Condominio senza regolamento: quando non c’è?

Condominio senza regolamento: quando non c’è?

Il regolamento condominiale ha la funzione di garantire una convivenza pacifica tra chi abita nello stesso edificio. Ma cosa succede se un condominio è senza regolamento? Continua a leggere il nostro articolo per scoprirlo.

INDICE:

  1. Il regolamento di condominio è obbligatorio?
  2. Come faccio a sapere i millesimi del mio appartamento?
  3. Quali tipologie di regolamento condominiale esistono?
  4. Chi decide il regolamento condominiale?
  5. Quando non c’è un regolamento di condominio?

Il regolamento di condominio è obbligatorio?

Secondo l’articolo 1138 del Codice Civile, si prevede un regolamento condominiale quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci. Questo significa che, al di sotto di dieci condomini, il regolamento non è obbligatorio. La sua funzione è quella di elencare le norme sull’uso delle cose comuni e alla ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi di ciascun condomino. Oltre a ciò, il regolamento contiene le tabelle millesimali, ossia lo strumento in base al quale si suddividono le spese.

Il regolamento, inoltre, di norma può porre limiti all’uso soltanto delle parti comuni dell’edificio e non dei singoli appartamenti. Eccezion fatta in caso di unanimità tra i condomini, che si può raggiungere in due modi: con il regolamento assembleare o con quello contrattuale.

Come faccio a sapere i millesimi del mio appartamento?

Le tabelle millesimali vengono redatte da un tecnico specializzato come un geometra o un architetto. Per calcolare i millesimi, costui deve procurarsi la misura di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio consultando i seguenti documenti ottenibili online su VisureItalia:

Planimetria catastale onlineRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Planimetria catastale online
Elaborato planimetrico catastaleRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Elaborato planimetrico catastale
Estratto di mappa catastaleRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Estratto di mappa catastale

Il tecnico specializzato, in seguito, applicherà ai dati oggettivi dei coefficienti correttivi (o di riduzione), per attribuire a ciascuna caratteristica delle singole unità il giusto peso.

Quali tipologie di regolamento condominiale esistono?

Vediamo più nel dettaglio cosa sono esattamente queste due tipologie di regolamento.

Il regolamento assembleare si approva durante l’assemblea e richiede il voto favorevole della maggioranza, a condizione che abbiano almeno la metà dei millesimi dell’edificio. Questo significa che, se non si raggiunge l’unanimità dei condomini, non si possa porre limiti all’utilizzo degli appartamenti individuale.

Il regolamento contrattuale, invece, viene redatto dall’originario costruttore dell’edificio e approvato singolarmente dagli acquirenti degli appartamenti all’atto del rogito. Quindi si accetta nel corso di un’assemblea, ma in momenti distinti nel tempo e richiede l’unanimità dei condomini. In questo caso, proprio perché approvato all’unanimità, può agire anche nelle proprietà individuali.

Chi decide il regolamento condominiale?

Il regolamento viene stabilito dall’assemblea anche su iniziativa di uno solo dei condomini. Ad ognuno di loro, inoltre, è concesso di partecipare in modo attivo alla stesura del regolamento, disapprovando oppure approvando le regole che proposte dall’amministratore, in un confronto costante e garantendo un dialogo su tutte le questioni.

Quando si giunge ad un accordo, poi, il regolamento si approva con una delibera dell’assemblea a maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Se alcuni condomini non concordano con la delibera, si sono astenuti oppure erano assenti alla seduta, potranno proporre l’impugnazione della delibera.

Leggi anche >> Trascrizione regolamento di condominio: quando è possibile?

Quando non c’è un regolamento di condominio? 

Se in un condominio manca il regolamento, bisogna seguire le regole contenute negli articoli che vanno dal 1117 al 1139 e dal 61 al 72 del Codice Civile e delle sue disposizioni che disciplinano in generale la vita condominiale relativa alle parti comuni. Nel condominio senza regolamento, comunque, il primo problema da affrontare è come determinare i millesimi di proprietà. Tramite questi, infatti, si stabilisce quanto conta il voto in assemblea di ogni condomino e come vanno suddivise le spese per la gestione delle parti comuni.

