Diritto d’autore: cosa cambia con la direttiva europea?

Diritto d’autore: cosa cambia con la direttiva europea?

Il Parlamento Ue ha finalmente approvato la Direttiva n. 2016/0280 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, cosiddetta riforma del Copyright. Anche il diritto d’autore deve mantenersi al passo con il mondo digitale, da qui la necessità di una riforma posta a tutela del diritto d’autore online. Andiamo a vedere come prevede nello specifico la riforma del copyright.

Chiariamo due aspetti fondamentali per chi legge per la prima volta di questa Direttiva sul diritto d’autore. Prima di tutto: che cosa è una direttiva? Si tratta di un atto legislativo dell’Unione europea che fissa un obiettivo che gli Stati membri devono raggiungere, senza stabilire esattamente come. Spetterà poi ai singoli paesi occuparsi dell’adozione della direttiva nel proprio ordinamento giuridico. Dovranno infatti definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi verranno raggiunti, pena una multa per ciascuna violazione commessa.

Altro aspetto da chiarire è quello del copyright, ovvero del diritto d’autore. È l’istituto che tutela le opere di carattere creativo e si ottiene con la creazione della stessa opera. In questo caso se ne parla soprattutto per i suoi diritti economici conferiti dalla legge.

Il Parlamento Ue approva la direttiva sul diritto d’autore

La direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale è una nuova proposta di legge approvata dal Parlamento Ue, in seduta plenaria, il 12 settembre 2018. Se approvata in via definitiva introdurrà nuove regole per tutelare il diritto d’autore, e al contempo cambierà notevolmente la libera circolazione delle informazioni online. L’iter della normativa non è però ancora concluso: inizia adesso la fase di dialogo tra Parlamento, Commissione e Consiglio per arrivare alla norma effettiva. Altro aspetto che si dovrà valutare dopo l’approvazione definitiva è il suo recepimento in Italia e come si orienterà la giurisprudenza nelle successive sentenze.

Cosa prevede la riforma del Copyright

La direttiva sul copyright è stata rivista in profondità rispetto al testo originario, ma ha conservato senza modifiche i due articoli più controversi:  l’11 e il 13. Se questi articoli letti così non vi dicono niente, magari li avrete sentiti nominare rispettivamente come “link tax” e “upload filter”.

Art. 11 – Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

L’art. 11 prevede che la pubblicazione di quelle due o tre righe copia-incollate che compaiono al di sotto dell’indirizzo della pagina, i cosiddetti snippet, sia vincolata a una licenza. Questo significa che dovrebbero essere tassate e, quindi, piattaforme online, come Facebook e Google, dovranno pagare agli editori i diritti d’autore per poter mostrare quest’anticipazione di articolo e
condividerlo online.

Vi riportiamo testualmente quanto disposto dall’art. 11:

  1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.
  2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.
  3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.
  4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l’uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 13 – Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

L’art. 13 istituisce invece i filtri per gli upload, ovvero sistemi che impediscano agli utenti di caricare su piattaforme online materiale protetto da diritto intellettuale. Un sistema in realtà già adottato da YouTube per evitare la pubblicazione di video protetti appunto da diritto d’autore. I contenuti caricati online nell’UE dovranno essere quindi sottoposti a controlli prima della loro pubblicazione in modo da evitare che materiale coperto da copyright finisca online senza le dovute tutele.

Ecco il testo dell’art. 13:

  1. I prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale.
  2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.
  3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l’uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l’altro della natura dei servizi, della disponibilità delle
    tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Scarica la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

Fonte: Parlamento Europeo 
 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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