Interruzione usucapione: è idonea la domanda di divisione ereditaria?

Ritorniamo a parlare di usucapione, nel caso specifico di quella dei beni in eredità. La domanda giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria determina l’interruzione dell’usucapione? Si, ma è necessario inserire anche la richiesta di attribuzione della quota di spettanza. Sul tema si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11476/2019.
L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento a seguito del possesso continuato (art. 1158 c.c.) per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.
In caso di successione per causa di morte, il coerede rimasto nel possesso del bene immobile ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi.
La domanda di divisione ereditaria è sufficiente per l’interruzione dell’usucapione?
Oggi vogliamo analizzare un caso recentemente discusso dalla Corte di Cassazione, ovvero se la domanda giudiziale di divisione ereditaria interrompa l’usucapione. Vediamo quanto è stato stabilito con l’ordinanza n. 11476/2019, pubblicata il 30 aprile scorso.
IL CASO
Tizia proponeva domanda di divisione ereditaria dei beni immobili lasciati dal padre, deceduto nel 1985, e detenuti dal fratello Caio, che si rifiutava di presentare il rendiconto della gestione e negava l’assenso a qualsiasi ipotesi di divisione amichevole. Con tale domanda veniva chiesto che a ciascuno dei quattro coerede fosse attribuita una porzione dei beni, di valore corrispondente alla quota spettante e, che il fratello presentasse il rendiconto, con addebito del valore locativo dei beni.
Caio, non concorde con quanto sostenuto dalla sorella, si costituiva in giudizio dichiarando che aveva sempre goduto del possesso pacifico degli immobili, tanto da usucapirne la titolarità.
Il Tribunale dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a ciascuno dei coeredi di beni per la quota di un quarto, approvava e dichiarava definitivo il progetto di divisione e condannava Caio al versamento in favore della parte attrice di una somma di denaro.
Caio, avverso alla sentenza di primo grado, proponeva quindi appello che veniva accolto parzialmente. Veniva impugnata anche la sentenza della Corte di Appello asserendo che il giudice di merito “avrebbe errato nel ritenere che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione dell’asse ereditario fosse idoneo ad interrompere la prescrizione acquisitiva non tenendo conto che l’azione di divisione ereditaria quale azione petitoria non è idonea ad interrompere il possesso utile all’usucapione“.
L’istanza di attribuzione della quota di spettanza non manifesterebbe, infatti, “la volontà di privare il possessore del potere di fatto sulla cosa, il quale, anzi, potrebbe continuare a godere del bene a prescindere dalle vicende modificative dell’assetto proprietario“.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha ritenuto, invece, corretto quanto statuito dalla Corte di Appello.
Rigetta il ricorso ribadendo un orientamento pacifico e costante secondo cui in tema di usucapione “[…] non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia, se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero, ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente” (Cass. n. 16234 del 25/07/2011).
Aggiungendo che la domanda introduttiva del giudizio chiesta da Tizia era diretta al recupero del godimento del bene, ovvero, ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso vantato dal fratello Caio. “Pertanto, nel caso specifico l’atto di citazione di cui si dice era idoneo ad interrompere il tempo necessario ad usucapire“.
Quando nella domanda giudiziale viene richiesta sia la divisione ereditaria che quella di attribuzione di quota di spettanza, “tale domanda integra tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione acquisitiva, essendo stato raggiunto lo scopo di ottenere la materiale separazione della quota del condividente dalla massa ereditaria (….)“.
2 commenti per "Interruzione usucapione: è idonea la domanda di divisione ereditaria?"
molto interessante tonio
Grazie mille Tonio, ci fa piacere che abbia trovato interessante il nostro articolo!