Testamento olografo: come scriverlo valido e non impugnabile?

Testamento olografo: come scriverlo valido e non impugnabile?

Il testamento olografo rappresenta la più semplice forma di espressione della volontà del testatore. Non è infatti necessario l’intervento del notaio o altro pubblico ufficiale. Ci sono tuttavia dei requisiti che vanno rispettati. In questo articolo ti spieghiamo come scrivere un testamento olografo valido non impugnabile.

Il testamento olografo secondo il Codice Civile

Partiamo con l’analisi dell’art. 602 c.c.: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento“.

I requisiti formali del testamento olografo sono rappresentati dalla sua totale autografia, dall’apposizione della data e dalla sottoscrizione. Vediamoli nel dettaglio

1. L’autografia

Requisito imposto dal legislatore a garanzia della volontà del testatore. Prevede che la scrittura dell’atto avvenga per intero di pugno del testatore. È vietato l’uso di mezzi meccanici o di terzi.

Nel corso degli anni, la Giurisprudenza si è più volte espressa sull’argomento confermando e ampliando quando disposto dal Codice Civile. È il caso della sentenza n. 24882/2013 della Corte di Cassazione, che ha sancito che: “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore“.

La scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia , ad esempio carta, stoffa, legno, pietra (Cass. n. 1089/1959; n. 920/1963; n. 394/1965).

2. La data

Il comma 3 dell’art. 602 stabilisce che: “La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno”.

La datazione ha due scopi fondamentali:

  • In primo luogo in presenza di più testamenti non complementari serve per stabilire quello efficace, ossia l’ultimo. Non è obbligatoria invece l’indicazione dell’ora e del luogo, anche se opportuna;
  • In secondo luogo, in presenza di contestazioni, serve per valutare se al momento della stesura delle ultime volontà il testatore fosse capace di intendere e di volere.

La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda,poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. n. 18644/2014).

3. La sottoscrizione

Questo terzo requisito di forma deve essere apposto di proprio pugno dal testatore alla fine delle disposizioni. Questo è quanto prescritto sempre dall’art. 602 c.c., il quale prosegue aggiungendo: “Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”.

La Cassazione si è espressa anche in questo caso con sentenza n. 22420/13 stabilendo che il requisito della sottoscrizione “previsto dall’art. 602 cod. civ. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento“.

Nullità e annullabilità del testamento olografo

I difetti riguardanti la data non comportano la nullità del testamento ma solo l’annullabilità su istanza di chiunque vi abbia interesse. Infatti, il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia (cioè il testamento non è interamente scritto di pugno dal testatore) o la sottoscrizione ma anche in tutte le ipotesi in cui il beneficiario non sia identificato o in caso di disposizioni illecite.

L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590 c.c.).

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4 commenti per "Testamento olografo: come scriverlo valido e non impugnabile?"

  • Roberto Corrias ha detto:

    Salve, ho letto il suo articolo, molto interessante. Mia madre vorrebbe fare un testamento del genere,nominandomi (io sono uno dei sei figli)e lasciandomi un piccolo patrimonio. Faccio presente che mia madre non possiede nient’altro, in quanto è stato tutto già diviso con atto notarile.come dovrei impostare l’atto?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Roberto, le suggeriamo di confrontarsi con un notaio, in modo da verificare la situazione patrimoniale e far sì che non vengano lese le quote di legittima. Cordiali saluti.

  • Tatiana ha detto:

    Un segniore, senza nessun grado di parentela ,vuole donarmi un pezzo di terreno, come sarebbe meglio fare ,e i prezzi di passaggio?grazie!

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Daniela, è importante che la donazione venga eseguita senza ledere la quota di legittima di eventuali futuri eredi, cosicché in futuro non possano impugnare la donazione.
      Il notaio vi aiuterà in questo e vi darà anche indicazioni suoi costi. Cordiali saluti.

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