Come verificare l’avvenuto passaggio di proprietà auto?
Dopo aver acquistato un’auto usata, entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita l’acquirente deve richiedere il passaggio di proprietà dei veicolo con il conseguente rilascio del documento unico a proprio nome che ha sostituito, unificandoli, il certificato di proprietà e il libretto di circolazione. A volte, però, può essere necessario controllare se il passaggio di proprietà sia effettivamente avvenuto in modo corretto. In questo articolo spieghiamo come fare.
INDICE:
Passaggio di proprietà: come funziona?
Se l’acquisto di un veicolo avviene tramite un concessionario, sarà quest’ultimo a occuparsi di tutte le pratiche necessarie. Tuttavia, se la compravendita avviene tra privati, si possono seguire due strade: rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto, sostenendo un costo aggiuntivo, oppure gestire le pratiche in autonomia. Se si sceglie di procedere da soli, è necessario avere a disposizione alcuni documenti essenziali:
- certificato di proprietà cartaceo (CdP) oppure certificato di Proprietà Digitale (CDPD) del mezzo;
- carta di circolazione;
- documento di identità o riconoscimento valido e codice fiscale dell’acquirente. Se l’acquirente è un cittadino extracomunitario, è richiesto il permesso di soggiorno originale;
- documento di identità o riconoscimento valido e codice fiscale del venditore.
Inoltre, sulla dichiarazione unilaterale di vendita (che può essere redatta sul retro del CdP cartaceo o del CDPD) bisogna apporre una firma del venditore, in bollo, autenticata dal Comune o da un ufficio STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) presente sul territorio nazionale.
Il passaggio di proprietà dovrà essere trascritto entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore ed è necessario richiedere presso gli STA il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), in cui sono riportati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo.
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) ha sostituito il documento cartaceo, riducendo il rischio di falsificazione o smarrimento e semplificando i passaggi di proprietà senza costi aggiuntivi. In caso di smarrimento, il CDPD può essere scaricato online gratuitamente.
Come controllare che il passaggio di proprietà sia avvenuto
Per verificare la proprietà di un autoveicolo, di un motociclo o di un rimorchio superiore a 3,5 tonnellate, è possibile richiedere una Visura PRA per targa. Essendo il PRA un Registro Pubblico, chiunque abbia interesse può richiedere e ottenere i dati e le informazioni relativi a qualsiasi veicolo iscritto, basandosi sul numero di targa.
Oltre a verificare se il passaggio di proprietà è stato effettuato, questa visura ACI PRA è utile quando si desidera acquistare un’auto usata e si vuole sapere se il veicolo è libero da fermi amministrativi, ipoteche e altre tipologie di gravami oppure anche in caso di sinistro stradale per risalire al proprietario del mezzo. La visure PRA online, comunque, non hanno valore di certificazione legale poiché prive dei diritti di bollo.
I dati inclusi nella visura PRA per targa sono i seguenti:
- dati del proprietario come nome, cognome, codice fiscale e indirizzo,
- dati del conduttore in caso di leasing;
- stato giuridico attuale: eventuale presenza di ipoteca, gravame, vincolo, fermo amministrativo,
- dati tecnici del veicolo come telaio, cilindrata, marca, modello e valore.
Come richiedere online la visura PRA per targa?
Fai la richiesta della visura di tuo interesse sul sito web di VisureItalia: riceverai il documento direttamente alla tua e-mail!
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura PRA per TargaLe sanzioni in caso di mancata registrazione del passaggio di proprietà
La mancata registrazione al PRA entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita comporta per l’acquirente del veicolo, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 94, commi 4 e 5 del Codice della Strada: una multa da 363 a 1.813 euro e il ritiro del Documento Unico (DU).
Parallelamente, anche il venditore che rimane intestatario dell’auto a causa dell’inadempienza dell’acquirente rischia conseguenze sul piano civile e fiscale. Fino a quando il passaggio di proprietà non viene registrato al PRA, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere di qualsiasi evento legato al suo possesso, come il pagamento del bollo auto, eventuali multe stradali e il risarcimento per danni provocati a cose o persone.
Cosa succede in caso di registrazione tardiva?
Come indicato sul sito web ufficiale dell’ACI, è possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i 60 giorni dall’autentica della firma del venditore, pagando oltre all’importo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al 30% dell’importo dell’IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).
La sanzione del 30% prevista in caso di mancato versamento dell’imposta entro le prescritte scadenze è ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
Ravvedimento operoso
Si può pagare la sanzione in misura ridotta presentando una richiesta di ravvedimento operoso. In tale caso si applica:
- la sanzione IPT del 15% ridotta ad 1/10 per il primo mese di ritardo (pari all’1,5%) e di un ulteriore quindicesimo (pari allo 0,1%) per ciascun giorno di ritardo, se la presentazione della richiesta avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento,
- La sanzione IPT del 15% ridotta all’1,5% con pagamento dopo i primi 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento,
- La sanzione ordinaria IPT del 15% all’1,67% se il pagamento avviene dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine,
- La sanzione IPT del 30% ridotta ad 1/8 (pari al 3,75%) se il pagamento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento ed entro un anno decorrente dalla scadenza del termine per il versamento,
- La sanzione IPT del 30% ridotta ad 1/7 (pari al 4,29%) se il pagamento avviene dopo un anno dalla scadenza del termine ed entro 2 anni decorrente sempre dalla data di scadenza del termine per il versamento,
- La sanzione IPT del 30% ridotta ad 1/6 (pari al 5%) se il pagamento avviene dopo due anni dalla scadenza del termine per il versamento.
Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del ravvedimento, deve avvenire insieme al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell’imposta base, ossia sull’importo IPT senza sanzione.
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