Contratto di affitto e comunicazione all’amministratore di condominio

Contratto di affitto e comunicazione all’amministratore di condominio

Entro quando tempo il contratto di affitto va comunicato all’amministratore di condominio? Ecco le ultime disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016.

Anche le regole dell’anagrafe condominiale sono state interessate dalla Legge di Stabilità, che ha previsto delle novità a riguardo soprattutto per quanto riguarda le locazioni abitative.

Comunicazione del contratto di affitto all’Amministratore di Condominio

La legge 208/2015 ha modificato modificato l’art. 13 della l. n. 431/1998, che ora pone a carico esclusivo del locatore due obblighi:

  • provvedere alla registrazione del contratto di affitto nel termine perentorio di trenta giorni
  • darne “documentata comunicazione”, nei successivi 60 giorni, sia al conduttore che all’amministratore del condominio, “anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale.

Obblighi dell’Amministratore di Condominio

L’amministratore è infatti tenuto a curare il registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio (articolo 1130, n°6).

La legge prevede inoltre che ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore di condominio in forma scritta entro sessanta giorni, disponendo che in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, sia l’amministratore stesso ad attivarsi per acquisire le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Per cui la novità di comunicare l’avvenuta registrazione del contratto e, consequenzialmente, i dati anagrafici relativi ai conduttori, com’è evidente, è funzionale agli obblighi di tenuta del registro condominiale, agevolando l’amministratore nel suo compito di censimento e aggiornamento dei dati.

Locazioni di breve durata

Cosa succede invece nel caso di locazioni di breve durata, cioè di affitti transitori più brevi dell’ordinario 4+4 o di svolgimento di attività di bed&breakfast nel condominio?

In tal senso, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per il quale l’assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice civile e non può porre limitazioni al diritto di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio.

Di conseguenza, in assenza di comportamenti illegittimi da parte del condomino e dei suoi ospiti, l’amministratore non ha un grosso margine di manovra e può chiedere, in forza dei propri poteri “conservativi”, al condomino:

  • di fornire chiarimenti sull’attività svolta all’interno dei locali, anche ai fini dei propri obblighi di tenuta del registro di anagrafe condominiale, che deve contenere anche le generalità dei titolari di diritti personali di godimento sul bene, ossia degli inquilini
  • di rispettare il regolamento di condominio
  • di usufruire delle parti comuni senza modificare l’uso cui sono destinate, senza recare danni alle strutture e senza limitare la possibilità di farne parimenti uso spettante agli altri condomini.

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Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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