Il diritto di usufrutto nel caso di decesso dell’usufruttuario

Il diritto di usufrutto nel caso di decesso dell’usufruttuario

Il diritto di usufrutto è un diritto reale di godimento che, come tutti i diritti sulla res, può essere trasferito a terzi. La cessione del diritto di usufrutto può avvenire mediante atto di compravendita o donazione ma non può essere oggetto di una successione testamentaria. Il diritto di usufrutto, infatti, cessa con la morte del usufruttuario.

Nella redazione di una consistenza patrimoniale si può verificare di dover affrontare un particolare atto di trasferimento di un diritto reale: la cessione dell’usufrutto tra due soggetti. Occorre determinare preliminarmente la natura e la quota del diritto reale. Ma come considerare l’usufrutto, nel caso di decesso del primo usufruttuario? In questo caso, il diritto si estingue e decade o meno?

Cos’è il diritto di usufrutto?

Il Codice Civile (art. 981) specifica in modo esaustivo la natura e le finalità di questo diritto reale di godimento. Il diritto di usufrutto “è il diritto reale che permette all’usufruttuario di godere della cosa e di trarne ogni utilità
rispettando, però, la destinazione economica del bene
“.

Il proprietario dell’immobile cede il diritto di godimento sul bene ad un altro soggetto, l’usufruttuario, riservando per sé la nuda proprietà. È, quindi, un diritto reale di godimento limitato al solo utilizzo ed al godimento dell’immobile.

Per la finalità di godimento, l’usufrutto può essere assimilato all’enfiteusi ma si distingue da questa per due peculiarità:

  1. l’usufruttuario, al contrario dell’enfiteuta, deve rispettare la destinazione economica del bene e non ha alcun dovere di miglioramento;
  2. l’usufrutto può essere esteso anche ai beni mobili, aziende, azioni, titoli di credito mentre l’enfiteusi è circoscritta ai soli beni immobili.

Come si costituisce l’usufrutto?

Le modalità di costituzione dell’usufrutto possono essere così schematizzate:

  • per legge, l’art. 324 c.c. prevede che l’usufrutto sia costituito per legge a favore dei genitori o del genitore esercente la potestà sui beni di proprietà del figlio minore;
  • in forza di atto tra vivi, che può consistere in una scrittura privata o in forma di atto pubblico tra trascrivere nei Pubblici registri se avente per oggetto beni immobili;
  • per testamento, attraverso il quale il proprietario costituisce il diritto di usufrutto a favore di uno o più eredi;
  • per usucapione, come per tutti i diritti reali (art. 1158 c.c.).

Come verificare l’esistenza di un diritto di usufrutto?

Come tutti i diritti reali aventi per oggetto beni immobili, il diritto di usufrutto deve essere registrato nei Pubblici Registri Immobiliari.

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Attraverso una ispezione ipotecaria in Conservatoria viene evidenziato l’elenco delle formalità trascritte a favore e contro un soggetto, persona fisica o giuridica.

Le visure ipotecarie possono essere eseguite nella banca dati online Sister sino al 1980. Per tutti gli atti trascritti antecedentemente, sarà indispensabile eseguire una visura ai repertori cartacei. In questo caso suggeriamo di affidarsi sempre ad un esperto visurista in modo da essere certi dell’esito della ricerca.

Occorre precisare che, solo a seguito di una visura della singola nota di trascrizione si potrà avere evidenza della natura e della quota dei diritti reali. Pertanto, nel caso in cui l’atto di costituzione di usufrutto sia stato trascritto dopo il 1980, si potrà verificarne il contenuto con una nota di trascrizione. Al contrario, per tutti gli atti trascritti ante 1980, si dovrà procedere con una ispezione dell’atto notarile direttamente in Conservatoria.

Quali sono i diritti e doveri dell’usufruttuario?

