Condominio lavori straordinari senza delibera: il pagamento è dovuto?

Condominio lavori straordinari senza delibera: il pagamento è dovuto?

La Cassazione Civile, sez. II  n. 11463/21 si è espressa recentemente in merito a una vicenda avente ad oggetto la richiesta del pagamento pro quota dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati in condominio senza preventiva delibera assembleare. Vediamo nel dettaglio quanto è stato deciso in merito al pagamento delle pagamento delle spese condominiali straordinarie senza approvazione assemblea.

INDICE:

  1. Il pagamento di spese condominiali straordinarie senza l’approvazione dell’assemblea è dovuto?
  2. Il fatto
  3. La decisione
  4. Conclusione

Il pagamento di spese condominiali straordinarie senza l’approvazione dell’assemblea è dovuto?

Per chiedere il pagamento pro quota dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati senza preventiva delibera assembleare occorre dimostrare la necessità di provvedere con urgenza all’inizio dei lavori.

Questo è quanto previsto dalla Cassazione Civile, sez. II  n. 11463/21. Infatti, il condomino che esegue lavori di manutenzione straordinaria, al fine di chiedere successivamente pro quota altri condomini quanto di spettanza, sarà tenuto a provare il carattere di inderogabile urgenza così come previsto dall’art. 1134 c.c.

Il fatto

La vicenda trae origine da alcuni lavori di manutenzione straordinaria svolti dal proprietario dell’ultimo piano sul tetto di copertura dell’intero edificio, poiché a seguito del suo cattivo stato manutentivo, importanti infiltrazioni d’acqua giungevano fino alla sua abitazione.

Dopo aver effettuato i lavori, questi procedeva con la richiesta di quanto dovuto pro quota dall’altro condomino. Quest’ultimo non provvedeva ad effettuare il versamento di quanto di sua spettanza, ovvero al pagamento della somma di euro 796,20. Per tale motivo, il commissionario dei lavori presentava ricorso per ingiunzione dinanzi al giudice di pace territorialmente competente per l’ottenimento del decreto ingiuntivo.

I motivi espressi, a corredo del predetto ricorso, sono stati i seguenti:

  • Anticipo integrale delle spese relative al rifacimento del tetto dello stabile, divenuto urgente a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche all’interno del proprio appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio;
  • Le infiltrazioni sono avvenute a causa del cattivo stato di manutenzione del tetto e delle gronde.

A sostegno del ricorso, il condomino ricorrente ha allegato:

  • Il computo metrico estimativo dei lavori redatto da un tecnico di fiducia;
  • Le fatture emesse dall’impresa esecutrice;
  • La documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese in funzione dell’utilità comune.

Ricevuta la notifica del decreto, il condomino “moroso” proponeva opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che il ricorrente non aveva fornito adeguata prova circa l’urgenza dei lavori eseguiti per la conservazione della cosa comune così come previsto dall’art. 1134 c.c.

Il condomino che ha intrapreso l’azione di inizio lavori non aveva, infatti, fornito la prova dell’indifferibilità degli stessi. In concreto, non aveva dimostrato la gravità e la diffusione dei fenomeni infiltrativi che si sono manifestati all’interno del proprio appartamento e che hanno reso inderogabili i lavori fatti eseguire.

L’eccezione sollevata dal presunto moroso veniva accolta dal Tribunale adito e il decreto ingiuntivo veniva revocato. Per l’organo giudicante, oggetto di contestazione non è l’opportunità di svolgere i lavori di manutenzione, ma il carattere di urgenza, tale da non poter attendere una eventuale delibera in sede di assemblea condominiale. In questo caso, infatti, non poteva trovare applicazione il dettato normativo dell’art. 1110 c.c., secondo il quale il rimborso delle spese è subordinato alla trascuratezza degli altri comproprietari.

Il condomino che ha effettuato i lavori ha proposto ricorso per Cassazione, avverso la sentenza che ha revocato il precedente decreto ingiuntivo, sulla base di tre motivi:

  1. Applicazione delle norme sul condominio anziché di quelle sulla comunione;
  2. Applicazione erronea dell’art. 1134 c.c., anziché 1110 c.c.;
  3. Omesso esame di un fatto decisivo, ovvero mancata contestazione dell’esecuzione dei lavori in urgenza.

La decisione

I giudici della Suprema Corte di Cassazione, in prima battuta hanno respinto le prime due eccezioni relative al privilegio della normativa relativa alla comunione anziché quella relativa al condominio. Sul punto gli ermellini hanno precisato che: “è sufficiente un frazionamento della proprietà e un collegamento strumentale, materiale o funzionale ai fini dell’applicazione della normativa di carattere condominiale a prescindere dalla formazione del regolamento condominiale o delle tabelle millesimali”.

Con riferimento, alla presunta urgenza dei lavori, come indicato dal terzo ed ultimo motivo di ricorso, i giudici della Cassazione hanno ritenuto non correttamente provato il carattere di urgenza. Ripercorrendo l’excursus istruttorio del precedente grado di giudizio, gli ermellini hanno sottolineato che, sebbene siano stati escussi come testi gli affidatari dell’incarico di manutenzione straordinaria del tetto, questi non hanno fornito alcuna indicazione circa il carattere di inderogabile urgenza.