L’articolo 68 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile prevede che, dove non è precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136, il valore proporzionale di ogni unità immobiliare si esprime in millesimi nella tabella allegata al regolamento di condominio. Quando si accertano i valori, inoltre, non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e nemmeno dello stato di manutenzione delle unità prese singolarmente.

Se manca la tabella millesimale, poi, si può richiedere ad un perito di stilarla anche se, comunque, i millesimi devono essere accettati da tutti i condomini. Se questi ultimi si trovano in disaccordo, si può ricorrere al giudice che si occuperà in prima persona di nominare un perito.

Leggi anche >> Millesimi condominiali necessari per l’approvazione di lavori straordinari

 

Content Marketing Specialist

Ho conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e un Master in Digital Marketing. Attualmente ricopro il ruolo di Content Marketing Specialist presso VisureItalia® e aiuto i lettori del blog SmartFocus a restare sempre aggiornati sulle novità in ambito fiscale, tributario ed economico.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

60 commenti per "Condominio senza regolamento: quando non c’è?"

  • Giuseppe ha detto:

    Vivo in un condominio di 10 condomini e” stato redatto e accettato un regolamento condominiale, anche se non obbligatorio e comunque vincolante? L’amministratore puo’ agire per eventuali violazioni?. Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Giuseppe, se è stato redatto e accettato un regolamento condominiale, anche se non obbligatorio, questo si considera comunque vincolante per tutti i condomini. L’amministratore ha quindi il diritto di agire contro eventuali violazioni del regolamento, potendo intraprendere le opportune azioni per far rispettare le disposizioni stabilite. Cordiali saluti.

  • Esther Melani ha detto:

    Vivo in un piccolissimo condominio di 4 famiglie,io ci vivo tutto l’anno gli altri poche settimane all’anno essendo seconde case estive,io nella mia proprietà c’è una locazione turistica,ora ho un problema di infiltrazioni d’acqua di fogna per tubi vecchi e uno esterno del WC mi passa davanti la cucina e ci sono cattivi odori e acqua che entra in casa sto al piano terra,ora stanno accampando scuse,raccontano di cose chE non stanno ne in cielo ne in terra,io ho pure problemi di salute….ora nel mio spazio esterno vogliono proibirmi di lettere dei fiori con un arco in ferro un tavolo con le sedie dei fiori e un piccolo barbecue….che metterei sulla mia proprietà possono farlo?ho dipinto il portone e lo sistemato perche era tutto rovinato…e ho fatto un po di manutenzione leggera ora hanno da replicare che ho sbagliato…e cercano di tutto per farmi andare via dalla mia proprietà che prima di me non c’era problemi e si la casa era vuota non ci stava nessuno…come posso proteggere i miei diritti?

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Esther, ha il diritto di utilizzare il suo spazio esterno purché rispetti le normative locali e condominiali. Per quanto riguarda la manutenzione e le modifiche che ha effettuato, le consigliamo di consultare il regolamento condominiale per evitare controversie. Infine, potrebbe essere utile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto condominiale per ottenere una consulenza dettagliata su come tutelare i suoi diritti. Cordiali saluti.

  • ORAZIO DE ANGELIS ha detto:

    Abito in un condominio con più di 10 immobili precisamente 18 divise in due plessi( 9+9) ma unico condominio. Ho comprato da circa 2 anni l’immobile nel sopracitato condominio, ho richiesto il regolamento di condominio ma l’amministratore asserisce che non esiste, In una assemblea ho richiesto di fare questo regolamento condominiale per vivere è garantire una convivenza pacifica, qualcuno però non è d’accordo. Cosa devo fare? Mi dicono che obbligatorio per legge, che art. del codice civile lo prevede, grazie, in attesa di un vostro riscontro cordiali saluti. De Angelis

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Orazio, confermiamo che l’art. 1138 Codice Civile prevede che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento. Le suggeriamo di prendere visione da quanto previsto da tale disposizione di legge. Cordiali saluti.

