Illegittima segnalazione Centrale Rischi: cosa fare in questo caso?

Illegittima segnalazione Centrale Rischi: cosa fare in questo caso?

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20885 del 5 agosto 2019, si è espressa relativamente al risarcimento del danno a seguito di un’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Vediamo quanto è stato stabilito.

Quando si viene segnalati in Centrale Rischi?

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, sull’indebitamento della clientela verso banche e società finanziarie (c.d. intermediari segnalanti). Quest’ultime comunicano mensilmente alla Banca d’Italia i crediti che concedono ai loro clienti quando questi superano prefissati limiti d’importo o siano in sofferenza di qualunque importo.

La segnalazione avviene, dunque, quando:

  • l’intera posizione nei confronti del singolo cliente è, alla data di riferimento, pari o superiore a 30.000 euro;
  • sussistono, a prescindere dall’importo, crediti in sofferenza e passaggi a perdita di sofferenze.

I crediti in sofferenza sono quei crediti la cui totale riscossione non è certa per gli intermediari segnalanti che hanno erogato il finanziamento. Tale situazione si verifica quando i debitori si trovano in stato d’insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente simili.

I soggetti segnalati hanno diritto a conoscere le informazioni registrate a loro nome in Centrale dei Rischi. Possono richiederle agli intermediari segnalanti o alle Filiali della Banca d’Italia. È possibile, inoltre, richiedere online una visura Centrale Rischi.

Le banche e le società finanziarie sono responsabili della correttezza delle segnalazioni comunicate alla Centrale dei Rischi. Per questo motivo eventuali contestazioni o richieste di correzione dei dati raccolti in Centrale dei Rischi devono essere rivolte alle stesse.

Gli intermediari segnalanti sono, quindi, tenuti a cancellare e correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile. A tal proposito vediamo quanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20885 del 5 agosto 2019.

IL CASO

Una Srl aveva convenuto in giudizio la Banca dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo il risarcimento dei danni per l’errata segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Il Tribunale aveva respinto la domanda della società attrice, condannandola alle spese. Secondo il Tribunale, ai fini della segnalazione, era sufficiente l’apposizione a sofferenza di uno specifico rapporto di credito fra la Banca segnalante e la cliente. Non vi era stata, quindi, violazione dei principi di correttezza e buona fede, in quanto la segnalazione era avvenuta oltre un anno dopo l’invio del sollecito di pagamento da parte della Banca, mentre non aveva alcun rilievo il fatto che il ritardo fosse dovuto a contestazioni mosse dalla cliente circa la debenza da parte sua del credito residuo. Non era provato, né quantificato il danno conseguente alla segnalazione.

La Srl aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, a cui aveva resistito la Banca appellata. La Corte di appello disponeva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, la compensazione delle spese di primo grado, al pari di quelle del giudizio di appello. Riteneva, inoltre, illegittime le segnalazioni eseguite a maggio e giugno del 2004 da parte della Banca, in difetto del doveroso accertamento del fatto che la debitrice versasse in una difficile e deficitaria situazione economica, e anzi aveva opinato che esse fossero state eseguite strumentalmente per indurre la società al pagamento del debito.

Veniva confermata, inoltre, la decisione di primo grado circa la non riconducibilità delle segnalazioni di luglio e agosto del 2004 al fatto della Banca, nonché il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che il danno-conseguenza dovesse essere allegato e provato dalla richiedente e non potesse essere desunto solamente dall’avvenuta indebita segnalazione.

la società, avversa alla sentenza della Corte di appello, proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha escluso il risarcimento del danno in re ipsa come richiesto dalla ricorrente. Affermando, nello specifico, che: “il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre «danno conseguenza», alla luce della più ampia ricostruzione operata dalla fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell’11/11/2008 n.26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento“.

Quanto sostenuto dalla ricorrente in merito al fatto che il danno all’immagine e alla reputazione potesse essere liquidato equitativamente ex art.1226 c.c. non ha fondamento se la stessa si è limitata ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare l’effettiva lesione all’immagine patita. Le ha così attribuito “una deduzione generica e indeterminata, per di più contraddetta dall’affidamento mantenutole dalle altre Banche con cui l’attrice intratteneva rapporti“.

I giudici escludono, dunque, il risarcimento del danno per l’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto non è possibile allegare un danno generico e astratto senza specificare l’effettiva lesione all’immagine patita. L’illegittima segnalazione rappresenta soltanto la causa petendi della domanda risarcitoria, la quale deve essere poi sostenuta con specifici e concreti elementi di prova.

Il ricorso viene, quindi, rigettato e la parte ricorrente viene condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

FONTE: Corte di Cassazione

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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