale è dovuta, invece, ogni volta che si esegue una voltura catastale per cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche e di diritti reali.
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Come togliere l’ipoteca da un immobile?
Si può togliere l’ipoteca da un immobile solo attraverso il saldo integrale del debito. Una volta avvenuta l’estinzione del debito, infatti, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla cancellazione dell’ipoteca.
Il debitore dovrà pagare, inoltre, i diritti per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca nei pubblici registri, come stabilito dalla tabella in allegato al Decreto del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000.
Dopo l’iscrizione di ipoteca, se ancora non si procede con il pagamento delle somme dovute o non viene richiesta la loro rateizzazione oppure il debito non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, e se il bene presenta determinati requisiti stabiliti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.
Dove si vedono i pignoramenti?
La presenza di un pignoramento può essere verificata sempre con una visura ipotecaria. Quest’ultima permette di verificare, oltre le iscrizioni, anche le trascrizioni relative ad atti di costituzione di vincoli, come i pignoramenti.
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Fonte: Agenzia delle Entrate