  • Andrea ha detto:

    Buongiorno,
    Mi chiamo Andrea abito in un condominio non amministrato e senza regolamento di 7 condomini. Un proprietario ha ristrutturato casa ed ha installato delle finestre e tapparelle di colore completamente diverso (bianco)da quelle del palazzo (marroncine) arrecando un colpo d’occhio disturbante alla facciata. Questa scelta non mi era stata chiaramente palesata, nemmeno agli altri abitanti, nemmeno una richiesta scritta. Il condomino coinvolto dichiara che ha avuto diritto di farlo in assenza del regolamento. È vero? Cosa possiamo fare a questo punto che ha già completato il lavoro? Grazie spero di essere stato chiaro

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Andrea, la situazione esposta è un caso molto particolare. Per avere un quadro completo riguardo la sua gestione è necessario rivolgersi ad un legale esperto in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Franco Tarantino ha detto:

    Buongiorno, facente parte di un condominio composto dà 5 condomini, non esiste regolamento condominiale, essendoci stata una perdita per ca 7/8 anni che finiva nel garage di mia proprietà dopo ripetuti avvisi è stata riparata, la colonna acque chiare serviva inizialmente 3 appartamenti ora 2 unità si sono staccate senza preavviso di assemblea e dicono che non spetta loro la manutenzione. In assemblea, hanno detto noi ci siamo staccati e non ci spetta pagare. Come devo comportarmi ? Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Franco, ci dispiace non poterle essere d’aiuto ma trattandosi di una casistica molto specifica rispetto alla trattazione del presente articolo, è consigliabile confrontarsi con un legale esperto in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Franca Casini ha detto:

    Condominio di 9 condomini , giardino condominiale si può proibire ai padroni dei cani di far fare i bisogni dei loro cani in giardino essendo frequentato da bambini di inquilini?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Franca, chiunque consenta che il proprio animale domestico depositi escrementi nelle parti comuni del condominio può essere riconosciuto colpevole del reato di imbrattamento della cosa altrui (art. 639 del Codice Penale). Se non dovesse raggiungere un accordo in via bonaria con i condomini che non puliscono, quindi, le suggeriamo di rivolgersi ad un legale esperto di diritto condominiale che possa indicarle come procedere per tutelare i suoi interessi. Cordiali saluti.

  • Goffredo ha detto:

    buongiorno ho un problema sulle parti comuni di un condominio formato da 6 condomini.Nello specifico un lastrico (tetto Garage)
    non cè un regolamento condominiale. ma ho la planimetria catastale
    dove vi è L elenco dei subalterni assegnati, il mio subalterno non ne fa parte
    Posso ritenermi escluso a partecipare alle spese comuni del lastrico non avendo garage?
    saluti

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Goffredo, trattandosi di una costruzione a parte, di cui non risulta proprietario, potrebbe ritenersi escluso. Cordiali saluti.

  • Gervasio Gaetano ha detto:

    Ho trovato risposte su alcune cose che disconoscevo atte a superare alcune defezioni con altri condomini. Grazie

  • azzurra ha detto:

    Salve,
    vivo (affitto) al piano terra di un palazzo in cui vivono 3 famiglie (compresa io) e non abbiamo il condominio. Le grondaie del palazzo sono bucate e rovinate, quando piove sul giardino e avanti al portone di casa si allaga tutto. I canali di scolo perimetrale al palazzo sono tutti rotto e l’acqua mi scorre sul muro di casa. Ho sollecitato il propretario di casa da due anni, ho fatto venire un perito per farmi valutare l’affitto che versavo e ho abbassato il canone tramite l’agenzia immobiliare, ma il proprietario continua a dirmi che le due famiglie sopra di me non ne vogliono sapere niente di aggiustare tutti insieme grondaie e canali. è possibile che non si può fare niente per risolvere questa situazione di disagio? Essendo elementi necessari per il palazzo le altre famiglie possono rifiutarsi di collaborare? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Azzurra, poiché le altre famiglie si rifiutano di collaborare per risolvere la situazione di disagio che sta vivendo, le consigliamo di affidarsi ad un legale specializzato in diritto condominiale che possa indicarle come procedere per far valere i suoi diritti. Cordiali saluti.

