Decreto crescita: nuovo condono per multe e tributi locali

Decreto crescita: nuovo condono per multe e tributi locali

Il decreto crescita, approvato il 23 aprile scorso, introduce il condono per multe e tributi locali non ancora riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscali. Vediamo come funzionerà la rottamazione di questi tributi.

Il decreto crescita non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma tutti si preparano alle novità che troveranno presto applicazione. Tra queste la possibilità per gli enti locali, quali regioni, province, città metropolitane e comuni, di stabilire il pagamento agevolato dei tributi locali per tutti coloro che aderiranno a questa rottamazione, nonché il numero delle rate in cui sarà suddiviso il debito, con il termine ultimo del 30 settembre 2021 per saldarlo.

Nella rottamazione delle ingiunzioni rientrano i provvedimenti di ingiunzione o ruoli notificati dal 2000 al 2017 dagli enti competenti. La riscossione riguarda oltre i tributi statali, anche l’Imu, l’Irap, la Tasi, la tassa sui rifiuti, il Cosap, la Tosap e le multe auto.

Come funziona il condono per multe e tributi locali

Il decreto non stabilisce però le regole della rottamazione. Queste, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali, verranno deliberate dalle regioni, province, città metropolitane e comuni entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto crescita.

Le modalità di funzionamento non saranno note, quindi, prima della fine di giugno. Entro 30 giorni dall’approvazione della delibera, gli enti dovranno pubblicare la notizia sul sito istituzionale e fornire tutte le informazioni necessarie ai contribuenti. Tra queste i criteri, le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze di adesione e le relative modalità di pagamento per definire in via agevolata i debiti.

È previsto il pagamento dell’importo dovuto senza sanzioni e interessi. Tuttavia, coloro che non provvederanno ai pagamenti nei termini stabiliti non potranno più usufruire della definizione agevolata. Questo significa che riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza a favore del creditore, al quale è riconosciuto il diritto di intraprendere le azioni di recupero. L’importo versato fino a quel momento sarà considerato come acconto sul maggior dovuto.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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