Conclusione

All’esito della sentenza fin qui esaminata emerge con chiarezza che ai sensi della normativa attualmente in vigore, per poter effettuare lavori di straordinaria manutenzione condominiale e poi richiedere pro quota quanto dovuto dagli altri condomini è necessario essere in possesso di prova idonea atta a dimostrare che il prolungamento dell’attesa fino a successiva delibera assembleare avrebbe comportato un maggior danno.

Avv. Tommaso Gioia

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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14 commenti per "Condominio lavori straordinari senza delibera: il pagamento è dovuto?"

  • Michele Farina ha detto:

    Buongiorno,
    può l’amministratore condominiale decidere autonomamente la riqualificazione del giardino senza autorizzazione assembleare?
    Quali i diritti dei condomini dissenzienti?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Michele, di norma l’amministratore non può decidere in autonomia di erogare le spese per la riqualificazione del giardino senza il consenso dell’assemblea preventivamente dato con delibera di approvazione del bilancio preventivo. Trattandosi di una situazione irregolare, pertanto, è necessario confrontarsi con un legale esperto in diritto condominiale che possa analizzare nel dettaglio la situazione e indicarvi come procedere. Cordiali saluti.

  • Ash ha detto:

    Buongiorno, è stato emesso un verbale dopo un sopralluogo fatto dai vigili del fuoco (chiamati dall’amministratore) per una messa in sicurezza di un tetto dove sotto ci sono solo 2 condomini (palazzo con torrino), l’amministratore ha comunicato in precedenza che debbano pagare tutti i condomini (7 condomini) e solo a lavori finiti (mantovana) ha comunicato che dopo aver consultato un legale dei rappresentanti degli amministratori, dovranno pagare solo i due condomini che ne traggono utilità. E’ un condominio senza regolamento. Può uno dei due condomini fare ricorso e rifiutare il pagamento per mancata comunicazione delle spese (preventivo gonfio) e delle giuste informazioni? E può fare ricorso dicendo che l’art. 11 (picconare parti pericolose) sarebbe stato meglio invece che far arrivare un preventivo con un costo molto alto senza sapere nulla?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, la situazione che lei descritta è molto specifica e complessa, e richiede la consulenza di un legale. È probabile che i condomini coinvolti si rivolgeranno ad un avvocato esperto in diritto condominiale per valutare le opzioni di ricorso e le eventuali azioni legali da intraprendere. Solo un professionista del settore può fornire una valutazione accurata e consigli appropriati sulla base dei dettagli e della documentazione specifica del caso. Cordiali saluti.

  • Luciano ha detto:

    Puo un amministratore condominiale chiedere le nuove quote x anno 2024 senza aver fatto l’assemblea condominiale e approvazione nuovo bilancio?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Luciano, di norma l’amministratore non può decidere da solo di erogare le spese per la manutenzione ordinaria senza il consenso dell’assemblea preventivamente dato con delibera di approvazione del bilancio preventivo. Cordiali saluti.

  • salvatore santoro ha detto:

    Condominio di 4 proprietari.All’assemblea di fine anno (Seconda convoc.) presenti in 2. Uno approva il bilancio l’altro no.
    Il verbale ( Lo scriveva l’amministratore,nominato segretario)
    non viene letto. Ricevuto successivamente tramite i-mael risulta approvato dai presenti. Ho reclamato, ma l’amministratore dice che è stato firmato dal presidente ( L’altro condomino,e dal segretario ( Cioè Lui.)
    Le sembra regolare simile procedura
    Grazie infinite.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Salvatore, sulla base di quanto espone non ci sembra una situazione regolare. Per tale motivo, le suggeriamo di confrontarsi con un legale specializzato in diritto condominiale affinché possa eseguire le verifiche del caso. Cordiali saluti.

  • Roberto ha detto:

    Abbiamo deliberato un lavoro condominiale per il rifacimento dell’intero impianto di scarico la delibera è stata data ad una ditta in assemblea per 120.000 € nel frattempo sono nati disguidi l’amministratore si è dimesso ne è subentrato un altro ed è stata revocata la ditta di prima. Dobbiamo pagare il 25% alla ditta anche se non ha ancora iniziato? Grazie

  • Pietro Tripodi ha detto:

    Nel settembre 2021 è stata deliberata spesa straordinaria per rifacimento balconi per € 25.000, previo versamento della rata straordinaria i lavori effettuati tra ottobre e novembre 2021. Il 22 dicembre l’amministratore invia email richiedendo altra rata a saldo i quanto in corso d’opera l’impresa ha valutato che il costo sarebbe stato di € 50.000 prezzo avvalorato da tecnico. Per usufruire della dettazione viene sollecitato pagamento entro il 31 dicembre. Io ed altri condomini non abbiamo pagato seconda rata; Vi chiedo se l’amministrazione poteva pretendere il saldo, se si in quale misura. Cosa andiamo incontro se non paghiamo? Ci è stato più volte chiesto il pagamento inviando situazione debitoria.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Pietro, trattandosi di una caso specifico, le suggeriamo di confrontarsi con un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Giuseppe Clemente ha detto:

    Un vostro parere. Grazie.
    La maggioranza dei condomini accettano e firmano di propria iniziativa per l’esecuzione di una spesa relativa alla manutenzione straordinaria della recinzione del giardino condominiale, in assenza di una delibera assembleare non essendo stata convocata l’assemblea. Questo ha valore legale anche nei confronti di chi non ha voluto questa spesa? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giuseppe, deve esserci una prova idonea che dimostri che il prolungamento dell’attesa fino a successiva delibera assembleare avrebbe comportato un maggior danno. Cordiali saluti.

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