  • Luigi ha detto:

    Buonasera, la palazzina dove abito in origine era composta da 4 appartamenti di uguale metratura (2al piano terra con ingresso indipendente + 2 al primo piano con ingresso condominiale + 4 soffitte uguali nel sottotetto appartenenti ad ogni appartamento + uno scantinato comune a tutti. Il contatore condominiale alimenta scale con luce temporizzata + luce scantinato e antenna televisione comune per tutti
    Ultimamente i 2 appartamenti al piano terra sono stati unificati in unico appartamento anche catastalmente facendo diventare la palazzina in 3 unità abitative
    Sono diventato proprietario anche della seconda soffitta ed avendo lo scantinato sempre in comune. Prima di comune accordo la luce condominiale veniva pagata facendo diviso 4 Ora che le unità abitative sono diventate 3 come dobbiamo ripartire la luce condominiale?
    Premetto che le scale del condominio le utilizzo raramente per andare nel sottotetto e principalmente non ci vado mai di sera inoltre per andare nel sottotetto devo passare dallo scantinato che ha un ingresso indipendente ed immette nelle scale condominiali questi perché non ho le chiavi del portone principale che immette nelle scale condominiali
    Un condominio dice che dobbiamo dividere sempre per 4 come in origine, gentilmente chiedo che venga espresso un vostro parere nella ripartizione della luce condominiale ricordando che il mio appartamento al piano terra anche se più grande ha ingresso indipendente e usufruisco delle scale condominiali solo per andare nei 2 locali del sottotetto Cordiali saluti

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Luigi, si tratta di una situazione particolare in quanto ipotizziamo che non abbiate un regolamento di condominio e delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese. Per tal motivo, se non trovate un accordo, è consigliabile confrontarsi con un legale esperto in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Luisa ha detto:

    Salve mi chiamo Luisa,vivo in un condominio con 9 unità immobiliare e 10 proprietari vorrei far costituire un condominio legale ma ci sono 4 condomini che non sono d’accordo; la mia domanda è questa posso chiedere ( tramite un
    avvocato) in tribunale la formazione del condominio e quali documenti si devono presentare?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Luisa, art. 1129 c.c. prevede che qualora i condomini siano più di otto, e se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore possa essere fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini. Per maggiori informazioni le suggeriamo di rivolgersi presso un legale esperto di diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • vincenzo ha detto:

    Due fabbricati hanno in comune solo la corte per la sosta delle auto e le relative tabelle millesimali per per la pulizia.l’illuminazione e la manutenzione del passo carraio ; mentre tutte le altre spese sono stabilite da tabelle millesimali specifiche per ogni fabbricato avendo gli stessi diverso numero di unità immobiliari.
    Per preparare il Regolamento condominiale assembleare posto che i due fabbricati hanno caratteristiche simili ma non uguali devono deliberare tutti i condomini o per ogni fabbricato i condomini che ne fanno parte

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Vincenzo, la situazione che ci espone è molto articolata. In questi casi è consigliabile confrontarsi direttamente con il proprio amministratore di condominio. Cordiali saluti.

  • ortu Anna Maria ha detto:

    Buonasera
    Abito in una palazzina popolare area
    Con 6condomini
    Possono eleggere un amministratore?
    E area può farlo al posto dei condomini visto che siamo in 6?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Anna Maria, per questa tipologia di informazione le suggeriamo di contattare direttamente l’Ufficio Area dell’unità territoriale competente. Cordiali saluti.

