Convenzione contro le doppie imposizioni

Convenzione contro le doppie imposizioni

L’Italia ha stipulato nel corso degli anni diverse convenzioni con Paesi membri dell’Unione Europea e con Paesi non UE. Nello specifico, ci riferiamo a quelle convenzioni finalizzate ad evitare le doppie imposizioni fiscali a cittadini e imprese sui redditi e sul patrimonio. Il contribuente che percepisce un reddito in un altro Paese, è tenuto a certificare la propria residenza fiscale ai fini della imposizione di tasse e tributi. Scarica gratis il modulo per la certificazione della residenza fiscale.

Convenzione contro le doppie imposizioni: che cos’è?

La Convenzione è il frutto di un accordo bilaterale tra due Stati che viene sottoscritto e, dal momento della pubblicazione, diventa obbligatorio per entrambi i Paesi. In ambito fiscale si è reso necessario regolamentare il regime impositivo ripartito tra due Stati al fine di definire il trattamento fiscale delle rispettive categorie di reddito. La Convenzione prevede che si attui una tassazione concorrente o esclusiva. Nel primo caso entrambi i Paesi prelevano una percentuale di imposta sul reddito. Nel secondo, la tassazione è esclusiva di un solo Paese.

L’Italia ha stipulato numerose Convenzioni con Paesi membri e non della Unione Europea. Oltre a evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni vengono stipulate con la finalità di prevenire e combattere i fenomeni di elusione ed evasione fiscale. In base all’ordinamento giuridico italiano, le Convenzioni devono essere ratificate dal Parlamento. La ratifica determina l’emanazione di una legge ordinaria che verrà, quindi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Di seguito pubblichiamo l’elenco di tutti i Paesi con la data di stipula della Convenzione contro le doppie imposizioni e la data di decorrenza. I Paesi firmatari, per dare attuazione alle disposizioni, possono collaborare anche attraverso lo scambio di dati ed informazioni sui contribuenti così come l’effettuazione di verifiche simultanee sul patrimonio e sui redditi del contribuente.

Moduli per la certificazione contro le doppie imposizioni

La modulistica può variare in relazione al Paese rispetto al quale viene richiesta la certificazione ai fini di evitare la doppia imposizione fiscale. Infatti, la Agenzia delle Entrate ha predisposto una modulistica ad hoc che potrebbe non essere accettato dalle amministrazioni fiscali di altri Paesi. Ad esempio, la Convenzione stipulata con la Germania prevede la compilazione di un modulo ad hoc in lingua italiana e tedesca che deve essere timbrato e firmato dal competente ufficio della Agenzia delle Entrate.

Scarica il modulo per richiedere il certificato contro le doppie imposizioni

Persone fisiche e giuridiche residenti in Italia

In forza delle Convenzioni stipulate, i soggetti che hanno residenza in Italia possono richiedere il rimborso delle imposte corrisposte all’estero. Come? Producendo all’autorità fiscale del Paese estero il certificato che attesta la residenza fiscale in Italia. Il certificato può essere rilasciato presso qualunque ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate e deve indicare espressamente il Paese per il quale viene richiesta la certificazione.

Persone fisiche e giuridiche non residenti in Italia

I soggetti non aventi residenza (persone fisiche) o sede (persone giuridiche) in Italia, entro 48 mesi dal prelevamento dell’imposta, possono presentare istanza di rimborso. Il modello predisposto dalla Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 10.07.2013 deve contenere:

  1. certificato di residenza fiscale rilasciato dal Paese estero
  2. dichiarazione in merito alla sussistenza di una sede o residenza in Italia per la richiesta del rimborso
  3. auto dichiarazioni in merito alla esistenza di altre condizioni

