Come fare un’impugnazione delle delibere assembleari?

Ogni deliberazione assembleare deve avere precisi requisiti per essere valida. Ma cosa succede se tali delibere non sono conformi alle regole previste dalla legge o dal regolamento di condominio? In questi casi è possibile procedere con l’impugnazione delle delibere assembleari per contestarne la loro irregolarità. Ecco in che modo.
INDICE:
Cosa si intende per delibera condominiale?
La delibera condominiale dà la possibilità ai condomini di dare esecuzione alla decisione presa per un oggetto dell’ordine del giorno. L’approvazione della delibera segue le regole disciplinate dal Codice Civile che riguardano i quorum deliberativi dell’assemblea condominiale, ossia le maggioranze che servono per l’approvazione della delibera.
Inoltre, una delibera condominiale può anche essere nulla oppure annullabile. Nel primo caso l’impugnazione può essere fatta in qualsiasi momento, nel secondo bisogna invece rispettare i termini stabiliti dall’articolo 1137 c.c.
Cos’è l’impugnazione delle delibere assembleari?
Secondo l’art. 1137 c.c., con l’impugnazione della delibera il condomino dissenziente rispetto ad una decisione dell’assemblea (oppure astenuto o assente alla riunione) chiede al Giudice di stabilire la sua illegittimità. Questo perché considerato in contrasto con la legge o con il regolamento condominiale.
In assenza di una impugnazione, la delibera è valida e vincolante per tutti i condomini, anche se sono assenti o dissenzienti. L’impugnazione, preceduta da un tentativo di conciliazione, è un atto di citazione davanti al Giudice civile entro 30 giorni dalla delibera ai condomini assenti.
Le delibere che non sono conformi alla legge e al regolamento si definiscono “viziate” e si distinguono in:
- nulle: quando le irregolarità sono talmente gravi da non poter essere sanate dalla adesione dei condomini che non provvedono ad impugnarle;
- annullabili: quando il contrasto è di portata minore e può essere sanato con un’accettazione tacita dei condomini che non provvedono all’impugnazione.
Chi può procedere con l’impugnazione delle delibere assembleari?
Come anticipato, l’impugnazione delle delibere può essere portata avanti dai condomini:
- assenti all’assemblea,
- astenuti nella votazione,
- contrari nella votazione.
Questa regola, tuttavia, non si applica in caso di delibera nulla. Quest’ultima, infatti, può essere impugnata da chiunque ne abbia interesse.
Come avviene l’impugnazione della delibera?
L’impugnazione si propone con un atto davanti al Giudice. Inoltre, con le modifiche apportate dal Decreto n. 69/2013, il condomino che vuole procedere in sede giudiziaria è obbligato a tentare prima la conciliazione davanti ad un ente accreditato al Ministero della Giustizia.
L’iter di impugnazione delle delibere è il seguente:
- verifica dei presupposti di illegittimità della delibera,
- tentativo di conciliazione presso un ente accreditato,
- in caso di conciliazione: accordo con il condominio per modificare la delibera,
- in caso di mancata conciliazione: sarà necessaria la notifica di un atto di citazione in cui si specifica la delibera impugnata e i motivi del contrasto;
- l’impugnazione non sospende l’efficacia della delibera, che continua a vincolare i condomini fino alla sentenza di illegittimità. Questo salvo richiesta di sospensione con istanza:
- prima dell’impugnazione: si fa ricorso al Tribunale per richiedere una sospensione cautelare della delibera,
- contemporaneamente o in seguito all’impugnazione: con istanza al Giudice che valuterà la illegittimità della delibera.
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2 commenti per "Come fare un’impugnazione delle delibere assembleari?"
nel condominio composto da due edifici a cinque scale cadauno e tre edifici identici con proprie scale è venuta a mancare il superbonus. un ingegnere preposto, senza nessun preventivo ha stilato per noi un contratto e un architetto, a lavori iniziati avrebbe assunto l’incarico di responsabile dei lavori. ad oggi il committente non avendo ottenuto nulla deve pagare le richieste dei due, se è giusto pagare con quale tabella vanno pagati? io insisto con la tab di proprietà ma l’amm. usa tab. diversa. chi ha ragione? grazie
Buongiorno Gerardo, trattandosi di una situazione complessa, è consigliabile confrontarsi con un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.