  • Francesco ha detto:

    Domanda sulla spartizione delle spese dello spurgo.
    Il “condominio” senza regolamento, consiste in 5 proprietari dove a piano terra c’è un parrucchiere, al primo piano due uffici tecnici (ragioniere e geometra) e sopra due abitazioni civili.
    Le fogne sono negli spazi del parruchiere.
    Data la natura dell’esercizio commerciale, si deve fare la pulizia ogni anno? Il parrucchiere avendo un consumo maggiore di acuqa e sicuramente usando in modo prevalente questo bene in comune, può pagare di più?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Francesco, non vi è un termine predefinito per la pulizia delle fogne e non riteniamo che il parrucchiere che esercita al piano terra debba pagare di più. L’art. 1123 c.c., infatti, prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio […] sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Cordiali saluti.

  • Andrea ha detto:

    Salve vivo in una quadrifamigliare suddivise entrambe piano terra e primo piano e divise 2 a destra e 2 sinistra da una generosa scala. Anche i parcheggi sono divisi anche se non assegnati di conseguenza. La mia sfortuna che l’inquilino dalla mia parte nonostante i ripetuti avvisi verbali fa quello che vuole ! Adesso si è permesso addirittura di tagliare la rete che delinea il suo giardino dai garage (quindi facente parte comune) e mi istruisce il passaggio al mio garage parcheggiando L auto di fronte al suo ( anche quella parte comune) a chi devo rivolgermi per fargli rispettare queste regole? Oltretutto la facciata del mio garage si affaccia all interno del suo giardino e ci continua ad appoggiare la qualunque rovinando la facciata … questa è parte mia o essendo nel suo giardino rimane sua e può appenderci quello che vuole ? Ah dimenticavo anche che più di un anno fa ha provato a fissarsi sotto il mio balcone con una scossalina creandomi un danno al rivestimento… come faccio a farglielo pagare visto continua a fare finta di niente ? L amministratore non lo vuole nessuno perché sono solo io ad avere problemi ( e non pochi come potete intuire) a chi devo rivolgermi quindi ?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Andrea, considerato l’atteggiamento poco collaborativo dell’inquilino, le suggeriamo di far presente la situazione al locatore, ovvero al proprietario dell’appartamento. Cordiali saluti.

  • Romy ha detto:

    Buongiorno :ho un appartamento a piano terra con entrata dal portone condominiale di 6appartamenti ,non usando il terrazzino sono dovuto alla pulizia delle scale dei piani superiori? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Romy, l’art. 1124 del Codice Civile stabilisce in merito alla spese relativa alle spese che questa venga ripartita tra i proprietari delle unità immobiliari per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Cordiali saluti.

  • Giulio ha detto:

    Salve ho un’attività commerciale al piano terra, e sopra un’altro appartamento di civile abitazione di mio fratello. Tutti e due abbiamo ricevuto come donazione questi immobili dai nostri genitori. Abbiamo in comune le scale che portano al terrazzo, dove ci sono due stanze che vengono usate come magazzino occupati all’80% da sue cose e al 20% dalle mie, e lo scarico delle acque nere. Ora lui sta rifacendo tutto il bagno principale ed in più ne sta facendo un’altro in camera da letto. Io per tutelarmi negli scarichi avevo chiesto di fare una carta scritta dove di comune accordo, per i tempi a venire per qualsiasi problema alla linea di scarico principale, le spese di eventuali interventi sarebbero state suddivise al 50%. Invece lui mi dice che avendo una attività commerciale devono essere suddivise per 1/3 a suo carico e per 2/3 a mio carico. Dimenticavo nella scala superando il suo pianerottolo il resto viene usata come sgabuzzino con la presenza di qualsiasi cosa, pellet, bidoni di olio,una piccola scaffalatura con l’impossibile e l’inimmagginabile. Sempre nel terrazzo c’è un piccolo locale adibito a caldaia dove lui si è portato l’acqua e si è fatto una doccia, sempre nel terrazzo si è messo l’unità esterna de condizionatore posto nel suo appartamento. Dopo tutte queste sue forzature lo cosa mi sta dando molto fastidio. Come mi devo comportare, è giusto che per le spese lui 1/3ed io 2/3, poi tutte le altre cose che ha fatto sono in regola con le leggi vigenti.
    Vi prego datemi una soluzione a questi miei problemi. Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giulio, sulla base di quale normativa Suo fratello afferma che la ripartizione debba avvenire in questo modo? L’art. 1123 c.c prevede che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio […] sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Non si viene fatta alcuna distinzione in base all’uso degli immobili, abitativo o commerciale. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale per far chiarezza sulla situazione. Cordiali saluti.