Elenco dei Paesi firmatari di Convenzioni con l’Italia

  • ALBANIA – stipulata a Tirana il 12.12.1994; ratificata con la legge n. 175 del 21.05.1998; in vigore dal 21.12.1999
  • ALGERIA – stipulata ad Algeri il 03.02.1991; ratificata con la legge n. 711 del 14.12.1994; in vigore dal 30.06.1995
  • ARABIA SAUDITA – stipulata a Riad il 13.01.2007; ratificata con la legge n. 159 del 23.10.2009; in vigore dal 01.12.2009
  • ARGENTINA – stipulata a Roma 15.11.1979; ratificata con la legge n. 282 del 27.04.1982; in vigore dal 15.12.1983
  • ARMENIA – stipulata a Roma il 14.06.2002; ratificata con la legge n. 190 del 25.10.2007; in vigore dal 05.05.2008
  • AUSTRALIA – stipulata a Camberra il 14.12.1982; ratificata con la legge n. 292 del 27.05.1985; in vigore dal 05.11.1985
  • AUSTRIA – stipulata a Vienna il 29.06.1981; ratificata con la legge n. 762 del 18.10.1984; in vigore dal 06.04.1985
  • AZERBAIJAN – stipulata a Bakù il 21.07.2004; ratificata con la legge n. 6 del 03.02.2011; in vigore dal 13.08.2011
  • BANGLADESH – stipulata a Roma il 20.03.1990; ratificata con la legge n. 301 del 05.07.1995; in vigore dal 07.07.1996
  • BARBADOS – stipulata a Barbados il 24.08.2015; ratificata con la legge n. 84 del 16.05.2017; in vigore dal 17.10.2017
  • BELGIO – stipulata a Roma il 29.04.1983; ratificata con la legge n. 148 del 03.04.1989; in vigore dal 29.07.1989
  • BIELORUSSIA – stipulata a Minsk il 11.08.2005; ratificata con la legge n. 74 del 29.05.2009; in vigore dal 30.11.2009
  • BRASILE – stipulata a Roma il 03.10.1978; ratificata con la legge n. 844 del 29.11.1980; in vigore dal 24.04.1981
  • BULGARIA – stipulata a Sofia il 21.09.1988; ratificata con la legge n. 389 del 29.11.1990; in vigore dal 10.06.1991
  • CANADA – stipulata a Ottawa il 03.06.2002; ratificata con la legge n. 42 del 24.03.2011 ; in vigore dal 25.11.2011
  • CILE – stipulata a Santiago il 23.10.2015; ratificata con la legge n. 212 del 03.11.2016; in vigore dal 20.12.2016
  • CINA – stipulata a Pechino il 31.10.1986; ratificata con la legge n. 376 del 31.10.1989; in vigore dal 13.12.1990
  • CIPRO – stipulata a Nicosia il 24.04.1974; ratificata con la legge n. 564 del 10.07.1982; in vigore dal 09.06.1983
  • CONGO – stipulata a Brazzaville il 15.10.2003; ratificata con la legge n. 288 del 30.12.2005; in vigore dal 26.06.2014
  • COREA DEL SUD – stipulata a Seul il 10.01.1989; ratificata con la legge n. 199 del 10.02.1992; in vigore dal 14.07.1992
  • COSTA D’AVORIO – stipulata a Abidjan il 30.07.1982; ratificata con la legge n. 293 del 27.05.1985; in vigore dal 15.05.1987
  • CROAZIA – stipulata a Roma il 20.10.1999; ratificata con la legge n. 75 del 29.05.2009; in vigore dal 15.09.2009
  • DANIMARCA – stipulata a Copenaghen il 05.05.1999; ratificata con la legge n. 170 del 11.07.2002; in vigore dal 27.01.2003
  • ECUADOR – stipulata a Quito il 23.05.1984; ratificata con la legge n. 377 del 31.10.1989; in vigore dal 01.02.1990
  • EGITTO – stipulata a Roma il 07.05.1979; ratificata con la legge n. 387 del 25.05.1981; in vigore dal 28.04.1982
  • EMIRATI ARABI UNITI – stipulata a Abu Dhabi il 22.01.1995; ratificata con la legge n. 309 del 28.08.1997; in vigore dal 05.11.1997
  • ESTONIA – stipulata a Tallinn il 20.03.1997; ratificata con la legge n. 427 del 19.10.1999; in vigore dal 22.02.2000
  • ETIOPIA – stipulata a Roma il 08.04.1997; ratificata con la legge n. 242 del 19.08.2003; in vigore dal 09.08.2005
  • FEDERAZIONE RUSSA – stipulata a Roma il 09.04.1996; ratificata con la legge n. 370 del 09.10.1997; in vigore dal 30.11.1998
  • FILIPPINE – stipulata a Roma il 05.12.1980; ratificata con la legge n. 312 del 28.08.1989; in vigore dal 15.06.1990
  • FINLANDIA – stipulata a Helsinki il 12.06.1981; ratificata con la legge n. 38 del 25.01.1983; in vigore dal 23.10.1983
  • FRANCIA – stipulata a Venezia il 05.10.1989; ratificata con la legge n. 20 del 07.01.1992; in vigore dal 01.05.1992
