Come si calcolano le tasse di una partita IVA?

Come si calcolano le tasse di una partita IVA?

Il calcolo delle tasse di una partita IVA dipende dal regime scelto. Vediamo quali sono le imposte attribuite al regime forfettario, semplificato e ordinario.

La partita IVA è una sequenza di 11 numeri rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che identifica una società o una persona fisica. Questo codice permette di individuare quei soggetti che esercitano un’attività rilevante ai fini dell’imposizione fiscale indiretta. Tant’è vero che attraverso una verifica partita IVA è possibile risalire al titolare e accertarsi della correttezza del numero.

I soggetti obbligati ad aprire una partita Iva sono professionisti e imprese, i quali offrono un servizio o un bene per conto proprio e non sono titolari di rapporto di lavoro subordinato.

Come dimostrare di essere titolari di partita IVA?

È possibile dimostrare di essere titolari di un numero di partita IVA attraverso:

Certificato di attribuzione partita ivaRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Certificato di attribuzione partita iva

Questo documento viene solitamente richiesto in caso di mutui o per la partecipazione a bandi pubblici e gare di appalto.

Quanto costa avere la partita IVA

L’apertura della partita IVA non comporta costi, a meno che non si voglia avviare un’attività d’impresa.

L’apertura della partita Iva avviene attraverso la presentazione, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, di uno specifico modello. I lavoratori autonomi e le imprese individuali devono utilizzare il modello AA9/12, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche il modello AA7/10. Questi modelli devo essere utilizzati anche in caso di chiusura della partita IVA.

Quali sono, quindi, le tasse di una partita IVA? Queste dipendono dal regime scelto e, oltretutto, si dovrebbe parlare di imposte e non di tasse.

Calcolo tasse partita IVA regime forfettario

Il forfettario rientra tra i regimi fiscali agevolati. I titolari di partita IVA che vi aderiscono possono usufruire di rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili. Non sono, infatti, soggetti al pagamento dell’IVA e ai relativi adempimenti e, inoltre, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Possono accedervi le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e non incorrano in una delle cause di esclusione.

Questo tipo di regime consente la determinazione forfetaria del reddito, il quale viene poi assoggettato a un’unica imposta in sostituzione delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Viene riconosciuta, inoltre, la possibilità di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità per i titolari di partita IVA con regime forfetario.

La soglia di reddito che consente di godere della tassazione agevolata al 15% (comprensiva di un’aliquota unica e sostitutiva di IRPEF e IRAP) è stata estesa a 65.000 euro. Per usufruire illimitatamente del regime forfettario sarà necessario, quindi, non superare questo limite reddituale.
Nei primi 5 anni di attività viene applicata, invece, l’aliquota al 5% se ricorrono presupposti e requisiti.

La determinazione forfetaria del reddito avviene moltiplicando l’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti con il coefficiente di redditività collegato al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Al reddito imponibile ottenuto si dovrà applicare un’unica imposta, nella misura del 15% (o del 5%), sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

Il regime semplificato e il regime ordinario

Quando non si possiedono i requisiti e le condizioni per accedere al regime forfettario si dovrà optare per il regime di contabilità semplificata o il regime ordinario.

Rientrano, invece, in automatico nel regime semplificato tutte le imprese individuali o le società di persone o assimilate che nell’anno solare non superano:

  • 400.000 di ricavi se l’attività consiste nella prestazione di servizi
  • 700.000 di ricavi se l’attività è diversa dalla prestazione di servizi

In caso di superamento di tali limiti trova applicazione, invece, il regime di partita IVA ordinario. Questo risulta obbligato per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e gli enti pubblici.

Quello che rende complessi questi due regimi non è solo la tassazione più elevata rispetto al forfettario, ma anche tutti gli obblighi da adempiere per essere in regola con il Fisco.

Calcolo tasse partita IVA regime semplificato e regime ordinario

Le imposte da pagare sono analoghe in entrambi i regimi. Ciò che li differenzia sono gli oneri contabili più numerosi del regime ordinario.

Tra le imposte vi è tassazione sul reddito IRPEF, che viene determinata in modo progressivo sulla base delle seguenti aliquote e scaglioni:

  • 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
  • 27% per redditi compresi tra i 15.001 euro e i 28 mila;
  • 38% per redditi compresi tra i 28.001 e i 55 mila euro;
  • 41% per la fascia di reddito che va da 55.001 e i 75 mila euro;
  • 43% per redditi superiori ai 75 mila euro.

A questa tassazione si aggiungono anche altri costi. I titolari di partita IVA che rientrano nel regime semplificato e ordinario sono soggetti al pagamento dell’IVA.

Devono pagare, inoltre, l’imposta regionale sulle attività produttive IRAP, la cui aliquota varia in base al Valore della Produzione Netta. Essa viene applicata a:

  • spa – società per azioni
  • srl – società a responsabilità limitata
  • sapa – società in accomandita per azioni
  • snc – società in nome collettivo
  • sas . società in accomandita semplice
  • persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo (ad eccezione di chi rientra nel regime dei minimi)
  • produttori agricoli.

Si aggiunge anche l’imposta sul reddito della società IRES con un’aliquota fissa al 24% che viene applicata solo a:

  • spa – società per azioni
  • sapa – società in accomandita per azioni
  • srl – società a responsabilità limitata
  • società cooperative
  • società di mutua assicurazione
  • enti pubblici e privati diversi dalle società
  • trust, le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

In tutti regimi analizzati, oltre alle imposte, vi sono da pagare anche i contributi. Questi variano in base alla cassa di previdenza di appartenenza del titolare di partita IVA.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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