Interrompere l’usucapione: la diffida non basta
Una lettera di diffida non basta per interrompere l’usucapione su un bene immobile: ecco come fare e quali sono i link utili da ottenere online.
Usucapione su beni immobili: come si interrompe?
L’usucapione si verifica nel momento in cui qualcuno si impossessa di un bene altrui, utilizzandolo come se fosse l’effettivo proprietario, in modo indisturbato, per 20 anni nel caso di acquisto della proprietà (mobili o immobili), 15 per i fondi rustici, 10 per i beni mobili registrati.
In sostanza, se una persona sta utilizzando un bene immobile di tua proprietà da diversi anni, è possibile che questa stessa persona possa acquisire il diritto di proprietà una volta decorso il termine dei 20 anni. Esistono dei modi per interrompere tale meccanismo e fare in modo che il diritto di proprietà non venga usucapito, ma la lettera di diffida non è tra questi.
È possibile interrompere l’usucapione solo quando:
- il possessore dell’immobile è stato privato del possesso per oltre 1 anno. Se entro l’anno dallo spoglio egli recupera il possesso esercitando l’azione di reintegrazione, l’interruzione di considera non avvenuta
- se il proprietario dell’immobile agisce in giudizio contro il possessore.
In questo secondo caso, però, non è necessario che la causa venga effettivamente avviata ma è sufficiente una semplice notifica di un atto di citazione. La differenza tra la notifica della citazione e quella della diffida è che la diffida viene scritta anche di pugno dalla parte, mentre per un atto di citazione c’è bisogno dell’intervento di un notaio. Inoltre, la diffida viene spedita tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre l’atto di citazione viene notificato tramite un ufficiale giudiziario.
In sostanza, hanno efficacia interruttiva del possesso solo gli atti che privano materialmente il possessore del potere di fatto sul bene e gli atti diretti ad ottenere, per effetto di un provvedimento giudiziario, tale privazione. Ecco perché non interrompono l’usucapione né la diffida né la messa in mora. Il motivo legale è che il possesso si può esercitare anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale.
Interrompere l’usucapione con la notifica dell’atto di citazione
Una volta inviata la notifica della citazione, il proprietario del bene non deve necessariamente iscrivere la causa a ruolo né costituirsi in giudizio né pagare il contributo unificato. Per interrompere l’usucapione è sufficiente infatti il semplice invio alla controparte dell’atto di citazione. Cosa indicare nell’atto di citazione? È necessario richiedere mediante l’atto di citazione la materiale consegna di tutti gli immobili dei quali si possa dimostrare la proprietà.
Nonostante il proprietario non intenda proseguire con la causa, dopo la notifica dell’atto di citazione potrebbe essere essere il destinatario a decidere di proseguire andando in giudizio. In sostanza, il destinatario dell’atto di citazione potrebbe avere interesse a proseguire perché il giudice emetta una sentenza in cui accerti l’avvenuto usucapione nel caso in cui i termini siano già decorsi. La legge consente al convenuto di costituirsi proseguendo in giudizio in contumacia. Per questo motivo è molto importante che la citazione venga notificata quando il termine non è ancora scaduto. Nel caso in cui lo fosse,, l’usucapione si sarebbe comunque già compiuto.
Documenti utili: visura ipotecaria ventennale
In questi casi, è utile richiedere una visura ipotecaria ventennale online su Visure Italia. Il documento ottenuto consiste in un’indagine sulla storia dell’immobile nei venti anni antecedenti la data di richiesta della visura stessa, con verifica della continuità delle trascrizioni. Tale ricerca include:
- i passaggi di proprietà
- i gravami che hanno interessato l’immobile nel corso del ventennio.
Il vantaggio? Uno schema di relazione ipotecaria ventennale, ideato da Visure Italia, con il quadro sinottico che evidenza tutti i trasferimenti di proprietà riferiti all’immobile oggetto di interesse nel corso dei ultimi venti o trenta anni con evidenza di gravami, servitù o vincoli nonché di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
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