Debiti con l’Agenzia delle Entrate: come controllarli online?

Purtroppo può capitare che non tutti i contribuenti sappiano di avere dei debiti con l’Agenzia delle Entrate. Esistono casi, infatti, in cui le cartelle di pagamento non vengano notificate, ad esempio quando la notifica è stata recapitata alla persona sbagliata oppure non è mai partita. Ma allora come si può vedere se si hanno dei debiti o procedure in corso? Troviamo la risposta nel nostro ultimo articolo.
In questo articolo scoprirai:
Come vedere se si hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate?
Per conoscere questo tipo di informazione, si può consultare la propria situazione debitoria mediante l’estratto conto di Equitalia, diventata oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quest’ultima si occupa di svolgere funzioni finalizzate alla riscossione dei crediti a livello nazionale, oltre a porre in essere diverse azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.
Come richiedere l’estratto di ruolo Agenzia delle Entrate?
Si può consultare il proprio estratto conto debitorio direttamente online su VisureItalia, evitando lunghe code agli sportelli e risparmiando del tempo prezioso:
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Estratto conto equitaliaQuesto documento ufficiale certifica la posizione debitoria di una persona (fisica o giuridica) e le procedure in atto svolte dall’ente di riscossione. Tra queste, ad esempio, rientrano le iscrizioni a ruolo, le cartelle esattoriali, le rateizzazioni e i solleciti di pagamento.
Le principali informazioni evidenziate nell’estratto conto sono le seguenti:
- numero del documento,
- data di accertamento,
- ente creditore come l’Agenzia delle Entrate, INPS, ecc,
- importo del debito,
- pagamenti effettuati e scaduti,
- saldo del debito passivo,
- provvedimenti di sospensione di atti esecutivi,
- sgravi sul saldo dovuto,
- rateizzazioni in corso.
Le modalità per pagare un debito Equitalia
Le cartelle e ogni altro atto di riscossione possono essere saldati mediante il Bollettino Rav o il Modulo pagoPA che risultano in allegato ai documenti ricevuti. Nel caso in cui si effettui il pagamento oltre la data di scadenza indicata, l’importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.
Le modalità per effettuare il versamento online sono diverse, utilizzando:
- il servizio “Paga on-line” sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e sull’App Equiclick,
- i canali online di banche, Poste e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA.
Il pagamento, inoltre, può essere effettuato anche recandosi fisicamente presso banche, Poste, tabaccai e sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Come rateizzare un debito con l’Agenzia delle Entrate?
Per rateizzare il debito è possibile inviare la richiesta di rateizzazione via pec, attraverso gli indirizzi riportati nei modelli di rateizzazione oppure presentarla presso gli sportelli degli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quest’ultima ricorda che per importi fino a 100 mila euro, la richiesta di rateizzazione può avvenire direttamente online con il servizio “Rateizza adesso”.
Dal momento della presentazione della richiesta, finché si è in regola con i pagamenti delle rate, non si è considerati inadempienti verso gli enti creditori. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non iscrive fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi altra procedura di riscossione.
Si può sospendere un debito con l’Agenzia delle Entrate?
Se si ritiene che una richiesta di pagamento non sia dovuta, si può chiedere all’Agenzia delle Entrate di sospendere le procedure di riscossione. Si può presentare tale richiesta di sospensione se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:
- pagamento versato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data di esecuzione del ruolo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato la richiesta dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
FONTE: Agenzia delle Entrate-Riscossione