Ecobonus 2019: la guida per il bonus casa

Ecobonus 2019: la guida per il bonus casa

La legge di bilancio 2019 ha prorogato il bonus casa al 31 dicembre 2019, prevedendo una detrazione fiscale nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Vediamo quanto è stato previsto per l’Ecobonus 2019 analizzando alcuni aspetti della giuda aggiornata dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può usufruirne dell’Ecobonus 2019

Tra i soggetti che possono usufruire della detrazione prevista per il bonus casa rientrano “tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento“.

Nello specifico, possono richiedere l’ecobonus:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) con riferimento ai fabbricati strumentali da loro utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche rientrano i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni), gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato. Se le spese per la realizzazione degli interventi sono sostenute dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento o dal convivente more uxorio (non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato), allora tali soggetti saranno ammessi a fruire della detrazione.

Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento con un contratto di leasing. In questo caso la detrazione spetta al contribuente-utilizzatore e viene calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Dal 2018, ai soggetti sopraccitati si aggiungono anche:

  • gli Istituti autonomi per le case popolari e gli enti con le medesime finalità, costituiti e già operanti dal 31 dicembre 2013 nella forma di società con requisiti richiesti dalla legislazione europea in materia di “in house providing”. Le detrazioni verranno concesse per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili da loro posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

A quali interventi si applicano le detrazioni

L’agevolazione fiscale è concessa nel caso in cui vengano eseguiti interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Nello specifico, consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) che sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:

  • delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  • di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Se tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019 sono state effettuate spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti, anche per tali spese viene applicata la detrazione.

Infine, per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche per:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
  • l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

A quanto ammontano le detrazioni

Appare evidente da quanto esposto in precedenza, che le percentuali di detrazione variano a seconda dell’anno in cui è stato effettuato l’intervento. Ma non solo, queste si diversificano anche se l’opera riguarda la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali.

Le detrazioni vengono ripartire in 10 rate annuali di pari importo nelle seguenti misure:

– 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;

– 65% delle spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari;

– 50% per le spese fronteggiate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per gli interventi sulle singole unità immobiliari e riguardanti:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui siano anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.

– 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per le opere svolte sulle parti comuni del condominio e per quelle che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio stesso. La detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018 riguardanti nello specifico l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

– 65% delle spese effettuate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Tali interventi devono però portare a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
  • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Per approfondire su altri aspetti riguardati il bonus casa, come le maggiori detrazioni previste per i condomini e la cumulabilità con altre agevolazioni vi consigliamo la lettura della Guida “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico” realizzata dall’Agenzia delle Entrate.

FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE
 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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