L’usufruttuario ha il diritto di:

  • godere il bene, ossia di utilizzarlo come meglio crede ma con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • usufruire dei frutti naturali e civili (art. 984 c.c.);
  • ottenere il possesso del bene oggetto di usufrutto (art. 981 c.c.), previo inventario dei beni nonché presentazione di garanzie a favore del nudo proprietario (art. 1002 c.c.);
  • cedere il suo diritto (art. 980 c.c.), salvo diniego esplicito previsto nel titolo costitutivo;
  • locare il bene.

Tra gli obblighi dell’usufruttuario ricordiamo:

  • non può vendere il bene ma può cedere il suo diritto di usufrutto;
  • non può modificare in alcun modo la destinazione economica del bene;
  • ha il diritto di godimento del bene ma “nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1001 c.c.).

Quanto dura il diritto di usufrutto?

L’usufrutto non è un diritto reale perpetuo. Lo precisa l’art. 979 c.c. che, appunto, chiarisce che l’usufrutto non può eccedere la durata in vita del proprietario. Pertanto, in presenza di un atto di cessione di usufrutto tra persone fisiche, l’usufrutto si estingue con il decesso del primo usufruttuario.

Naturalmente è possibile anche la cessione dell’usufrutto tra persone fisiche persone giuridiche. Il legislatore è intervenuto anche in questo ambito. nel caso in cui l’usufrutto sia costituito o ceduto a favore di una società, la sua durata è di 30 anni.

Come cedere il diritto di usufrutto?

La cessione del diritto di usufrutto è prevista espressamente dal nostro Codice (art. 980 c.c.). Attraverso questo atto, l’usufruttuario cede il suo diritto di godimento sul bene ad un altro soggetto, persona fisica o giuridica. L’atto di cessione può essere a titolo gratuito o oneroso, questo non ne inficia in alcun modo la validità. L’unico limite è dato nel caso di presentazione di una dichiarazione di successione. I beni soggetti ad usufrutto non possono, infatti, essere inseriti in successione e non possono, quindi, essere devoluti agli eredi.

L’usufrutto può essere ceduto per un periodo di tempo limitato o per tutta la durata in vita del soggetto che cede l’usufrutto. In ogni caso, occorre sempre fare riferimento alla durata in vita del primo usufrutturario. Con la sua morte, il diritto di usufrutto decade e si ricongiunge con la nuda proprietà.

L’atto di cessione deve avvenire in forma scritta, a pena di nullità (art. 1350 c.c.) e deve essere stipulato da un pubblico ufficiale. Una condizione imprescindibile è la notifica al proprietario. Fino a quando non viene eseguita la notifica, l’usufruttuario sarà obbligato in solido con il cessionario verso il proprietario del bene.

A seguito della cessione, le spese di manutenzione ordinaria così come le imposte riferite all’utilizzo del bene (es. TARI e TASI) saranno in capo all’usufruttuario. Il nudo proprietario sarà tenuto a corrispondere solo le spese straordinarie nonché le imposte sulla proprietà del bene (es. IMU).

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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42 commenti per "Il diritto di usufrutto nel caso di decesso dell’usufruttuario"

  • Daniele ha detto:

    Buongiorno, ho la nuda proprieta` di un immobile sul quale mia madre ha il diritto di usufrutto. Nel momento in cui l’usufrutto venga riunito alla nuda proprieta` posso beneficiare delle agevolazioni prima casa una volta spostata la residenza per risiedervi stabilmente? Attualmente ho residenza e proprieta` al 50% di un appartamento nello stesso comune. Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Daniele, si tratta di una casistica molto particolare, pertanto le suggeriamo di confrontarsi con un notaio. Cordiali saluti.

  • Gabriele ha detto:

    Sono in procinto di intestare in età avanzata la mia casetta di modesto valore a mia moglie, figli adulti e consenzienti della mia decisione, pensando però di conservare l’usufrutto dell’immobile fino alla fine dei miei giorni: è possibile disporre un’atto notarile in tal senso ?
    Ringrazio per l’attenzione.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Gabriele, dovrebbe essere possibile. Le suggeriamo di confrontarsi con un notaio, il quale le fornirà indicazioni sulla soluzione migliore per veder rispettate le sue volontà. Cordiali saluti.

