Cos’è il pignoramento presso terzi?
Il pignoramento presso terzi è tra gli strumenti più utilizzati dal creditore vincolato ad un debitore insolvente. Vediamo in cosa consiste questa forma di esecuzione forzata, come funziona e quali sono le tipologie.
Il creditore può ottenere l’adempimento coattivo di una prestazione che non viene eseguita volontariamente dal debitore solo se in possesso di un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). Quest’ultimo può essere di natura giudiziale (es. una sentenza o un decreto ingiuntivo) o un documento stragiudizale, come una cambiale o un assegno, dotato di efficacia esecutiva.
Il titolo esecutivo viene notificato al debitore insieme all’atto di precetto, ovvero un documento con cui si intima l’adempimento entro dieci giorni pena l’esecuzione forzata.
Nel caso in cui il sopraccitato termine decorra senza che vi sia stato spontaneo adempimento, il creditore potrà quindi rivolgersi all’ufficiale giudiziario per il pignoramento. Questo può assumere diverse forme: il pignoramento mobiliare, in forza del quale i beni mobili vengono soggetti a vincolo di indisponibilità e poi venduti all’asta al fine soddisfarsi sul ricavato della vendita; il pignoramento immobiliare, che consente, anche in questo caso, la vendita all’asta ma ha ad oggetto beni immobili; infine, il pignoramento presso terzi, che riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo. In quest’articolo analizzeremo proprio quest’ultima tipologia di pignoramento.
Cosa significa pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di altri soggetti deve essere eseguito, come stabilito dall’art. 543 del Codice di procedura civile, con atto notificato personalmente al terzo e al debitore esecutato a norma dell’art. 137 c.p.c. e successivi.
Il pignoramento presso terzi è un atto scritto ottenuto dalla attività coordinata di due soggetti, il creditore procedente e l’ufficiale giudiziario, e indirizzato al debitore e al terzo.
Cosa contiene il pignoramento presso terzi
Il primo elemento che caratterizza questa forma di pignoramento è l’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492, attraverso la quale si impedisce che il debitore disponga dei beni pignorati rendendo inefficaci gli atti di disposizione relativi agli stessi. La sua mancanza rende inesistente il pignoramento.
L’atto deve contenere, come indicato dall’art. 543 del Codice di procedura civile:
- il credito per il quale si procede, il titolo
esecutivo e il precetto; - l’indicazione, anche solo generica, delle cose o
delle somme dovute; - l’intimazione al terzo di non disporne senza
ordine del giudice; - la dichiarazione di residenza o l’elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo PEC del
creditore procedente; - la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente - l’invito
al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC, con
l’avvertimento che in caso contrario la stessa dovrà essere resa comparendo in
un’apposita udienza. Se il terzo non compare o, anche se comparso, non rende la
dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore si considereranno non contestati nell’ammontare o nei termini
indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, se l’allegazione del creditore
consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore
in possesso del terzo.
Come funziona: i termini di iscrizione a ruolo
L’ufficiale giudiziario, eseguita l’ultima notificazione, deve consegnare senza ritardo l’originale dell’atto di citazione al creditore. Quest’ultimo deve poi depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, entro trenta giorni dalla consegna, la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione.
Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Tipologie di pignoramento presso terzi
Rientrano nell’ambito del pignoramento presso terzi i beni detenuti e/o crediti dovuti da terzi al debitore. Possono essere oggetto di questa forma di pignoramento, ad esempio, i veicoli di proprietà del debitore ma posseduti e utilizzati da un terzo, le giacenze su conti correnti bancari e/o postali, la retribuzione e la pensione.
Nel caso del pignoramento dello stipendio, il soggetto terzo pignorabile è il datore di lavoro. Del pignoramento della pensione risponde, invece, come terzo l’ente previdenziale. In entrambe le situazione è importante prima di procedere valutare la capacità reddituale del debitore.
Per approfondire su queste due tipologie di pignoramento verso terzi, vi consigliamo la lettura dell’articolo Pignoramento di stipendio e pensione: limiti e salvaguardie.
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