Donazione indiretta: come funziona?

Donazione indiretta: come funziona?

L’arricchimento di un soggetto senza che vi sia alcun obbligo giuridico che lo imponga può essere raggiunto anche con negozio diverso dalla donazione tipica (art. 769 c.c.). Si tratta della cosiddetta donazione indiretta, la quale è comunque sottoposta alla disciplina sostanziale stabilita dal Codice Civile. Vediamo cos’è e come funziona.

INDICE:

  1. Cos’è la donazione indiretta?
  2. La disciplina del Codice Civile
  3. Quali sono le donazioni indirette?
  4. Come dare i soldi al figlio per comprare casa?
  5. Come prestare i soldi ai figli senza violare le norme fiscali?

Cos’è la donazione indiretta?

Chiariamo subito un primo dubbio: quando si parla di donazione indiretta? Il nome potrebbe far pensare che con essa trovi applicazione lo stesso schema negoziale della donazione, ma non è proprio così.

Si tratta ugualmente di un atto di liberalità che realizza gli effetti tipici della donazione, ovvero l’impoverimento di un soggetto donante e l’arricchimento di un beneficiario, ma senza la stipulata della donazione tipica. Non vi è, dunque, alcun contratto nella forma di un atto pubblico notarile stipulato in presenza di due testimoni.

Si parla di donazione “indiretta” perché gli effetti sono gli stessi della donazione, ma questi non si producono direttamente attraverso un contratto stipulato dinanzi ad un Notaio. L’arricchimento di un soggetto avviene con atti che presentano una causa diversa rispetto a quella della donazione, per cui ai fini della validità della donazione indiretta non è richiesto l’atto pubblico.

La disciplina del Codice Civile

In questa particolare tipologia di donazione non trovano applicazione le regole formali della donazione tipica, ma solo regole sostanziali stabilite dal Codice Civile.

L’art. 809 c.c. dispone, infatti, che: “Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari“.

Questo significa che è prevista la revoca della donazione indiretta per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché la riduzione della donazione indiretta per integrare la quota dovuta ai legittimari.

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Quali sono le donazioni indirette?

Sono casi di donazione indiretta, se fatti per spirito di liberalità:

  • la rinunzia abdicativa, come la rinuncia a un diritto di usufrutto, se fatta senza corrispettivo;
  • il contratto a favore di terzo, attraverso il quale è possibile far acquistare al terzo l’immobile trasferito o altre utilità;
  • la donazione mista, come ad esempio la vendita a prezzo notevolmente inferiore al valore;
  • l’intestazione di beni a nome altrui;
  • l’adempimento del terzo, che si verifica con l’adempimento di un obbligo altrui.

Come dare i soldi al figlio per comprare casa?

Un classico caso di donazione “indiretta” è l’acquisto di un bene immobile con denaro dei genitori intestato a favore del figlio, che non è altro dell’intestazione di beni a nome altrui.

Si tratta, quindi, di un modo per dare i soldi al figlio per comprare casa, in quanto l’appartamento viene acquistato dal genitore, ma poi intestato al figlio. Si applica formalmente lo schema contrattuale della compravendita, ma nella sostanza si tratta di una donazione indiretta in quanto il prezzo viene corrisposto dal terzo.

Il Notaio deve far presente nell’atto che il pagamento per l’acquisto dell’immobile non viene effettuato dal formale acquirente, cioè il figlio, bensì dal genitore. Questo deve avvenire, ad esempio, per i seguiti motivi:

  • coerenza fiscale, in modo da giustificare di fronte al fisco la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto nel caso di un figlio acquirente privo di redditi consolidati;
  • questioni successorie, affinché il figlio acquirente attribuisca il bene oggetto di donazione indiretta alla propria quota ereditaria. Questo consente di dimostrare l’avvenuta donazione anche dopo la morte del genitore.

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Come prestare i soldi ai figli senza violare le norme fiscali?

La donazione di un diritto reale è soggetta anche al pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in relazione al valore del bene. L’imposta di donazione viene computata in funzione dei requisiti del donatario e sulla base di aliquote. Ma come funziona nel caso delle donazioni indirette?

