Spese registrazione preliminare con società: calcolo delle imposte

Spese registrazione preliminare con società: calcolo delle imposte

L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta ad interpello n. 311/2019, si è tornata ad occupare delle spese registrazione del contratto preliminare, cioè della tassazione applicabile al compromesso di vendita.

Tassazione contratto preliminare di compravendita

La società dovrà registrare un contratto preliminare di compravendita di un fabbricato, il quale comprende anche la corresponsione di una somma a titolo di caparra/acconto-prezzo, un secondo acconto e un saldo, tutti soggetti ad IVA.

Considerato che nel contratto preliminare figura anche un secondo acconto soggetto ad Iva, ai fini dell’imposta di registro, sarà dovuta una sola imposta di registro oppure due imposte fisse di registro?

La società istante ritiene che il contratto preliminare debba essere assoggettato ad un’unica imposta di registro nella misura fissa di euro 200 euro a prescindere dalle modalità di versamento degli acconti previste nello stesso. Vediamo, invece, la risposta n. 311 del 24/07/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Le imposte nel contratto preliminare di compravendita

Il contratto preliminare è l’accordo con cui le parti si obbligano alla stipula di un successivo contratto, definitivo, di cui il primo deve già prevedere il contenuto essenziale.

All’interno del preliminare è possibile inserire delle clausole accessorie rispetto al suo contenuto tipico, al fine di rafforzare le obbligazioni reciproche delle parti contraenti e tutelare i rispettivi interessi. Tra queste vi è, ad esempio, la corresponsione di somme di denaro a titolo di caparra e/o di acconti.

L’Agenzia osserva che, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella Tariffa, Parte I del TUR, e che, ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, Parte I, i contratti preliminari di ogni specie sono soggetti all’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200.

Per i sopraccitati motivi, il contratto preliminare in esame è da assoggettare all’obbligo di registrazione in termine fisso, con l’applicazione della imposta di registro nella misura fissa.

Il contenuto dei contratto preliminare di compravendita

Per quanto riguarda, invece, le pattuizioni contenute nel contratto preliminare, l’Agenzia precisa che la Nota al citato art. 10 stabilisce che: “Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 5, c. 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo“.

La Nota prevede, quindi, per la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 %, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa parte I allegata al TUR.

Le somme dovute a titolo di acconto sul prezzo, relative ad operazioni non soggette ad IVA, si deve invece applicare l’imposta di registro con l’aliquota del 3 %, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I del TUR (prestazioni a contenuto patrimoniale).

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Per i contratti preliminari relativi ad operazioni rientranti nel regime di imponibilità IVA, corrispondenti alla fattispecie esposta dall’istante, alle disposizioni relative agli acconti si applica l’imposta di registro nella misura fissa.

Quanto la caparra, se questa assolve anche la funzione di acconto sul prezzo, la tassazione della suddetta somma segue il trattamento fiscale previsto per gli acconti-prezzo (risoluzione del 1 agosto 2007,
n. 197/E e la circolare del 29 maggio 2013, n 18/E cit., risoluzione del 19
dicembre 1974, n. 302028).

Pertanto, per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettati ad Iva dovrà essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare ai sensi dell’articolo 10 della Tariffa, parte I, del TUR e una seconda imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad IVA.

L’Agenzia non condivide, quindi, la soluzione prospettata dall’istante. Ritiene, piuttosto, che per la registrazione di questa tipologia di contratto preliminare si debba applicare la tassazione di 200 euro per il contratto preliminare e in aggiunta altri 200 euro per gli acconti-prezzo.

Fonte: Agenzia Entrate

 

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