  • Gaetano ha detto:

    buona sera,mia madre morta nel 2008 propietaria assoluta di una casa in un testamento a lasciato l’usufrutto vita Natural durante al marito senza indicare i futuri eredi della casa alla sua morte,il papà dopo la morte della mamma si è sposato ,che diritto a la nostra matrigna adesso che nostro padre è morto?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Gaetano, voi figli dovreste essere nudi proprietari dell’immobile, per cui al decesso di vostro padre dovreste riottenere la piena proprietà dell’immobile. Vi suggeriamo di verificare lo stato dell’immobile tramite una visura catastale. Cordiali saluti.

  • Daniele ha detto:

    Buona sera, da visura catastale dell’Agenzia delle Entrate sono proprietario al 100% di un immobile.
    Per problemi economici sopraggiunti, mi trovo nella condizione di doverlo vendere. I miei genitori si professano usufruttuari di tale immobile, ma né nell’atto di compravendita né in altri documenti trovo riferimenti in tal senso.
    Dove altro potrei trovare tale comunicazione?
    Io fino al 2020 ho avuto residenza in quell’immobile e poi per motivi di lavoro l’ho spostata in altro comune.
    Possono aver stipulato un documento qualsiasi senza la mia firma?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Daniele, l’usufrutto risulta dalla visura catastale e non è possibile che sia stato effettuato un atto valido senza la tua presenza. Cordiali saluti.

  • Daniela ha detto:

    Buongiorno,

    io e mia sorella siamo proprietarie al 50% di una nuda proprietà, l’usufruttuaria è venuta a mancare il 16/9/2023.
    Gli eredi ci hanno informato solo il 21/9/23 del decesso, e non vogliono consegnarci le chiavi fino a quando non sgombereranno l’immobile dagli averi della defunta, indicando un tempistica di due mesi. Come possiamo far valere il nostro diritto di proprietà, come ci possiamo tutelare?
    Grazie anticipatamente.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Daniela, se non vi è possibile attendere questa tempistica e non trovate nessun punto d’incontro, vi suggeriamo di confrontarvi con un legale. Cordiali saluti.

  • Stefano ha detto:

    Ringrazio per la risposta alla prima domanda, se possibile vorrei una delucidazione. Con la donazione della nuda proprietà appunto sono state pagate le imposte catastale e ipotecaria , con la morte dell usufruttario da come ho capito basta fare la riunione dell usufrutto ma bisogna pagare anche le imposte di successione ,catastali e ipotecarie sul valore dell usufrutto facendo la dichiarazione di successione oppure si esegue solo la voltura ? In rete lèggevo che le donazioni vanno inserite nella dichiarazione di successione ma se io essendo parente in linea retta sono esonerato poiché in successione nn vi sn beni immobili e vi è un credito basso avendo ricevuto come donazione la nuda proprietà devo fare lo stesso la dichiarazione di successione inserendo la nuda proprietà /piena proprietà o no ? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Stefano, le confermo che in questo caso non è necessario effettuare la dichiarazione di successione, in quanto lei è già intestatario della nuda proprietà che diventerà piena proprietà attraverso la semplice voltura per riunione di usufrutto, che può effettuare online attraverso il nostro e-commerce. Cordiali saluti.

  • stefano ha detto:

    salve a tutti, se un genitore dona la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto, alla morte del genitore se non son presenti altri beni immobili e se ha un conto corrente inferiore a 100000 euro va presentata la dichiarazione di successione? se si va inserito anche la nuda proprietà dell’immobile? l’esonero riguarda solamente i beni che si trovano al momento del decesso? se non vi è obbligo della dichiarazione di successione poichè non vi sn beni immobili nel caso ci dovessero essere atti di impugnazione per ridurre le donazioni o divisioni ereditarie la dichiarazione di successione va fatta?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Stefano, in caso di morte dell’usufruttuario sarà necessario procedere con una voltura per riunione di usufrutto. Nell’eventuale dichiarazione di successione di suo padre non dovrà inserire quindi questo bene.
      In base a quanto indicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, non sussiste obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
      – l’eredità devoluta a coniuge e a parenti in linea retta del defunto
      – valore del patrimonio ereditario non superiore a 100.000 euro
      – assenza di beni immobili o diritti reali immobiliari tra i beni ereditati.
      In merito al suo ultimo quesito, dipende quale esisto avranno le azioni di riduzione. Cordiali saluti.