Vediamolo con un esempio: Tizio stipula con Sempronio un contratto di compravendita di un immobile. Il prezzo pattuito di 150.000,00 euro viene corrisposto direttamente a Tizio da parte di Caio, genitore di Sempronio. Siamo in presenza, quindi, di una donazione indiretta tra il figlio Sempronio ed il genitore Caio. Sempronio dichiara nell’atto di compravendita che il prezzo è stato pagato dal genitore e in questo modo viene resa nota proprio la donazione indiretta.
Tale dichiarazione fa in modo che questo tipo di donazione non si soggetta ad alcuna imposta in quanto collegata ad atto (compravendita di un immobile) già soggetto ad imposta di registro proporzionale (se Tizio è un privato) o ad IVA (se Tizio è un imprenditore).

Le liberalità indirette quando realizzate con atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari oppure atti di trasferimento di aziende assoggettati all’imposta di registro proporzionale oppure all’IVA, quindi, non sono soggette a imposta di donazione.

Questa esenzione è possibile a patto che esista un collegamento tra la donazione indiretta e l’atto comportante il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende e che per quest’ultimo sia dovuta l’imposta di registro proporzionale ovvero l’IVA.

Fonte: Notariato

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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10 commenti per "Donazione indiretta: come funziona?"

  • Nico ha detto:

    Salve, nel caso di una donazione indiretta a favore di un figlio di una pertinenza alla prima casa genitoriale, il figlio diventerebbe titolare dell’immobile che quindi perderebbe la “pertinenzialita” ? Grazie mille.

  • Marcella Migoni ha detto:

    È possibile fare la donazione di un immobile che venga firmata presso il Notaio sia dal donante che dal suo unico erede?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marcella, le confermiamo che è possibile effettuare tale donazione presso lo studio di un Notaio. Cordiali saluti.

  • Mira ha detto:

    Ho dovuto vendere la mia casa x debiti e non riuscendo a trovare un appartamento in affitto mio figlio ha deciso di donarmi la sua seconda casa della quale pagherei il mutuo e alla mia morte ho 72 anni dovrei lasciarla a mio nipote suo figlio cosa bisogna fare?

  • paolo ha detto:

    buongiorno, vorrei un chiarimento:
    io sono separato da oltre 10 anni; posseggo il 50% dell’immobile (casa coniugale assegnata alla mia ex e a mio figlio, allora minorenne). Attualmente entrambi risiedono ancora in questo immobile. Posso donare il mio 50% a mio figlio (ormai maggiorenne) pensando ad un suo domani, in modo tale che lui possa essere proprietario del 50% e non solo del 25% in caso di mia dipartita? Grazie della risposta e buon lavoro.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Paolo, si tratta di una situazione particolare in quanto l’immobile in oggetto è una casa coniugale. Le suggeriamo di confrontarsi con il Suo legale per comprendere se sia possibile procedere. Cordiali saluti.

  • daniele g. ha detto:

    Sono al corrente delle criticità insite nella donazione di un immobile al figlio perché quest’ultimo si troverà in futuro in difficoltà nella rivendita del bene dato che tale donazione rientra nel computo dell’asse ereditario.
    La stessa problematica interessa anche la donazione indiretta?

    Esempio: il figlio acquista un immobile dove la metà del prezzo è pagata dal genitore e nell’atto figura tale circostanza.

    Dal vostro articolo mi sembra di capire che anche in questo caso la parte pagata dal genitore abbia rilevanza nell’asse ereditario.
    Tale fatto può pregiudicare nel futuro la rivendita dell’immobile da parte del figlio per il timore da parte dei terzi di azioni di riduzione?
    Grazie per l’attenzione

    • Redazione ha detto:

      Gentile Daniele, anche alla donazione indiretta si applicano le “norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari” (art. 809 Codice Civile).
      Sul tema vendita, invece, le consigliamo di visionare quanto stabilito dalla sentenza n° 11496 del 12 maggio 2010 della Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, precisa che le azioni di riduzione o di restituzione avanzate dagli eredi legittimi del donante nei confronti del beneficiario di una donazione indiretta non coinvolgono anche i successivi acquirenti dell’immobile, ma possono essere avanzate esclusivamente nei confronti di chi ha originariamente beneficiato della donazione indiretta. Cordiali saluti.

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