  • GEORGIA – stipulata a Roma il 31.10.2000; ratificata con la legge n. 205 del 11.07.2003; in vigore dal 19.02.2004
  • GERMANIA – stipulata a Bonn il 18.10.1989; ratificata con la legge n. 459 del 24.11.1992; in vigore dal 26.12.1992
  • GHANA – stipulata a Accra il 19.02.2004; ratificata con la legge n. 48 del 06.02.2006; in vigore dal 5.07.2006
  • GIAPPONE – stipulata a Tokyo il 20.03.1969; ratificata con la legge n. 855 del 18.12.1972; in vigore dal 17.03.1973
  • GIORDANIA – stipulata a Amman il 16.03.2004; ratificata con la legge n. 160 del 23.10.2009; in vigore dal 10.05.2010
  • GRECIA – stipulata a Atene il 03.09.1987; ratificata con la legge n. 445 del 30.12.1989; in vigore dal 20.09.1991
  • HONG KONG – stipulata a Hong Kong il 14.01.2013; ratificata con la legge n. 96 del 18.06.2015; in vigore dal 10.08.2015
  • INDIA – stipulata a New Delhi il 19.02.1993; ratificata con la legge n. 319 del 14.07.1995; in vigore dal 23.11.1995
  • INDONESIA – stipulata a Giacarta il 18.02.1990; ratificata con la legge n. 707 del 14.12.1994; in vigore dal 02.09.1995
  • IRLANDA – stipulata a Dublino il 11.06.1971; ratificata con la legge n. 583 del 09.10.1974; in vigore dal 14.02.1975
  • ISLANDA – stipulata a Roma il 10.09.2002; ratificata con la legge n. 138 del 04.08.2008; in vigore dal 14.10.2008
  • ISRAELE – stipulata a Roma il 08.09.1995; ratificata con la legge n. 371 del 09.10.1997; in vigore dal 06.08.1998
  • JUGOSLAVIA EX – stipulata a Belgrado il 24.02.1982; ratificata con la legge n. 974 del 18.12.1984; in vigore dal 03.07.1985
  • KAZAKHISTAN – stipulata a Roma il 22.09.1994; ratificata con la legge n. 174 del 12.03.1996; in vigore dal 26.02.1997
  • KUWAIT – stipulata a Roma il 17.12.1987; ratificata con la legge n. 53 del 07.01.1992; in vigore dal 11.01.1993
  • LETTONIA – stipulata a Riga il 21.05.1997; ratificata con la legge n. 73 del 18.03.2008; in vigore dal 16.06.2008
  • LIBANO – stipulata a Beirut il 22.11.2000; ratificata con la legge n. 87 del 03.06.2011; in vigore dal 21.11.2011
  • LITUANIA – stipulata a Vilnius il 04.04.1996; ratificata con la legge n. 31 del 09.02.1999; in vigore dal 03.06.1999
  • LUSSEMBURGO – stipulata a Lussemburgo il 03.06.1981; ratificata con la legge n. 747 del 14.08.1982; in vigore dal 04.02.1983
  • MACEDONIA – stipulata a Roma il 20.12.1996; ratificata con la legge n. 482 del 19.10.1999; in vigore dal 08.06.2000
  • MALAYSIA – stipulata a Kuala Lumpur il 28.01.1984; ratificata con la legge n. 607 del 14.10.1985; in vigore dal 18.04.1986
  • MALTA – stipulata a La Valletta il 16.07.1981; ratificata con la legge n. 304 del 02.05.1983; in vigore dal 08.05.1985
  • MAROCCO – stipulata a Rabat il 07.06.1972; ratificata con la legge n. 504 del 05.08.1981; in vigore dal 10.03.1983
  • MAURITIUS – stipulata a Port Louis il 09.03.1990; ratificata con la legge n. 712 del 14.12.1994; in vigore dal 28.04.1995
  • MESSICO – stipulata a Roma il 08.07.1991; ratificata con la legge n. 710 del 14.12.1994; in vigore dal 12.03.1995
  • MOLDOVA – stipulata a Roma il 03.07.2002; ratificata con la legge n. 8 del 03.02.2011; in vigore dal 14.07.2011
  • MOZAMBICO – stipulata a Maputo il 14.12.1998; ratificata con la legge n. 110 del 23.04.2003; in vigore dal 06.08.2004
  • NORVEGIA – stipulata a Roma il 17.06.1985; ratificata con la legge n.108 del 02.03.1987; in vigore dal 25.05.1987
  • NUOVA ZELANDA – stipulata a Roma il 06.12.1979; ratificata con la legge n. 566 del 10.07.1982; in vigore dal 23.03.1983
  • OMAN – stipulata a Mascate il 06.05.1998; ratificata con la legge n. 50 del 11.03.2002; in vigore dal 22.10.2002
  • PAESI BASSI – stipulata a L’Aja il 08.05.1990; ratificata con la legge n. 305 del 26.07.1993; in vigore dal 03.10.1993
  • PAKISTAN – stipulata a Roma il 22.06.1984; ratificata con la legge n. 313 del 28.08.1989; in vigore dal 27.02.1992
  • PANAMA – stipulata a Roma il 30.12.2010; ratificata con la legge n. 208 del 03.11.2016; in vigore dal 01.06.2017
