Diritto di opzione e diritto di prelazione: qual è la differenza?

Diritto di opzione e diritto di prelazione: qual è la differenza?

Il diritto di opzione non va confuso con il patto di prelazione. C’è una netta differenza e in questo articolo l’analizzeremo trattando anche i diversi campi di applicazione.

La disciplina dell’opzione

Il diritto di opzione è regolato dall’art. 2441 del Codice Civile. Prima di addentrarci nell’analisi di questa normativa, è giusto avere ben chiaro cosa è l’opzione. L’art. 1331 c.c. rubricato, infatti, Opzione stabilisce che: “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329. Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice“.

L’opzione ha struttura contrattuale e prevede, normalmente, un compenso a favore di chi si vincola. Consente al destinatario della proposta di valutare la convenienza dell’affare e quindi di scegliere se stipulare o meno il contratto. In tal modo si ha la certezza che, nel periodo in cui si compiono tali valutazioni, la proposta rimanga ferma.

La differenza tra diritto di opzione e diritto di prelazione

L’istituto dell’opzione è ben distinto dal patto di prelazione e da altre figuri affini. La prelazione consiste nel diritto di un soggetto ad essere preferito, a parità di condizioni, rispetto ai fini della costituzione di un determinato negozio giuridico. Se tale soggetto si dichiara disponibile alla stipulazione del contratto, si procederà alla conclusione del negozio oggetto della prelazione. La differenza sta nel fatto che nell’opzione è sufficiente che la parte accetti la proposta oggetto dell’opzione e il contratto sarà immediatamente concluso, mentre nella prelazione non si è prima di tutto obbligati a concludere il contratto e l’accettazione è poi seguita dalla stipula dell’altro contratto oggetto della prelazione.

L’opzione si distingue anche dal contratto preliminare, dal quale deriva l’obbligo a carico di una o entrambe le parti di stipulare un futuro contratto definitivo. Nel preliminare unilaterale, nel quale una sola parte si obbliga a concludere un contratto, il soggetto che promette di stipulare il negozio giuridico ha inoltre l’obbligo di eseguire un’attività preparatoria delle prestazioni che dovranno essere eseguite in base al contratto definitivo. Nell’opzione non deriva alcun obbligo a carico del concedente, tranne quello di tenere ferma la proposta entro il termine stabilito. Questi si troverà in una posizione di mera soggezione, mentre l’opzionario potrà esercitare il diritto potestativo di accettare o meno la proposta del concedente dell’opzione.

L’opzione è anche diversa dalla proposta irrevocabile: la prima nasce da un accordo contrattuale, mentre la seconda è un negozio giuridico unilaterale. Nella proposta irrevocabile vi è quindi una parte che avanza una proposta contrattuale ed unilateralmente si impegna a mantenerla ferma per un certo tempo. Nel contratto di opzione le due parti si accordano prevedendo che una di esse rimanga vincolata dalla propria dichiarazione mentre l’altra resta libera di accettarla o meno.

Il diritto di opzione in tema commerciale

La disciplina dell’opzione prevista in tema commerciale presenta delle differenze rispetto all’art. 1331 del Codice Civile. Regolata dall’art. 2441 c.c., non nasce da un contratto bensì dalla legge che la impone alla società quando emette nuove azioni:

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute“.

La società è quindi obbligata ad offrire ai soci le nuove azioni emesse e questi sono liberi di acquistarle o meno. Sono titolari del diritto di opzione i soci, in proporzione al numero di azioni posseduti, e i titolari di obbligazioni convertibili, in base al rapporto di cambio.

L’articolo prosegue inoltre stabilendo che: “[…] Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate […]“.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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