  • Amedeo ha detto:

    Buongiorno, in una corte comune, sprovvista di opportuno regolamnto che indichi aree di parcheggio e di transito, può essere intimato di non parcheggiare l’auto in un determinato punto (per pura presa di posizione), nonostante l’auto non sia di ostacolo alcuno al transito veicolare? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Amedeo, non è chiaro da chi giunga tale intimidazione. Si tratta della maggioranza dei condomini o dal singolo? Cordiali saluti.

  • Giancarlo ha detto:

    Buongiorno, proprietario di un appartamento al 2°piano di una casa a 2 piani: siamo 4 famiglie. Il tremendo temporale del giorno(notte) 8 settembre 2022 mi ha causato danni con infiltrazioni in cucina, bagno e anticamera stanze: non essendoci un regolamento condominiale le spese per la manutenzione del tetto sono tutte a mio carico? Grazie e cordiali saluti.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giancarlo, l’art. 1117 del codice civile prevede che il tetto sia oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, a meno che non risulti il contrario da un titolo. Quest’ultimo può essere, ad esempio, il regolamento contrattuale, che nel vostro caso non è presente, oppure il complesso degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari. Le suggeriamo di verificare, quindi, quest’ultimi.
      Nel caso si trattasse di una parte condominiale, art. 1123 del codice civile, stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio siano sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Cordiali saluti.

  • Vinicio ha detto:

    Buongiorno, vivo in un palazzo di 4 appartamenti. 3 condomini vogliono regolamento e 1 no. serve maggioranza assoluta per averlo visto che non è obbligatorio?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Vinicio, il regolamento assembleare richiede il voto favorevole della maggioranza, a condizione che abbiano almeno la metà dei millesimi dell’edificio. Cordiali saluti.

  • Marco ha detto:

    Salve, puo, l’amministratore, intimare il rispetto delle regole comunali sulle distanze delle siepi dal confine, solo a me che sono conduttore di un appartamento pian terreno provvisto di giardino privato, e ignorare totalmente le stesse regole per altre proprieta’ adiacenti al condominio ma esterne al condominio stesso?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marco, le altre proprietà di cui parla fanno parte del condominio? Potrebbe specificare meglio? Grazie.

  • Melina ha detto:

    Nel mio appartamento è apparso un danno alla colonna di scarico, nel ripararla hanno notato che era tutta la colonna danneggiata dal piano superiore al seminterrato. Siccome non esiste in questo condominio un regolamento condominiale, come vengono ripartite le quote? Solo i condomini della colonna o in piccola parte anche tutti i condomini?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Melina, se la colonna di scarico non è al servizio dell’intero condominio, ma solo di un numero limitato di unità immobiliare, allora il bene che non può considerarsi comune. Per tal motivo, la Sua riparazione sarà a carico di chi lo utilizza. Le suggeriamo di confrontarsi con il Suo amministratore di condominio. Cordiali saluti.