  • Luigi Tartaro ha detto:

    devo vendere una casa che mi è stata donata da mia nonna al momento della cessione lei si è riservato il diritto di usufrutto vita natural durante adesso voglio venderla, va precisato che mia nonna è deceduta nel 2006, posso venderla o ci sono problemi grazie saluti

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Luigi, con il decesso dell’usufruttuario, il nudo proprietario diventa proprietario a tutti gli effetti dell’immobile ed il passaggio avviene in automatico. Può pertanto procedere alla vendita dell’immobile. Cordiali saluti.

  • Roberto ha detto:

    Buongiorno!!ho un piccolo problema!! E vi scrivo,per vedere come si potrebbe risolvere! Mio padre ha comprato una villetta che ha intestato il 25%a mio fratello il 25%a mia cognata,e il restante 50%tra mia madre e mio padre! Dicendomi che dopo qualche hanno mi avrebbe intestato il 50%che fa capo a lui e a mia madre!! Pero’ il problema e che questa casa avrebbe dovuta intestarla subito a tutti e due i figli come donazione,ma non ha fatto!! La mia domanda e’, cos’ è la cosa migliore che potrebbero fare i miei genitori per passare la loro parte a me! Senza che un’ indomani mio fratello potrebbe fare qualcosa su quel 50%!! Vi ringrazio anticipatamentee aspetto vostre notizie!

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Roberto, le suggeriamo di chiedere la consulenza di un notaio, il quale, una volta analizzato anche l’atto con cui è stato intestato il 50% a suo fratello, saprà indicarle la soluzione migliore per la sua situazione. Cordiali saluti.

  • Carmelina Miceli ha detto:

    Salve, ho ricevuto un immobile avuto in donazione da mio fratello, ma atto spese ho pagato tutto io, gli ho fatto usufrutto dell immobile da lui donatomi fino in vita, adesso è da 1 mese deceduto, il notaio aveva detto che al decesso di mio fratello non c’era bisogno che io gli facesse la successione, è che il usufrutto decadeva da solo dopo il suo decesso in automatico, e passava in me a tutti gli effetti in nuda proprietà in automatico, e vero questo che a detto il notaio? Allora non c’è bisogno che io faccio niente come comunicare agli enti della sua scomparsa? fare una voltura catastale? O togliere il suo usufrutto dall’immobile? E se dovrei togliere il suo usufrutto c’è bisogno la firma di altri eredi? Come per esempio sorelle o parenti in quanto lui non era sposato e neanche aveva figli? . Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Carmelina, la informiamo che con il decesso dell’usufruttuario, il nudo proprietario diventa proprietario a tutti gli effetti dell’immobile ed il passaggio avviene in automatico. Non serve nessun atto notarile che certifichi la morte dell’usufruttuario né che il nudo proprietario diventa unico proprietario. Il solo adempimento da fare è la voltura catastale per poter cancellare il diritto di usufrutto. Può eseguire tale pratica di voltura catastale comodamente online sul nostro sito web Non esiti a contattare la nostra Assistenza al Numero Verde 800.17.10.35 per qualsiasi informazione. Cordiali saluti.

