Delibera dell’assemblea condominiale: da chi può essere impugnata?
Le ipotesi che possono verificarsi in seguito a una delibera dell’assemblea di condominio sono davvero tante, è per questo che spesso è difficile stabilire quali siano i soggetti che possono impugnarla. Ecco un approfondimento sulle diverse possibilità.
Impugnare la decisione dell’assemblea: chi può farlo?
Per poter impugnare una delibera dell’assemblea, è per prima cosa necessario essere dei condomini, quindi non rientrano in questa categoria i soggetti che hanno firmato solamente il compromesso per la compravendita immobiliare. In generale, i condomini che possono impugnare la delibera assembleare sono:
- quelli che erano assenti all’assemblea
- coloro che erano dissenzienti all’assunzione della delibera
- gli astenuti al voto.
Secondo la Cassazione (sentenza n° 1208/1999), ha diritto ad impugnare la decisione assembleare il condominio che si sia allontanato dall’assemblea stessa, salvo che non abbia conferito delega ad un altro soggetto il quale abbia votato a favore della delibera.
Inquilino, padrone di casa e nudo proprietario
Cosa accade nel caso degli inquilini e degli usufruttuari e cosa cambia se a voler impugnare la delibera dell’assemblea è un proprietario o un nudo proprietario?
Nel caso del condominio non proprietario dell’immobile, quindi di un semplice inquilino, non si ha il diritto di impugnare una delibera riguardante le spese straordinarie in quanto non è nel suo interesse concreto prendere decisioni su tali oneri che, stando alla ripartizione spese tra inquilino e proprietario, riguardano il proprietario. Per gli atti di manutenzione straordinaria, solo il nudo proprietario può essere convocato e partecipare all’assemblea.
Quali delibere può impugnare l’inquilino? Solo quelle delle assemblee condominiali alle quali ha partecipato, quelle quindi aventi per oggetto l’approvazione delle spese ordinarie e delle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Soggetti che non possono impugnare la delibera dell’assemblea
Non sono invece legittimati in alcun modo ad impugnare la delibera dell’assemblea i condomini che:
- hanno votato a favore della delibera stessa
- non hanno partecipato all’assemblea condominiale ma hanno conferito una delega e il delegato ha votato favorevolmente
e si aggiungono a questa lista anche i comproprietari che abbiano nominato un loro rappresentante in assemblea, qualora questi abbia votato a favore della decisione.
Inoltre, in quanto estranei al condominio, non possono impugnarne una delibera:
- l’amministratore di condominio, a meno che non impugni l’invalidità della delibera negli interessi del condominio stesso
- il condomino che abbia venduto l’immobile dopo che si sia perfezionato il trasferimento di proprietà in quanto ha perso la qualità di condomino
- il conduttore che non sia stato validamente avvertito dal proprietario
- il nuovo acquirente di un immobile condominiale fino al momento della notifica dell’avvenuto passaggio di proprietà.
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