  • POLONIA – stipulata a Roma il 21.06.1985; ratificata con la legge n. 97 del 21.02.1989; in vigore dal 26.09.1989
  • PORTOGALLO – stipulata a Roma il 14.05.1980; ratificata con la legge n. 562 del 10.07.1982; in vigore dal 15.01.1983
  • QATAR – stipulata a Doha il 15.10.2002; ratificata con la legge n. 118 del 02.07.2010; in vigore dal 07.02.2011
  • REGNO UNITO – stipulata a Pallanza il 21.10.1988; ratificata con la legge n. 329 del 05.11.1990; in vigore dal 31.12.1990
  • REPUBBLICA CECA – stipulata a Praga il 05.05.1981; ratificata con la legge n. 303 del 02.05.1983; in vigore dal 26.06.1984
  • REPUBBLICA SLOVACCA – stipulata a Praga il 05.05.1981; ratificata con la legge n. 303 del 02.05.1983; in vigore dal 26.06.1984
  • ROMANIA – stipulata a Riga il 25.04.2015; ratificata con la legge n. 78 del 16.05.2017; in vigore dal 25.09.2017
  • SAN MARINO – stipulata a Roma il 21.03.2002; ratificata con la legge n. 88 del 19.07.2013; in vigore dal 03.10.2013
  • SENEGAL – stipulata a Roma il 20.07.1998; ratificata con la legge n. 417 del 20.12.2000; in vigore dal 24.10.2001
  • SINGAPORE – stipulata a Singapore il 29.01.1977; ratificata con la legge n. 575 del 26.07.1978; in vigore dal 12.01.1979
  • SIRIA – stipulata a Damasco il 23.11.2000; ratificata con la legge n. 130 del 28.04.2004; in vigore dal 15.01.2007
  • SLOVENIA – stipulata a Lubiana il 11.09.2001; ratificata con la legge n. 76 del 29.05.2009; in vigore dal 12.01.2010
  • SPAGNA – stipulata a Roma il 08.09.1977; ratificata con la legge n. 663 del 29.09.1980; in vigore dal 24.11.1980
  • SRI LANKA – stipulata a Colombo il 28.03.1984; ratificata con la legge n. 314 del 28.08.1989; in vigore dal 09.05.1991
  • STATI UNITI D’AMERICA – stipulata a Washington il 25.08.1999; ratificata con la legge n. 20 del 03.03.2009; in vigore dal 16.12.2009
  • SUD AFRICA – stipulata a Roma il 16.11.1995; ratificata con la legge n. 473 del 15.12.1998; in vigore dal 02.03.1999
  • SVEZIA – stipulata a Roma il 06.03.1980; ratificata con la legge n. 439 del 04.06.1982; in vigore dal 05.07.1983
  • SVIZZERA – stipulata a Roma il 09.03.1976; ratificata con la legge n. 943 del 23.12.1978; in vigore dal 27.03.1979
  • TANZANIA – stipulata a Dar es Salam il 07.03.1973; ratificata con la legge n. 667 del 07.10.1981; in vigore dal 06.05.1983
  • THAILANDIA – stipulata a Bangkok il 22.12.1977; ratificata con la legge n. 202 del 02.04.1980; in vigore dal 31.05.1980
  • TRINIDAD E TOBAGO – stipulata a Port of Spain il 26.03.1971; ratificata con la legge n. 167 del 20.03.1973; in vigore dal 19.04.1974
  • TUNISIA – stipulata a Tunisi il 16.05.1979; ratificata con la legge n. 388 del 25.05.1981; in vigore dal 17.09.1981
  • TURCHIA – stipulata a Ankara il 27.07.1990; ratificata con la legge n. 195 del 07.06.1993; in vigore dal 01.12.1993
  • UCRAINA – stipulata a Kiev il 26.02.1997; ratificata con la legge n. 169 del 11.07.2002; in vigore dal 25.02.2003
  • UGANDA – stipulata a Kampala il 06.10.2000; ratificata con la legge n. 18 del 10.02.2005; in vigore dal 18.11.2005
  • UNGHERIA – stipulata a Budapest il 16.05.1977; ratificata con la legge n. 509 del 23.07.1980; in vigore dal 01.12.1980
  • UNIONE SOVIETICA EX – stipulata a Roma il 26.02.1985; ratificata con la legge n. 311 del 19.07.1988; in vigore dal 30.07.1989
  • UZBEKISTAN – stipulata a Roma il 21.11.2000; ratificata con la legge n. 22 del 10.01.2004; in vigore dal 26.05.2004
  • VENEZUELA – stipulata a Roma il 05.06.1990; ratificata con la legge n. 200 del 10.02.1992; in vigore dal 14.09.1996
  • VIETNAM – stipulata a Hanoi il 26.11.1996; ratificata con la legge n. 474 del 15.13.1998; in vigore dal 22.02.1999
  • ZAMBIA – stipulata a Lusaka il 27.10.1972; ratificata con la legge n. 286 del 27.04.1982; in vigore dal 30.03.1990.
Fonte: Ministero Economia e Finanze - Agenzia delle Entrate


 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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