  • Maria Francesca Mainieri ha detto:

    Buongiorno espongo questo caso :
    per testamento viene lasciato con testamento dal decuius l’usufrutto di un immobile al proprio fratello e la nuda proprietà alle due figlie.
    Muore anche l’usufruttuario, che non ha pagato l’IMU, le nipoti (figlie del decuius)rinunciano all’eredità dello zio, ma acquistano l’immobile per ricongiungimento dell’usufrutto.
    Il recupero dell’IMU non pagata è possibile, avendo le figlie rinunciato all’eredità ed eventualmente in base a quali norme?
    Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maria Francesca, l’IMU è dovuta dal titolare del diritto reale di usufrutto (art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019). Nel caso esposto, l’usufruttuario è deceduto lasciando come debiti delle rate IMU, il cui pagamento sarebbe spettato a chi avrebbe accettato l’eredità. Cordiali saluti.

  • Tiziana ha detto:

    Salve devo riportare in successione la donazione fatta dai miei genitori essendo prima usufruttuari nel mio appartamento?
    Essendo deceduti tutte e due i miei genitori mia madre nel 2016 e mio padre nel 2022
    ,Avendo mio padre lasciato un testamento oleografo nella successione devo mettere la donazione fatta da entrambi nel 2013 per togliersi l usufrutto dall immobile intesta gia a me dal 88

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Tiziana, le donazioni con riserva di usufrutto non entrano in successione. In merito a quest’immobile dovrà procedere solamente con la voltura catastale, prima con quella di sua mamma e poi con quella di suo padre (se entrambi erano usufruttuari), in modo da acquisire catastalmente la piena proprietà.
      Dovrà invece effettuare la dichiarazione di successione per il restante patrimonio dei suoi genitori. Cordiali saluti.

  • Daniela ha detto:

    Buongiorno, sono proprietaria della nuda proprietà di un appartamento dove i miei genitori abitano come usufruttuari. E’ venuto a mancare mio papà, ma mia mamma abita ancora lì. Sono tenuta a fare ugualmente la voltura, anche se l’usufrutto è ancora attivo su mia mamma? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Daniela, le confermiamo che in caso di decesso di uno dei due usufruttari è necessario procedere con la voltura. Si dovrà in primis verificare se nell’atto di costituzione dell’usufrutto è previsto il diritto di accrescimento nel caso del decesso di uno degli usufruttuari. Nel caso lo fosse la voltura sarà a favore dell’altro usufruttario, altrimenti del nudo proprietario.
      Richiedendo la voltura con VisureItalia le verrà richiesta infatti una copia di tale atto e il nostro team di assistenza clienti le indicherà la procedura da seguire. Per ulteriori informazioni può contattarci al Numero Verde 800171035 o su Whatsapp al +39 3491266146.
      Cordiali saluti.

  • Giuseppe Frollano ha detto:

    Mia Zia è usufruttuaria vita natural durante nell appartamento in cui vive. Quanto tempo abbiamo noi eredi per sgomberare l’appartamento dai beni mobili dopo la morte (termine dell’usufrutto)? A nosta garanzia che questi beni non vengano danneggiati o trafugati dal nudo propretario.
    Come dev’essere gestito legalmente questo sgombero da parte nostra?
    premesso che la buona fede/condotta del nudo proprietario è da escludere.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giuseppe, ipotizziamo che l’immobile dovrà essere liberato nel più breve tempo possibile, in quanto il nudo proprietario, in seguito al decesso dell’usufruttuario, avrà la piena proprietà dell’immobile.
      Le suggeriamo di accordarvi con il nudo proprietario ed eventualmente farvi supportare da un legale. Cordiali saluti.

  • Giampaola Sorgato ha detto:

    Insieme a mio marito abbiamo acquistato un immobile di cui abbiamo tenuto l’usufrutto e lasciato la nuda proprietà a nostra figlia, che vi abita stabilmente. Abbiamo anche sostenuto le spese di ristrutturazione, con fattura intestata a mio marito, beneficiando delle relative detrazioni.
    Lo scorso anno mio marito è mancato ed io ho acquisito il 100% dell’usufrutto. E’ possibile per me continuare a beneficiare delle detrazioni, considerato che le spese sono state sostenute dal conto cointestato?
    Vi ringrazio se potrete rispondermi

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giampaola, per dubbi inerenti l’ambito fiscale le suggeriamo di confrontarsi con il Suo commercialista. Cordiali saluti.

  • Sergio Dall'Oca ha detto:

    Buongiorno,circa 20 anni fa mio padre ha destinato un immobile di sua proprietà a mia sorella ( usufruttuaria ) conservandone la nuda proprietà.Nel 2019 è deceduto mio padre e nel 2022 è deceduta anche mia madre per cui mia sorella ed io, quali unici eredi, siamo ora proprietari dell’immobile…in parti uguali o mia sorella ( nata il 6 luglio 1968 ) può far valere un maggior diritto? Grazie per il riscontro.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Sergio, dovrete procedere con la dichiarazione di successione di suo padre e successivamente con quella di sua madre. In conclusione risulterà che sua sorella continuerà ad essere usufruttuaria, in quanto questo diritto avrà la durata della vita dell’usufruttario, mentre la nuda eredità rientrerà nell’asse ereditario e dovrà essere ripartita tra di voi. Sua sorella risulterà al contempo usufruttuaria e proprietaria di una quota della nuda proprietà. Il Commercialista che vi supporterà nella pratica di successione vi fornirà tutte le indicazioni di cui avete bisogno. Cordiali saluti.

  • Fiorenza ha detto:

    Il nudo proprietario può chiedere il risarcimento danni da mancata manutenzione ordinaria agli eredi dell’usufruttuario?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Fiorenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 1015 del Codice Civile, l’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto lasciando andare in perimento il bene in oggetto per mancanza di ordinarie riparazioni. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata. Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale che possa assisterla. Cordiali saluti.

  • Anna ha detto:

    Sono la nuda proprietaria di una casa lontana dal mio comune di residenza. Come si può fare a sapere se l’usufruttuario è ancora in vita? All’anagrafe mi hanno fatto storie sul rilascio del certificato di esistenza in vita per motivi di privacy.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Anna, se conosce nome, cognome, codice fiscale e Comune di residenza del soggetto intestatario del documento la invitiamo a inoltrare la sua richiesta scrivendo una email a info@visureitalia.com. Il nostro team di VisureItalia potrà occuparsi per lei della richiesta e le comunicherà i costi che dovrà sostenere e le tempistiche di consegna del certificato. Cordiali saluti.

  • Civitareale Teresa ha detto:

    Buongiorno, avrei una domanda, da fare, son intestatario con mia sorwlka di una casa comprata assieme con l’usufrutto di nostra madre, io e mia, sorella, siamo nudi proprietari al 50%
    Se venisse a mancare nia madre, saremo noi i proprietari
    Mia sorella vive con mia madre in quella casa e non ha intenzione di cercarsene un’altra, che diritti ci sono, e lei che dovrebbe pagharmi la mia quota?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Teresa, quando verrà a mandare l’usufruttuario dovrete procedere con la voltura per riunione di usufrutto. In questo modo lei e Sua sorella risulterete comproprietarie dell’immobile e avrete lo stesso diritto di goderne. Cordiali saluti.

  • Fabio ha detto:

    Salve o bisogno di aiuto mio fratello solo defunto da 10 giorni era in casa con usufrutto lui aveva 2 figli che non si riescono a trovare in casa sono rimasti diversi dipinti di valore e la cassaforte che dovrebbe contenere molti preziosi cosa posso fare io o qualche diritto di prendere questi beni e come devo agire grazie urgente

    • Redazione ha detto:

      Gentile Fabio, se chi decede lascia solo i figli, senza coniuge, il patrimonio ereditario dovrà essere ripartito tra quest’ultimi. Cordiali saluti.

  • Giampaolo Ales ha detto:

    Dalla vendita di un appartamento, dopo la morte dei miei genitori che erano gli usofruttuari, l’agenzia immobiliare mi ha fatto pagare una piccola successione.E giusto averla pagata?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giampaolo, ipotizziamo che l’agenzia si sia occupata della voltura catastale per la riunione di usufrutto ed è corretto che abbia pagato i relativi tributi e imposte. Cordiali saluti

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