Ci sono detrazioni per la ristrutturazione del garage?

Ci sono detrazioni per la ristrutturazione del garage?

La ristrutturazione del box auto o del garage, così come quella del parcheggio o dell’autorimessa, può rivelarsi più costosa del previsto. Ma chi si spaventa di fronte alla mole di documenti da richiedere e soldi da spendere, può tirare un sospiro di sollievo: sono previste infatti delle detrazioni per ristrutturare garage, box e parcheggio.

Quanto si può risparmiare in caso di costruzione o ristrutturazione di un box, garage o parcheggio? Quali sono i requisiti da rispettare per la detrazione fiscale, le agevolazioni correlate e quali sono i massimali ammessi oltre i costi correlati a tali lavorazioni? Ecco tutte le informazioni utili e i documenti che possono essere richiesti online per facilitare la procedura e velocizzare la ristrutturazione!

Vincolo di pertinenza con l’abitazione

Per prima cosa, è bene specificare cosa si intenda con pertinenza con l’abitazione. Sinteticamente, possiamo dire che, sulla prova dell’esistenza del vincolo di pertinenzialità, l’Agenzia delle Entrate sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Quindi, chi può usufruire delle agevolazioni? Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile.

Le agevolazioni fiscali attualmente in uso che beneficiano delle proroghe delle maggiori percentuali e maggiori importi ammessi alla detrazione fiscale, possiamo sintetizzare che la detrazione d’imposta che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale è pari al:

50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2015;
41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006; n 36 per cento per le spese sostenute nel 2005, nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006, dal 2007 al 2011; dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

Non sussistono particolari previsioni tecniche imposte dal legislatore: il testo fa riferimento sia a box su terra, garage che a semplici parcheggi, scavati sotto la casa, villa o immobile o anche costruiti sopra. È possibile quindi procedere a qualsiasi tipo di costruzione per l’automobile, perché quello che viene agevolato è il posto auto in sé e il suo asservimento all’abitazione principale.

Spese per costruzione e ristrutturazione

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

  • 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
  • 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

Il limite si riferisce alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione, come nel caso dei comproprietari, il limite va ripartito tra loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare. Per l’anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Costi in detrazione

I costi che possono essere portati in detrazione sono sia quelli relativi all’effettuazione del box e del garage e a i materiali limitatamente a quelli che servono per porre in essere ed in funzione il garage ma anche per esempio quelli relativi alla progettazione dell’autorimessa, alle varie ed eventuali perizie che servono o relazioni di conformità.

Lo stesso trattamento e beneficio fiscale spetterà anche alle varie imposte di bollo, Iva ed eventuali oneri concessori richiesti dal comune.

Vincolo di pertinenza

Come accennato all’inizio dell’articolo, l’art. 817 c.c. definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. Nello specifico, con riferimento agli immobili, può essere la stessa struttura dello stabile a portare a considerare la cosa come una pertinenza. Un esempio pratico? I balconi, che, salvo una particolare conformazione dell’appartamento, dovranno per forza di cose essere considerati una pertinenza della casa che vi si affaccia.

In altri casi, sempre in relazione agli immobili, starà al proprietario decidere se una determinata cosa debba essere considerata un’unità immobiliare autonoma o una pertinenza, come nel caso delle cantine. Per quanto riguarda i box auto, i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.

In relazione alla tipo di pertinenza, dunque, si atteggia la circolazione giuridica di questi beni. In linea generale vale quanto detto nel primo comma dell’art. 818 c.c. a norma del quale: “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.

Si presume che l’acquisto del bene principale (appartamento) includa anche le relative pertinenze (box, cantina, soffitta ecc.) e ciò sia che si tratti dell’abitazione in cui si risiede, la c.d. prima casa, sia con riguardo alle seconde case. Più la dotazione della casa è “ricca”, più pertinenze si potranno acquistare: terrazze, cantine, solai, posti auto ecc.

Curiosamente, però, la normativa fiscale vigente pone un limite alle pertinenze sulla prima casa, che possono riguardare solamente tre distinte categorie catastali. Così, paradossalmente, se la mia prima casa dispone di due autorimesse, una verrà considerata pertinenza e l’altra… come seconda casa. Il motivo? Perché vige un trattamento fiscale particolarmente favorevole per quanto riguarda le prime case, sia al momento dell’acquisto, sia quanto all’imposizione dei tributi locali come la TASI. Oltre i limiti di Legge, il contribuente perde le agevolazioni ed è tenuto a corrispondere per intero i tributi locali.

Documenti utili

Una volta stabilito che sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, possiamo specificare anche le seguenti categorie catastali:

– cantina o soffitta: categoria catastale C/2
– garage o box auto: categoria catastale C/6
– tettoia o posto auto: categoria catastale C/7.

Come fare quindi per capire quali e quante pertinenze ha la propria abitazione e a quali categorie catastali fanno riferimento? È possibile richiedere una visura catastale per immobile su Visure Italia. La Visura Catastale per Immobile è un documento disponibile online estratto direttamente dal portale Sister dell’Agenzia del Territorio. I dati contenuti sono:

  • catasto Terreni o Fabbricati
  • Comune
  • dati identificativi catastali
  • superficie e metri quadri
  • categoria, classe e rendita
  • soggetti (persone o società) intestatari dell’immobile.

In generale, le visure catastali contengono i dati anagrafici della ditta catastale o degli intestatari, la quota assegnata dagli Uffici del Catasto, l’ubicazione del bene immobile e i dati catastali identificativi (partita, foglio, particella o mappale, subalterno), la categoria e la superficie o il numero di vani, la rendita catastale o il reddito dominicale o agrario.

Altro documento che può essere utile prima di iniziare i lavori di ristrutturazione del box auto è la planimetria catastale: si tratta della planimetria dell’unità immobiliare come risulta attualmente depositata presso l’ufficio del Catasto. È possibile ottenere una planimetria catastale online in pochi click, su Visure Italia. Le planimetrie illustrano graficamente l’esatta ubicazione di un immobile (terreno o fabbricato) come risulta a seguito del rilievo topografico depositato in Catasto, i confini, le modalità di accesso al fabbricato (vano scale e vano ascensore), la disposizione interna dell’unità immobiliare urbana (appartamento, ufficio, locale, cantina), la destinazione dei singoli vani nonché l’orientamento.

Leggi anche > Riclassamento immobiliare: come funziona?

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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2 commenti per "Ci sono detrazioni per la ristrutturazione del garage?"

  • Bartolomeo ha detto:

    Buonasera, sono proprietario di 1/3 di un locale c2 posto al piano seminterrato di mq700 e pertinenza del mio appartamento; stiamo per fare dei lavori di ristrutturazione con una cila per realizzare n°15 box ed al termine di questa ristrutturazione trasformarlo in c6 e venderli.
    la mia domanda è se posso usufruire del bonus 50% o no… grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Bartolomeo, per questo tipo di informazioni le suggeriamo di rivolgersi al tecnico (ingegnere o geometra) che la sta seguendo nei lavori. Cordiali saluti.

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