Canoni di locazione non corrisposti: il decreto ingiuntivo non opposto

Canoni di locazione non corrisposti: il decreto ingiuntivo non opposto

Quando un decreto ingiuntivo viene emesso per ordinare il pagamento di diversi canoni di locazione non corrisposti, il conduttore che non si opponga nei termini di legge prescritti e lascia che il decreto diventi inoppugnabile, deve corrispondere al locatore l’intera somma richiesta. Ecco il caso.

Canoni di locazione non pagati: la sentenza

Con la sentenza n° 13207 del 26 giugno 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione dei canoni di locazione non corrisposti, e sulla possibilità che senza opposizione da parte del conduttore, quest’ultimo debba pagare anche le somme che non avrebbe dovuto corrispondere contestando l’ingiunzione.

In sostanza, la sentenza si sofferma sul fatto che il decreto ingiuntivo non opposto e quindi divenuto definitivo assume la forza vincolante di una sentenza che quindi ha forza di legge tra le parti e i loro eredi o aventi causa. Ciò significa che se il conduttore non si oppone prima che il decreto diventi definitivo, non potrà più dichiarare di aver pagato i precedenti canoni prima dell’emissione del decreto stesso.

Come si legge nella sentenza, “il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all’esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, sicché la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse”.

Con questa sentenza, si afferma che l’unico strumento utile al conduttore per far valere le proprie ragioni è l’opposizione al decreto ingiuntivo. In motivo? Il giudicato di accoglimento formatosi in conseguenza della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo che intima il pagamento di canoni di locazione arretrati “non si limita a fare stato, tra le stesse parti (ed i loro eredi o aventi causa), circa l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto accertato, e cioè sull’esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura dei canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili, quali quelli atti a prospettare l’insussistenza, totale o parziale, del credito azionato dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone”.

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Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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