Decreti ingiuntivi: cosa sono e a cosa servono?

Decreti ingiuntivi: cosa sono e a cosa servono?

I decreti ingiuntivi vengono emessi su richiesta del creditore e rappresentano uno strumento di tutela immediata, in quanto sono più celeri e meno onerosi di un procedimento giudiziario ordinario. Analizziamo quanto ha stabilito la legge riguardo al loro funzionamento.

I decreti ingiuntivi sono dei provvedimenti giudiziali contenenti l’ordine del  giudice al debitore di adempiere l’obbligazione assunta (es. pagamento di una somma liquida di danaro, consegna di una determinata quantità di cose fungibili o di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (art. 633 c.p.c.).

Trascorso tale termine, normalmente 40 giorni, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Come funzionano i decreti ingiuntivi

I decreti ingiuntivi sono disciplinati dagli artt. 633 e ss. del c.p.c.. Il giudice competente pronuncia l’ingiunzione di pagamento o di consegna solo se sussistono specifiche condizioni di ammissibilità:

  • il creditore fornisce prova scritta del diritto che vuol far valere. Tra i documenti, provenienti dal debitore o da un terzo, aventi efficacia probatoria rientrano “le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile” (art. 634 c.p.c.).
  • il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati,  cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
  • il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Come avviene l’emissione di un decreto ingiuntivo

Prima di procedere con la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo, e in generale con qualsiasi azione legale di recupero crediti, è bene effettuare un accertamento patrimoniale sul soggetto debitore.

La domanda d’ingiunzione deve essere proposta con ricorso contenente indicazioni relative alle parti, all’oggetto, ai motivi della richiesta e alle conclusioni. Devono essere contenute, inoltre, informazioni sulle prove che si producono, sul procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, sulla dichiarazione di residenza o sull’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice. Il ricorso viene poi depositato in cancelleria con tutte le prove documentali comprovanti l’esistenza del credito (art. 638 c.p.c.).

Il giudice, se sussistono le condizioni di ammissibilità sopraccitate, accoglie la domanda ed emette il decreto ingiuntivo entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Il debitore riceve così l’ordine di pagare la somma, di consegnare le cose chieste oppure in alternativa a a queste la somma che si è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, entro quaranta giorni. Questo termine, se concorrono giusti motivi, può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta (art. 641 c.p.c.).

Nel decreto ingiuntivo è contenuto, inoltre, l’avvertimento che entro lo stesso termine stabilito può essere fatta opposizione. In sua mancanza si procederà a esecuzione forzata.

La notificazione e l’opposizione ai decreti ingiuntivi

Gli originali del decreto e del ricorso restano depositati in cancelleria, mentre una copia autentica viene notificata al debitore a cura del ricorrente.

Il decreto d’ingiunzione è inefficace quando la notificazione non è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, o nel termine di novanta giorni negli altri casi. La domanda può essere, tuttavia, riproposta (art. 644 c.p.c.).

Come anticipato, contro un decreto ingiuntivo è possibile proporre opposizione. Questo avviene, mediante atto di citazione, entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso.

Come stabilito dall’art. 645 c.p.c.: “L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto“.

In seguito all’opposizione ha inizio una seconda fase del procedimento di ingiunzione, che prevedere che il giudizio si svolga secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, anche se i termini di comparizione sono ridotti a metà .

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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