Esecuzione forzata in forma specifica: cosa è?
L’esecuzione forzata in forma specifica consente al creditore di ottenere il bene o l’adempimento della prestazione, ovvero l’oggetto originario del contenuto dell’obbligazione sorta tra le parti. Analizziamo nello specifico in cosa consiste questa procedura esecutiva.
Prima di addentrarci nella disciplina riguardante l’esecuzione forzata in forma specifica, facciamo un passo indietro e rivediamo brevemente in cosa consiste, in generale, l’esecuzione forzata.
Quest’ultima rappresenta un mezzo del quale può avvalersi il creditore per ottenere l’adempimento di una obbligazione, legittimamente pretesa, che non viene eseguita spontaneamente dal debitore.
L’esecuzione forzata avviene sulla base di un provvedimento del giudice o di un documento stragiudiziale dotato di efficacia esecutiva. A stabilirlo è l’art. 474 del Codice di procedura civile. Essa mira, quindi, alla realizzazione coattiva del diritto di credito.
Che cosa è l’esecuzione forzata in forma specifica
Può capitare che l’obbligazione rimasta inadempiuta non abbia ad oggetto una somma di denaro, bensì l’esecuzione di una prestazione specifica come la consegna od il rilascio di una cosa determinata in favore del creditore.
Pensiamo, ad esempio, a una sentenza che stabilisce che Tizio debba demolire un muro, ma nonostante ciò non esegue l’obbligazione. In queste situazioni, non è detto che la vendita e/o l’assegnazione siano in concreto idonee al soddisfacimento del creditore. Per tal motivo l’ordinamento ha previsto l’esecuzione in forma specifica.
Quando il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell’attività che ne costituisce lo specifico oggetto è possibile ricorrere all’esecuzione in forma specifica (Art. 605 e ss. c.p.c.)
Questa si distingue:
- nell’esecuzione per consegna di cose mobili o rilascio di immobili, in modo da far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa;
- nell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare. Il creditore potrà così ottenere la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l’eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.
Come verificare se un immobile è sottoposto a esecuzione forzata in forma specifica
Nel primo caso se l’oggetto dell’obbligazione è un’immobile, è possibile verificare se quest’ultimo è sottoposto ad esecuzione forzata in forma specifica attraverso una visura ipotecaria pregiudizievoli.
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Visura ipotecaria pregiudizievoli persona fisicaPotrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura ipotecaria pregiudizievoli persona giuridicaCome si svolge l’esecuzione forzata in forma specifica
L’esecuzione inizia con ricorso al giudice del luogo nel quale l’obbligo deve essere adempiuto, in modo tale che vengano determinate le modalità dell’esecuzione. Presupposto dell’esecuzione è, infatti, l’esistenza di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare.
L’organo preposto alla procedura esecutiva sarà poi l’ufficiale giudiziario. Nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio dovrà dunque occuparsi del deposito in cancelleria del relativo verbale di consegna o di rilascio.
Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l’atto di precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.
Differenze tra l’esecuzione forzata in forma specifica e l’espropriazione forzata
L’esecuzione forzata in forma specifica si differenzia dall’espropriazione forzata perché l’oggetto dell’esecuzione coincide con l’oggetto dell’obbligo. Analizziamolo nel dettaglio.
L’espropriazione forzata è un procedimento che attribuisce al creditore la facoltà generica di aggredire il patrimonio dell’esecutato in modo da ottenere quanto dovuto dalla vendita dei beni mobili e immobili del debitore. Nel caso dell‘esecuzione forzata in forma specifica, invece, il creditore ottiene soddisfazione perché il debitore pone in essere il reale oggetto dell’obbligazione, ovvero gli consegna il bene o compie l’azione che il creditore attendeva.
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