Reato di guida in stato di ebbrezza e iscrizione al Casellario Giudiziale

Reato di guida in stato di ebbrezza e iscrizione al Casellario Giudiziale

La guida in stato di ebrezza, oltre che causare problemi e pericoli alle persone comporta anche il rilascio di sanzioni e di conseguenze penali

Guidare in stato di ebbrezza è un attimo diciamocela tutta, l’importante è saper riconoscere quell’attimo prima che possa causare problemi agli altri e a noi stessi.

La guida in stato di ebbrezza può essere causa di lutti e sofferenze anche per persone che involontariamente si trovano sul nostro cammino.

Eppure, tornando alla nostra prima affermazione, se mangiamo in ristorante o festeggiamo un occasione particolare può capitare di bere un bicchiere di buon vino in più, o la classica “staffa” prima di congedarsi dagli amici e parenti.

Nulla di male sia chiaro, a meno che, dopo non ci si debba mettere alla guida. In questo caso è bene sapere che si rischiano sanzioni e conseguenze penali, anche di una certa gravita.

  1. Guida in stato di ebbrezza e iscrizione al Casellario Giudiziale: tasso alcolemico e sanzioni amministrative.
  2. Guida in stato di ebbrezza, quando si commette un reato penale?
  3. Cosa succede se si causa un incidente in stato di ebbrezza?
  4. Ma cosa succede dopo aver commesso il reato?
  5. Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità

Guida in stato di ebbrezza e iscrizione al Casellario Giudiziale: tasso alcolemico e sanzioni amministrative.

Guidare in stato di ebbrezza è causa di sanzioni amministrative e penali irrogate a seconda del “tasso alcolemico” presente nel sangue al momento del controllo.

Non sempre quindi si incorre in un reato penale, con quantità minima di alcool ne sangue si va incontro ad una semplice sanzione amministrativa.

Il codice della strada infatti prevede una serie di casi ordinati in via gradata, ad ognuno dei quali fa corrispondere una pena maggiore o minore a seconda del tasso alcolemico riportato dal conducente del veicolo.

Esiste una soglia minima, al disotto della quale non vengono neppure prese in considerazione le conseguenze amministrative. Sotto gli 0,5 grammi per litro (g/l) non si è in nessun modo punibili. Superata però questa soglia minima scattano le prime sanzioni amministrative (non penali).

Se infatti il tasso alcolemico che viene rilavato risulta essere compreso tra 0,5 e 0,8g/l si va incontro ad un illecito amministrativo e il trasgressore viene punito con una multa compresa tra le 532 euro e i 2127 euro, oltre alla sospensione accessoria della patente di guida per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi.

Guida in stato di ebbrezza, quando si commette un reato penale?

Superata la soglia minima di 0,8 g/l si sconfina in territorio penale. Essere fermati alla guida di un veicolo e risultare positivi all’etilometro con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l comporta un reato penale.

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni a cui si va incontro sono:

  • un’ammenda da euro 800 a euro 3.200 (l’ammenda viene aumentata da un terzo alla metà quando il reato di guida in stato di ebbrezza è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7 del mattino);
  • l’arresto del soggetto fino a sei mesi;
  • la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Se il tasso alcolemico è superiore 1,5 g/l le sanzioni a cui si va incontro sono invece:

  • l’irrogazione di un’ammenda compresa tra le 1.500 a euro le 6.000 euro (l’ammenda viene aumentata da un terzo alla metà quando il reato di guida in stato di ebbrezza è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7 del mattino);
  • l’arresto da sei mesi a un anno;
  • la sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).

N.B. La recidiva con più violazione commesse nell’arco temporale dei due anni provoca la revoca della patente, inoltre, in caso di sentenza di condanna (o di patteggiamento) viene ordinata la confisca e la messa all’asta del veicolo.

La sanzione accessoria della confisca è esclusa nel caso in cui il veicolo appartenga ad un soggetto terzo.

Cosa succede se si causa un incidente in stato di ebbrezza?

Se si commette un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza si va incontro al raddoppio di tutte le sanzioni irrogate.

In questo caso, inoltre, il veicolo viene sottoposto a fermo giudiziario per un periodo di 180 giorni e se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l viene revocata la patente.

Quelle appena viste sono quindi le sanzioni e i diversi gradi sanzionabilità previsti dalla legge.

Ma cosa succede dopo aver commesso il reato?

Guidare in stato di ebbrezza, comporta nell’immediato l’impossibilità di rimettersi al volante.

Se non viene disposto il sequestro del veicolo e in macchina non ci siano altre persone in grado di poter guidare il mezzo, l’aut sarà trasportata, con i costi a carico del trasgressore, presso un luogo indicato dall’interessato e qui lasciata in consegna al proprietario o al gestore dell’autorimessa nel caso si scelga di “fermare” l’auto nell’autorimessa più vicina.

Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità

Le pene dell’arresto e dell’ammenda possono essere sostituite dal lavoro di pubblica utilità, quando il trasgressore viene chiamato a svolgere un’attività non retribuita a favore della collettività «da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze».

La durata del periodo in cui si è “obbligati” a svolgere un lavoro di pubblica utilità varia a seconda dei giorni di detenzione da scontare o della somma da pagare come ammenda.

Reato di guida in stato di ebbrezza e iscrizione al Casellario Giudiziale

Per diversi anni, guidare in stato di ebbrezza ha comportato gravi conseguenze anche per quanto riguarda la “reputazione” dei trasgressori. Fino alla recente riforma del codice della strada infatti il trasgressore veniva iscritto nel casellario giudiziale e il suo nome risultava visibile associato al procedimento di messa alla prova.

Dopo la riforma però nel casellario giudiziale NON è più visibile l’iscrizione, né la sentenza che dichiara estinto il reato.

Come richiedere un certificato Penale Casellario Giudiziale?

Certificato penale casellario giudizialeRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Certificato penale casellario giudiziale
 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

12 commenti per "Reato di guida in stato di ebbrezza e iscrizione al Casellario Giudiziale"

  • Patrizia ha detto:

    Buon pomeriggio volevo avere un informazione mi hanno sospeso la patente per un tasso alcolico di 0,57 e multa di 587€ +10 punti,per lavoro mi chiedono carico pendenti può risultare la sospensione grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Patrizia, la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza e la relativa multa non dovrebbero risultare nel certificato dei carichi pendenti. Le suggeriamo di approfondire con il suo legale, cordiali saluti.

  • Domenichella ha detto:

    Il mio tasso alcolemivo era 1,05 sarebbe previsto ma nessuno a tutt oggi mi ha notificato nulla, cosa devo fare o aspettare?
    L’unica notifica arrivatami tramite la polizia locale/comunale è stata dalla prefettura con la sospensione di 5 mesi della patente.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Domenichella, possiamo suggerirle di richiedere un Certificato Carichi Pendenti che verifica ed attesta l’esistenza di eventuali contestazioni definite o in corso di definizione e anche la sussistenza di eventuali carichi pendenti. Per qualsiasi ulteriore informazione sul servizio, la nostra Assistenza è a Sua disposizione in chat, al Numero Verde 800.17.10.35 e su WhatsApp 3491266146. Cordiali saluti.

  • Domenichella ha detto:

    Buongiorno avevo bisogno di un informazione, a settembre 2023
    mi è stata sospesa la patente per guida in stato di ebrezza. Siccome devo chiedere casellario giudiziale ai fini lavorativi, vorrei sapere se tale pena risulta nel casellario.
    Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Domenichella, oltre alla sospensione della patente ha avuto anche una condanna? Cordiali saluti.

  • Leo ha detto:

    Salve,nel caso di guida in stato d’ebrezza commesso all’estero.
    C’è l’iscrizione nel casellario.
    Per l’occasione mi fecero una multa e mi sospero la patente per un anno.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Leo, si tratta di un reato che se commesso in Europa potrebbe comparire nel Casellario Giudiziale. Le suggeriamo di richiedere anche online su VisureItalia il Certificato Penale Casellario Giudiziale rilasciato dal Tribunale, che contiene tutti i provvedimenti penali di condanna definitivi a carico di una persona fisica e riporta anche le iscrizioni rilevate alla banca dati europea ECRIS del Casellario Giudiziale Europeo (D.Lgs n. 122 del 2018). Cordiali saluti.

  • Isa ha detto:

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento se possibile.A maggio 2022 mi è stata sospesa la patente per guida in stato di ebrezza. Siccome devo chiedere casellario giudiziale ai fini lavorativi, vorrei sapere se tale pena risulta nel casellario.
    Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Isa, oltre alla sospensione della patente ha avuto anche una condanna? Cordiali saluti.

  • Sebastiano ha detto:

    Salve, cortesemente volevo chiedere quanto tempo ha la prefettura per fare la notifica per ritiro sospensione patente.. lo chiedo perché ho letto su alcuni siti che ci vogliono 15 20 giorni dopo di che se la notifica arriva in ritardo dopo i 20 giorni la patente viene restituita.? Vero o falso? Grazie anticipatamente

    • Redazione ha detto:

      Gentile Sebastiano, la risposta al suo quesito è contenuta nell’Art. 218 del Codice della strada. Al punto 2 viene indicato, infatti, che l’organo che ha ritirato la patente di guida la invia entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura. Quest’ultima emana, nei quindici giorni successivi, l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Cordiali saluti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *