Impugnare l’ipoteca: possibile se c’è sproporzione
Quando è possibile impugnare l’ipoteca? Ecco alcuni casi per sproporzione e per mancato sollecito di pagamento.
In Italia, la legge sull’esecuzione esattoriale forzata è molto rigida. Ma vi sono dei presupposti che consentono di impugnare l’ipoteca per sproporzione. Ecco alcuni casi.
Eccesso di potere e sproporzione nell’ipoteca
Sintetizzando, Equitalia può iscrivere ipoteca sulla prima casa di residenza per debiti non inferiori a 20mila euro e il pignoramento è possibile se il debitore risulta proprietario di più di un immobile e che il debito sia superiore a 120mila euro.
A prescindere da ogni valore e valutazione, Equitalia è legittimata a iscrivere ipoteca circa l’opportunità della misura. La discrezionalità relativa all’adozione di tale misura non può però tramutarsi in arbitrarietà: in tale circostanza, l’iscrizione dell’ipoteca può essere censurata per eccesso di potere.
Con l’ultima riforma della giustizia, sono scese in campo diverse novità riguardanti la sproporzione tra l’esecuzione forzata e il credito fatto valere. Di cosa si tratta? In un esempio pratico: nel corso dell’esecuzione forzata, il debitore decide di impugnare l’ipoteca e sollecita il giudice con apposita istanza; il giudice si rende conto che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori (per costi necessari alla procedura, probabilità di liquidazione dei beni e valore di realizzo). In questo caso, il giudice potrà estinguere la procedura ipotecaria in modo definitivo.
Inoltre, con la riforma della giustizia sono state introdotte nuove regole riguardanti le aste immobiliari per pignoramento nelle procedure dell’incarto e delle gare infruttuose.
Casi precedenti
Alcuni tribunali hanno deciso di annullare l’ipoteca nei seguenti casi:
- quando il credito da tutelare è di importo non rilevante e sarebbe stato quindi opportuno, prima di disporre l’ipoteca, inviare un sollecito di pagamento
- vi è evidente sproporzione tra credito vantato e valore dell’immobile ipotecato
- la relativa comunicazione non contiene alcun elemento giustificativo né sulla necessità, né sulla congruità della misura prescelta
- l’agente per la riscossione utilizza contemporaneamente differenti misure per tutelare il credito (ad esempio un’ipoteca e un fermo auto).
Quest’ultimo caso, per esempio, è stato giudicato come eccessivo dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
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