Immobili donati: è possibile che siano espropriati?
La casa può essere espropriata anche se si tratta di un immobile donato a un familiare o a un parente: ecco uno dei provvedimenti più importanti nei confronti dei debitori, entrato in vigore la scorsa estate ed applicabile a tutti i pignoramenti effettuati a partire dal 27 giugno 2015 anche se il debito è stato contratto anteriormente. Ecco le prime applicazioni della legge e i documenti utili da ottenere online.
Immobili donati espropriabili
La prima applicazione è arrivata dal Tribunale di Ferrara che ha acconsentito all’esecuzione forzata su un immobile donato ad un soggetto terzo che ne ha acquisito la proprietà. Di fatto, però, la nuova norma inserita nel codice civile prevede che il creditore possa ugualmente mettere all’asta l’immobile se iscrive il pignoramento nei registri immobiliari entro un anno dalla data di trascrizione della donazione.
In sostanza, quello che succede è che si crea una sorta di periodo “intermedio” di 1 anno, durante il quale qualsiasi cessione a titolo gratuito del bene è inefficace dei creditori, senza bisogno di effettuare una causa. L’effetto vale per:
- le donazioni
- il fondo patrimoniale
- il trust
- i vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.
Durante l’arco dell’anno, i creditori possono direttamente pignorare gli immobili donati anche se intestati ad altro soggetto. Decorso tale termine, il debitore non può ancora dirsi completamente al sicuro, essendo l’atto potenziale preda dell’azione revocatoria per altri 4 anni (in tutto, si tratta di 5 anni dal compimento della donazione).
Retroattività della riforma sui pignoramenti
Le nuove leggi sui pignoramenti sono immediatamente applicabile anche per debiti contratti in passato, a condizione che il pignoramento sia successivo al 27 giugno 2015: chiunque abbia compiuto una donazione negli ultimi 11 mesi ha ancora un mese per sperare che i creditori non attacchino il bene.
La legge vale anche per tutte le donazioni, i fondi patrimoniali e i trust stipulati in futuro: anche per essi ci sarà un anno di “stand-by” prima che l’atto possa dirsi completamente efficace. Non conta neanche che il titolo esecutivo e il precetto siano stati notificati al debitore prima del 27 giugno scorso e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova norma: la procedura esecutiva comincia solo con il pignoramento, in tal senso è da sempre valido il tenore del codice di procedura civile che non è stato modificato.
Suggerimenti e documenti utili
Nel caso del pignoramento dell’immobile donato, il debitore non può sollevare le tipiche eccezioni della revocatoria, sostenendo, per esempio, di non aver avuto l’intenzione di frodare i creditori, poiché la presenza o meno di tale requisito è del tutto irrilevante nel primo anno. Il debitore potrebbe provare a dimostrare che, dalla data della donazione, è decorso più di un anno, ma per farlo deve sollevare un giudizio di “opposizione all’esecuzione”.
In questo caso, uno dei documenti utili per dimostrare che la donazione del bene immobile è avvenuta da più di un anno è la visura ipotecaria pregiudizievoli, che consente di verificare, relativamente ad un nominativo (persona fisica, ditta individuale o società), se risultano o meno:
- gravami (ipoteche volontarie, servitù, vincoli)
- pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche esattoriali, fallimenti, pignoramenti, citazioni, decreti ingiuntivi, costituzione di fondo patrimoniale, ..)
relativi al nominativo oggetto di ricerca nel periodo decorrente dalla data di automazione della competente Conservatoria RR.II. fino alla data di aggiornamento. È possibile ottenere una visura ipotecaria pregiudizievoli online su Visure Italia. Per ogni atto o formalità viene indicata la tipologia dell’ipoteca o della pregiudizievole, la data di trascrizione/iscrizione, il numero di registro generale e particolare.
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