Conversione patente estera: quali documenti sono necessari?

Conversione patente estera: quali documenti sono necessari?

Avete conseguito la patente di guida in uno Stato estero e adesso vi siete trasferiti in Italia? In questo caso è necessario richiedere la conversione della patente estera attraverso la sostituzione del documento di guida con uno italiano. In questo articolo vi spieghiamo come procedere e quali documenti servono per la conversione patente estera.

Conversione da patente estera a italiana: quando si deve fare?

La conversione di una patente di guida estera comporta la sostituzione del documento con uno italiano. La domanda che sorge subito spontanea è: “Sarà necessario quindi rifare tutti gli esami?!”

Niente panico, risponderemo anche a questo quesito. Prima, però, è necessario capire quando si deve effettuare la conversione di una patente estera in italiana e per farlo facciamo riferimento a quanto stabilito dal Codice della Strada in merito alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.

L’art. 135 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada) stabilisce, infatti che “i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno“.

Se avete, quindi, una patente di guida o un permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero potete guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per i quali è valida la patente o il permesso, a condizione che:

  • i documenti siano validi nello Stato di origine;
  • se i documenti rilasciati dallo Stato estero non sono conformi ai modelli stabiliti dalle convenzioni internazionali devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano o da un documento equipollente;
  • il conducente non deve essere residente in Italia da oltre un anno.

Ma come procedere se avete acquisito la residenza anagrafica in Italia da più di un anno? Per spiegarvelo è necessario fare riferimento all’art. 136 del Codice della Strada, nonché distinguere la conversione di una patente di guida rilasciata da Stati della Comunità Europea dalla conversione di una patente non comunitaria.

Leggi anche >> Residenza anagrafica e residenza fiscale: quale differenza?

Conversione patente comunitaria

La patente comunitaria, ovvero quella rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, è equiparata alla patente di guida italiana.

Questo significa che il conducente può circolare con la patente di guida comunitaria fino alla sua scadenza prevista dalle norme dell’Unione Europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE). Al termine del periodo di validità sarà necessario, tuttavia, richiedere la conversione della patente presso un Ufficio della Motorizzazione Civile.

I titolari di patente comunitaria, che hanno acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere la patente di guida italiana delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’art. 121 del Codice della Strada. Dopo la conversione la patente estera viene ritirata e restituita allo Stato membro che l’ha rilasciata.

Se, invece, la patente comunitaria è senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione Europea, la conversione dovrà avvenire dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest’obbligo vale anche per chi è residente in Italia e deve essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada.

Richiedere la conversione di una patente comunitaria

Individuata la disciplina passiamo alla parte pratica, ovvero alla richiesta della conversione di una patente comunitaria.

È necessario presentare all’Ufficio della Motorizzazione Civile la seguente documentazione:

  • domanda su modello TT2112;
  • attestazione di pagamento di un bollettino di € 10,20 sul c/c 9001 e di un bollettino di € 32,00 sul c/c 4028;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza o Certificato di residenza storico ;
  • certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, solo se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie;
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia

Conversione patente extracomunitaria

I titolari di una patente di guida non comunitaria possono, come anticipato, guidare veicoli con patente estera fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Concluso questo periodo, devono procedere con l’operazione di conversione. Questo è possibile se lo Stato extracomunitario che ha rilasciato la patente di guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Vi riportiamo, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, un elenco degli Stati non appartenenti all’Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Marocco (aggiornamento dell’accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l’8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
  • Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)

È possibile, ad esempio, richiedere la conversione di una patente brasiliana, albanese oppure la conversione di una patente marocchina, ucraina, moldava o svizzera.

Ci sono, inoltre, alcuni Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo per determinate categorie di cittadini. Tra questi vi rientrano:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Sono due i casi in cui è possibile effettuare una conversione senza esami: il primo si verifica quando la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia, invece il secondo se il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Dopo 4 anni di residenza sarà necessario sostenere l’esame di revisione.

Non è ammessa la conversione di patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Richiedere la conversione di una patente non comunitaria

Per richiedere la conversione di una patente non comunitaria è necessaria, invece, la seguente documentazione:

  • domanda su modello TT2112;
  • attestazione di pagamento di un bollettino di € 10,20 sul c/c 9001 e di un bollettino di € 32,00 sul c/c 4028;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza o Certificato di residenza storico;
  • patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro;
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;
  • certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato.

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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