Come avviene la distribuzione degli utili nelle Srl a capitale ridotto?

Come avviene la distribuzione degli utili nelle Srl a capitale ridotto?

Alla fine dell’anno si tirano le somme e lo fa soprattutto chi ha una società. La speranza è quanto meno di andare in pareggio oppure, meglio ancora, in utile. In quest’ultimo caso, però, ci sono alcune regole da rispettare nella ripartizione degli utili. In questo articolo analizzeremo un caso specifico, ovvero quanto stabilisce la legge per la distribuzione degli utili nelle Srl a capitale ridotto.

Le Srl a capitale ridotto sono state eliminate dal nostro ordinamento giuridico dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. Si tratta della medesima normativa che ha modificato anche la disciplina della Srl semplificata, forma societaria che ha, per così dire, riassorbito le principali caratteristiche della Srl a capitale ridotto.

A seguito della loro abrogazione, le Srl a capitale ridotto già operative ed iscritte nel Registro Imprese sono state convertite di diritto in Srl semplificate. Per questo motivo, per poter analizzare la disciplina relativa alla distribuzione degli utili nelle Srl a capitale ridotto è necessario, ad oggi, far riferimento a quanto disposto per la Srl semplificata, alla quale a sua volta si applica, per quanto compatibile, la normativa della Srl ordinaria.

Quale quota di utili è distribuita nella Srl a capitale ridotto

Partiamo da una doverosa premessa. Prima dell’abolizione della Srl a capitale ridotto, la situazione riguardante il capitale sociale da sottoscrivere per una regolare costituzione di una Srl era questa:

Forma societariaCapitale sociale
Srl ordinariada 10.000 euro
Srl ordinaria a capitale ridottoda 1 a 9.999 euro
Srl semplificatada 1 a 9.999 euro

Nelle società con capitale inferiore a 10.000 euro, l’ammontare degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere ridotto in misura corrispondente ad almeno un quinto degli stessi. Tale riduzione è finalizzata alla formazione della riserva prevista dall’art. 2430 c.c., fino a che non si sia raggiunta, unitamente al capitale, la quota di diecimila euro. La riserva legale così formata deve essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione (art. 2463, c.5, c.c.).

Come avviene la distribuzione degli utili nelle Srl a capitale ridotto

Gli utili sono il risultato economico dell’attività aziendale. Il loro valore è dato dalla differenza positiva tra ricavi e costi. Le modalità di distribuzione degli utili nelle Srl devono essere stabilite ex ante dall’atto costitutivo oppure, nel silenzio di questo, vengono distribuiti seguendo il criterio della proporzionalità delle quote possedute.

La distribuzione degli utili ai soci è poi decisa degli stessi in sede di approvazione del bilancio mediante distinta delibera. Questo significa che in sede di approvazione del bilancio viene valutata anche l’opportunità di distribuire o meno gli utili nel caso ne ricorrano le condizioni.

Gli utili distribuiti sono esclusivamente quelli realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, gli utili non potranno essere ripartiti fino a quanto il capitale non verrà reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni presenti nell’art. 2478 bis Codice civile non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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