  • fabio ha detto:

    Buon giorno siamo 4 condomini senza regolamento scritto nei lavori straordinari nelle nostre assemblea vale maggioranza unita o millesimale oppure deve essere 4 su 4 ?spero abbia capito salve

  • Fabrizia ha detto:

    Buongiorno ,io abito in una palazzina di 5 unità,sopra il mio appartamento c’è una terrazza grande che fa parte dell’attico.La famiglia in questione ,continua a fare correre con monopattini,hanno messo degli elastici per saltare e partite a calcio,non rispettando in nessun modo nessun tipo di orario.Difatti non abbiamo un regolamento.Abbiamo mandato diffida dal legale ,ma loro continuano a oltranza.Noi abbiamo turni al lavoro e riposare diventa impossibile.Cosa fare?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Fabrizia, siamo spiacenti per la situazione di disagio che state vivendo. Le suggeriamo di affidarsi a un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Antonina. Vella ha detto:

    Salve io abito 1 piano la signora del 3 piano mi fa trovare di tutto poi non svuota acqua del condizionatore mi arriva acqua sempre balcone pieno acqua.Mi sono lamentata con la proprietaria ma non risolve niente .cosa posso fare sono disperata

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Antonina, le consigliamo di fare presente la situazione al suo amministratore di condominio e di confrontarsi anche con un legale. Cordiali saluti.

  • Tina ha detto:

    Buongiorno, abito in un condominio di 8 inquilini, il signore che abito sotto di me, alle 5 del mattino inizia a fare rumore, alza tapparelle da sbatterle, fanno lavatrici, sbattono la porta del bagno che è scorrevole e camminano come elefanti…qualche mese fa gli ho detto che il figlio alle 5:30 del mattino faceva un sacco di rumore, sbatteva mobili al muro, sbatteva cose sulla lavatrice, bestemmiava e urlava da matti, lei mi disse che giocava al PC prima della scuola e quando gli ho chiesto di farlo smettere mi ha hanno buttato il bidone della spazzatura sulla macchina ammaccandola e senza dirmi nulla…qualcuno anzi due persone hanno visto che era la signora..come mi devo comportare senza farmi fare danno alle mie cose??

    • Redazione ha detto:

      Gentile Tina, le suggeriamo di fare presente la situazione al suo amministratore di condominio e di confrontarsi anche con un legale. Cordiali saluti.

  • Max ha detto:

    Buon giorno abito in un condominio di sei appartamenti,il mio a piano terra ha un giardino privato vorrei mettere alla recinzione una rete ombreggiante sia per privacy che altri motivi: posso farlo?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Max, se il giardino è di proprietà esclusiva e non vi è alcun titolo contrario, non dovrebbero esserci impedimenti. Cordiali saluti.

  • Youssef ha detto:

    Salve abbiamo io e mia moglie comprato un appartamento in una palazzina di 4 unità 8mesi fa di cui tre unità e di uno solo proprietario, il problema è che lui non è vuole sapere di regolamento e di manutenzione della palazzina, e non avendo L obbligo di mettere un amministratore sta diventando un bel problema

    • Redazione ha detto:

      Gentile Youssef, nel caso non riuscisse a trovare un punto d’incontro con il proprietario degli altri appartamenti, le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per verificare le possibilità a sua disposizione in questa situazione. Cordiali saluti.

  • Alessia Taccini ha detto:

    Buongiorno, vivo in un condominio di 7 famiglie, quindi senza un regolamento, l’inquilino del piano di sopra mi rende la vita impossibile con rumori continui, specialmente la domenica non posso mai riposarmi dopo pranzo dalle urla e dai rumori continui, cosa posso fare? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Alessia, se non riuscisse a risolvere la spiacevole situazione in via bonaria confrontandosi direttamente con l’inquilino del piano di sopra, le suggeriamo di rivolgersi all’amministratore di condominio, qualora fosse presente, e infine di presentare un esposto o una querela ai carabinieri o alla polizia per disturbo della quiete pubblica. Cordiali saluti.

  • Giuseppe ha detto:

    Un condomino fa parte di 22 villette a schiera non avendo un regolamento condominiale può mettere una tenda di versa degli altri è fare una tinteggiatura diversa

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giuseppe, dipende se la facciata rientra tra le parti comuni. Le suggeriamo di confrontarsi con il Suo amministratore di condominio. Cordiali saluti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *