Differenza tra visura e certificato Casellario Giudiziale
L’ufficio del Casellario Giudiziale, presente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia all’interessato diversi documenti. In questo articolo analizziamo la differenza tra visura e certificato casellario giudiziale.
Quando serve il certificato del Casellario Giudiziale
Prima del 26 ottobre 2019, esistevano tre tipologie di certificato del Casellario Giudiziale: generale, penale e civile. A partire da tale data è entrato in vigore il decreto legislativo n. 122/2018, il quale ha stabilito che è possibile rilasciare solo un unico certificato del Casellario Giudiziale che riunisce anche gli ex certificati generale, penale e civile.
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Il certificato Casellario Giudiziale, disciplinato dall’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul Casellario), riporta quindi le iscrizioni risultanti in materia penale, civile ed amministrativa e contiene, per il cittadino italiano,anche l’attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel Casellario Giudiziale Europeo. Quest’ultimo consiste in un sistema informativo che collega gli uffici del Casellario Giudiziale di tutti i Paese europei, tranne quelli di Malta, Portogallo e Slovenia.
La richiesta certificato del casellario giudiziale può essere presentata direttamente dall’interessato presso l’Ufficio del Casellario, sito presso ogni Procura della Repubblica, per posta oppure online. In quest’ultimo caso, Visure Italia, in qualità di soggetto delegato, si occuperà della richiesta del certificato e lo consegnerà entro 5 giorni lavorativi oppure, se richiesto con urgenza, entro 24 ore decorrenti dalla ricezione di tutta la documentazione.
Cosa contiene la visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale
Per la normativa relativa alla visura Casellario Giudiziale occorre far riferimento, invece, all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul Casellario).
In base tale articolo è riconosciuta la possibilità di prendere visione di tutte le iscrizioni a carico dell’interessato esistenti presso il Casellario Giudiziale.
Si parla per l’esattezza di “Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell’ente interessato” e l’art. 33 stabilisce che può essere domandata senza motivarne la richiesta e che in essa sono contenute tutte le iscrizioni riferite alla persona o all’ente interessato, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31 dello stesso D.P.R. 313/2002.
La Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale è senza efficacia certificativa, per cui non può essere esibita per finalità amministrative o per motivi lavorativi. L’interessato può, però, richiederla per verificare l’esattezza delle iscrizioni presenti nei registri del Casellario, in modo da effettuare poi eventuali richieste di rettifica.
È possibile richiedere la visura Casellario Giudiziale presso qualsiasi Procura della Repubblica oppure online, utilizzando sempre l’apposito modello.
Nel primo caso la richiesta verrà presentata personalmente dall’interessato recandosi in qualunque Ufficio del Casellario, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, o per posta. Nel secondo caso, invece, effettuando la richiesta della visura Casellario Giudiziale online, sarà Visure Italia, tramite specifica delega, ad occuparsi della presentazione della domanda, del ritiro della visura e della consegna della stessa all’interessato entro 5 giorni (o 24 ore se richiesta l’urgenza) via email in formato PDF.
Visura o certificato Casellario Giudiziale? Le differenze
La differenza tra visura e certificato Casellario Giudiziale appare più chiara già sulla base di quanto appena esposto.
La visura Casellario Giudiziale è sempre anonima, riporta solo un numero progressivo di riferimento. Il certificato viene rilasciato, invece, con l’indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) dell’interessato.
A differenza del certificato, la visura presenta maggiori dati e informazioni, in quanto contiene anche i benefici di non menzione della condanna emessi nei confronti di una persona. Inoltre, come anticipato, la visura non ha valore di certificazione e, quindi, non può essere presentata per finalità amministrative o per ragioni di lavoro. Il certificato casellario giudiziale, invece, è un documento ufficiale rilasciato con valore legale.
Richiede online la visura o il certificato Casellario Giudiziale
Adesso che è chiara la differenza tra i due documenti, non ti resta che richiedere quello che soddisfa le tue necessità.
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Certificato generale casellario giudizialePotrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura casellario giudizialeL’apostilla sulla visura e sul certificato Casellario Giudiziale
Sulla visura e sul certificato casellario giudiziale può essere apposta l’apostilla. Questa consiste nella legalizzazione del documento presso il Tribunale competente, affinché possa essere presentato in un Paese estero in base alla Convenzione dell’Aja del 1961.
L’apostilla può essere sempre richiesta online al momento dell’ordine. In questi casi, risulta utile richiedere anche la traduzione giurata del documento selezionando la lingua del Paese di riferimento.